Language of document : ECLI:EU:T:2007:300

Causa T‑257/07 R

Repubblica francese

contro

Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Polizia sanitaria — Regolamento (CE) n. 999/2001 — Eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili — Regolamento (CE) n. 727/2007 — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi»

Massime dell’ordinanza

1.      Agricoltura — Politica agricola comune — Attuazione — Misure di protezione della salute umana

(Art. 174 CE)

2.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris»

(Art. 242 CE; regolamento della Commissione n. 999/2001)

3.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris»

(Art. 242 CE; regolamento della Commissione n. 999/2001)

4.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile

(Art. 242 CE; regolamento della Commissione n. 999/2001)

5.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco

(Art. 242 CE)

1.      Il principio di precauzione costituisce, in conformità dell’art. 174 CE, uno dei principi sui quali si fonda la politica comunitaria in materia ambientale, di cui fa parte quella relativa alla protezione della salute delle persone, e si applica anche quando le istituzioni comunitarie adottano, nel quadro della politica agricola comune, misure di tutela della salute umana.

In virtù di tale principio, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate l’effettività e la gravità di tali rischi. Invece, ove vi siano nuovi elementi che modificano la percezione di un rischio o mostrano che tale rischio può essere circoscritto da misure meno severe di quelle esistenti, spetta alle istituzioni, ed in particolare alla Commissione, che dispone del potere d’iniziativa, provvedere ad un adeguamento della normativa ai nuovi dati. Pertanto, le istituzioni comunitarie possono effettivamente adottare misure meno severe di quelle esistenti quando tali misure possono circoscrivere il rischio di cui nuovi elementi abbiano modificato la percezione.

Il legislatore comunitario dispone in questo settore di un ampio potere discrezionale, che implica da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale e rispetto al quale esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. In tale contesto, il controllo nel merito da parte del giudice comunitario deve limitarsi a verificare se l’esercizio di un tale potere discrezionale non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere, o ancora se il legislatore non abbia palesemente oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale.

(v. punti 60-61, 66-67)

2.      Per stabilire se la condizione relativa al fumus boni iuris sussista in una fattispecie in cui a sostegno del ricorso principale viene dedotta una violazione, da parte della Commissione, del principio di precauzione dovuta ad un errore nella valutazione del rischio, a motivo dell’adozione del regolamento n. 727/2007, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), il quale introduce un’attenuazione delle misure di polizia sanitaria applicabili al gregge di ovini o caprini in cui sia stato individuato un caso di TSE, occorre procedere a un esame prima facie della fondatezza del motivo suddetto e quindi verificare se gli argomenti relativi all’asserita violazione presentino un tale carattere di serietà da non poter essere disattesi nell’ambito del procedimento sommario.

Poiché non può effettivamente esistere un «rischio zero», il principio di precauzione può essere applicato solamente nel caso di un rischio, in particolare per la salute umana, che, pur non essendo fondato su semplici ipotesi non provate scientificamente, non abbia ancora potuto essere pienamente dimostrato. Inoltre, nel contesto dell’applicazione del principio di precauzione, che è per definizione un contesto d’incertezza scientifica, non si può esigere che una valutazione dei rischi fornisca obbligatoriamente alle istituzioni comunitarie prove scientifiche decisive sull’effettività del rischio e sulla gravità dei potenziali effetti nocivi in caso di avveramento del rischio stesso.

Ora, quando si può considerare, quanto meno prima facie, che sussistono reali incertezze in campo scientifico per quanto riguarda, da un lato, la possibilità che, tra gli agenti responsabili delle TSE di origine animale, possano essere trasmissibili all’uomo altri agenti diversi dall’encefalopatia spongiforme bovina e, dall’altro, l’affidabilità dei test discriminatori, l’affermazione secondo cui il progresso delle conoscenze scientifiche in materia di TSE nei piccoli ruminanti non è atto a modificare la percezione del rischio rappresentato da tali malattie per la salute pubblica, non è priva di qualsiasi fondamento. Pertanto, la censura relativa alla violazione del principio di precauzione dovuta a un errore della Commissione nella valutazione del rischio giustifica un esame approfondito che compete unicamente al giudice di merito.

