Ricorso proposto il 28 luglio 2020 – Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics eJushi Egypt for Fiberglass Industry / Commissione
(Causa T-480/20)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (Ain Sukhna, Egitto), Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Ain Sukhna) (rappresentanti: B. Servais e V. Crochet, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto1 , nella parte in cui esso riguarda le ricorrenti;
condannare alle spese la Commissione e ogni eventuale interveniente che venga ammesso a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
Primo motivo, vertente sul fatto che il metodo utilizzato dalla Commissione per il calcolo del margine di sovvenzione delle ricorrenti violerebbe gli articoli 1, paragrafo 1, 5, paragrafo 1, 6, 12, paragrafo 1, lettera c), e 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea2 .
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di compensare i contributi finanziari concessi da enti pubblici cinesi violerebbe gli articoli 2, lettere a) e b), 3, paragrafo 1, lettera a), e 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1037.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione riguardante le forniture di terra alla Jushi violerebbe i diritti della difesa delle ricorrenti nonché l’articolo 30 e gli articoli 3, paragrafo 2, 5 e 6, lettera d), del regolamento (UE) 2016/1037.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di compensare il sistema di abbuono dei dazi sulle importazioni per materiali importati per la Jushi violerebbe l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1037.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di compensare il trattamento fiscale delle perdite sui cambi violerebbe gli articoli 3, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1037.
Sesto motivo, vertente sul fatto che il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare il margine di undercutting in riferimento alle ricorrenti violerebbe gli articoli 1, paragrafo 1, 2, lettera d), e 8, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/1037.
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1 GU 2020, L 189, pag. 1.
2 GU 2016, L 176, pag. 55.