Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021–
Dermavita Company / EUIPO – Allergan Holdings Francia (JUVÉDERM VOLITE)
(causa T‑637/20)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo JUVÉDERM VOLITE – Pagamento tardivo della tassa di ricorso – Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 101, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 106, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 – Restitutio in integrum»
1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Applicabilità al termine impartito per pagare le tasse di ricorso
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 68, 104, § 5, e 105, §§ 1 e 2)
(v. punto 35)
2. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Obbligo di informare le parti in merito ai mezzi di ricorso e ai termini – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 68 e 104; regolamento della Commissione 2018/625, art. 68)
(v. punto 36)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 agosto 2020 (procedimento R 1015/2020-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Dermavita Company e l’Allergan Holdings France. |
Dispositivo
2) | | La Dermavita Company S.a.r.l. è condannata alle spese. |