(v. punti 59, 65, 79, 85-86)

3.      La valutazione scientifica del rischio deve permettere all’autorità competente, nell’ambito della gestione del rischio, di determinare quali misure essa ritiene appropriate e necessarie per evitare che tale rischio si concretizzi. La congruità della stima del rischio è quindi determinante per la valutazione della gestione del rischio stesso.

Adottando il regolamento n. 727/2007, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), la Commissione ha introdotto un’attenuazione delle misure di polizia sanitaria applicabili ai greggi di ovini o caprini in cui sia stato individuato un caso di TSE attraverso un primo test rapido.

Orbene, si può ritenere, quanto meno prima facie, che i pareri delle autorità scientifiche in materia esprimano reali incertezze scientifiche sulle condizioni nelle quali le TSE diverse dalla BSE possono essere trasmissibili all’uomo e che, allo stato attuale delle conoscenze, non si possa escludere che il consumo di carni e di prodotti provenienti da animali affetti da TSE diverse dalla BSE presenti un pericolo per la salute umana. Inoltre, tali pareri sembrano esprimere reali incertezze scientifiche per quanto riguarda l’affidabilità dei test discriminatori miranti ad escludere l’esistenza di casi di BSE, il che implica che potrebbero essere immessi in commercio carni e prodotti provenienti da animali portatori di ceppi di BSE non individuati.

Alla luce di tali fatti, l’affermazione della ricorrente secondo cui le dette disposizioni non consentono di circoscrivere il rischio che le TSE rappresentano per la salute umana e potrebbero anzi aggravarlo non sembra, almeno prima facie, priva di rilevanza. Pertanto, la censura relativa alla violazione del principio di precauzione dovuta a un errore della Commissione nella gestione del rischio giustifica un esame approfondito, che compete unicamente al giudice di merito.

(v. punti 88-89, 107-108, 116)

4.      Lo scopo del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, onde evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dal giudice comunitario. Per conseguire tale obiettivo, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato sotto il profilo della necessità di statuire in via provvisoria onde evitare che la parte che chiede il provvedimento cautelare subisca un danno grave e irreparabile.

Qualora le autorità di uno Stato membro, responsabili dell’interesse generale connesso alla protezione della sanità pubblica, chiedano la sospensione dell’esecuzione di disposizioni del regolamento n. 727/2007, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), le quali comportano un’attenuazione delle misure di polizia sanitaria applicabili ai greggi di ovini o caprini in cui sia stato individuato un caso di TSE, in ragione del rischio per la salute dell’uomo derivante dalla loro attuazione, si deve prendere in considerazione, nel quadro della valutazione dell’urgenza, la circostanza che, alla luce degli elementi di cui dispone il giudice dell’urgenza, gli argomenti di fatto e di diritto dedotti dal detto Stato membro a sostegno del fumus boni iuris appaiono seri, e che in particolare risulta da tali elementi che è possibile che vengano destinati al consumo umano carni o prodotti provenenti da animali affetti da una TSE.

Pertanto, si deve concludere che sussiste la condizione dell’urgenza.

(v. punti 122, 127-128, 133)

5.      Quando, nell’ambito di una domanda di provvedimenti cautelari, il giudice dell’urgenza procede a una ponderazione degli interessi in gioco, deve stabilire se l’annullamento dell’atto controverso da parte del giudice del merito permetta di ribaltare la situazione provocata dalla sua esecuzione immediata e se, per converso, la sospensione dell’esecuzione di tale atto sia tale da ostacolare la sua piena efficacia nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto.

In proposito, in linea di principio, le esigenze di tutela della sanità pubblica devono incontestabilmente vedersi riconoscere un carattere preponderante rispetto alle considerazioni economiche. Ne discende che, quando viene invocato un rischio serio per la sanità pubblica, il giudice del procedimento sommario, sebbene sia formalmente libero nel ponderare gli interessi, propenderà quasi inevitabilmente per la tutela di quest’ultima.

(v. punti 140-141)