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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d’appel de Versailles - Francia) – Groupe Steria SCA / Ministère des finances et des comptes publics

(Causa C-386/14) 1

(Rinvio pregiudiziale – Normativa tributaria – Libertà di stabilimento – Direttiva 90/435/CEE – Articolo 4, paragrafo 2 – Distribuzioni di dividendi a carattere transfrontaliero – Imposta sulle società – Imposizione dei gruppi («integrazione fiscale» francese) – Esenzione dei dividendi versati dalle controllate appartenenti a un gruppo fiscale integrato – Requisito di residenza – Dividendi versati da società controllate non residenti – Spese e oneri non deducibili relativi alla partecipazione)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Versailles

Parti

Ricorrente: Groupe Steria SCA

Convenuto: Ministère des finances et des comptes publics

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro relativa ad un regime d’integrazione fiscale in forza della quale una società controllante integrante si giova della neutralizzazione della reintegrazione di una quota per spese e oneri fissata forfettariamente al 5% dell’importo netto dei dividendi che essa riceve dalle società residenti parti dell’integrazione, mentre una siffatta neutralizzazione le è negata, in forza di tale normativa, per i dividendi che le sono distribuiti dalle sue società controllate stabilite in un altro Stato membro, le quali, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell’integrazione.

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1 GU C 372 del 20.10.2014.