Language of document : ECLI:EU:F:2011:172

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

29 settembre 2011

Causa F‑80/10

AJ

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Artt. 43 e 45 dello Statuto – Rapporto informativo – Errore manifesto di valutazione – Motivazione»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale AJ chiede, in particolare, l’annullamento del suo rapporto informativo per l’anno 2008.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese della Commissione.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Oggetto – Obblighi dei valutatori

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Abbassamento della valutazione rispetto a quella precedente – Obbligo di motivazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

4.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Comitato paritetico di valutazione e di promozione all’interno della Commissione – Ruolo dei gruppi di lavoro intermedi

(Statuto dei funzionari, art. 43)

5.      Funzionari – Valutazione – Rispetto dei diritti della difesa – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      Un ampio potere discrezionale è riconosciuto ai valutatori nei giudizi relativi al lavoro delle persone che essi hanno il compito di valutare. Pertanto, il sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione sul contenuto dei rapporti informativi è limitato al controllo della regolarità procedurale, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché della mancanza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere. Non spetta quindi al giudice dell’Unione controllare la fondatezza della valutazione dell’amministrazione sulle capacità professionali di un funzionario, ove essa comporti giudizi complessi di valore che, per la loro stessa natura, non sono soggetti ad una verifica obiettiva.

Un errore può essere qualificato come manifesto solo qualora esso possa essere agevolmente rilevato alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio di un potere decisionale.

Di conseguenza, al fine di dimostrare che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento di una decisione di promozione o di un rapporto informativo, gli elementi di prova che la parte ricorrente è tenuta a fornire devono essere sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni operate dall’amministrazione. In altri termini, il motivo relativo all’errore manifesto dev’essere respinto se, malgrado gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione contestata può essere ammessa come vera o valida.

Ciò vale in particolare quando la decisione controversa è viziata da errori di valutazione che, anche se presi nel loro complesso, presentino solo un carattere secondario, che non può aver determinato l’amministrazione.

Occorre aggiungere, per quanto riguarda più specialmente il sindacato giurisdizionale delle valutazioni contenute nei rapporti informativi, che è tanto più giustificato circoscrivere quest’ultimo all’errore manifesto in quanto il giudice dell’Unione non conosce direttamente la situazione dei funzionari valutati, mentre la procedura di valutazione comporta, sul piano amministrativo, talune garanzie, facendo intervenire il funzionario valutato, i suoi superiori gerarchici e un organo paritetico.

(v. punti 32 e 34-37)

Riferimento:

Corte: 23 novembre 1978, causa 56/77, Agence européenne d’intérims/Commissione (punto 20)

Tribunale di primo grado: 8 maggio 1996, causa T‑19/95, Adia interim/Commissione (punto 49); 12 dicembre 1996, causa T‑380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione (punto 59); 6 luglio 2000, causa T‑139/99, AICS/Parlamento (punto 39); 12 febbraio 2008, causa T‑289/03, BUPA e a./Commissione (punto 221); 21 maggio 2008, causa T‑495/04, Belfass/Consiglio (punto 63)

Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2009, causa F‑114/07, Wenning/Europol (punto 111, e giurisprudenza ivi citata); 23 febbraio 2010, causa F‑7/09, Faria/UAMI (punto 44, e giurisprudenza ivi citata); 24 marzo 2011, causa F‑104/09, Canga Fano/Consiglio, punto 35 (che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑281/11 P)

2.      Lo scopo del rapporto informativo è quello di costituire una prova scritta e formale quanto alla qualità del lavoro compiuto dal funzionario, di modo che esso non descrive semplicemente le mansioni svolte nel periodo interessato, ma comporta anche una valutazione delle qualità umane che la persona valutata ha dimostrato di avere nell’esercizio della propria attività lavorativa. Ne consegue, più specificamente, che il rapporto informativo mira non a tracciare un quadro esauriente delle prestazioni che un funzionario ha dovuto fornire nell’ambito dell’espletamento delle mansioni rientranti nel suo posto di lavoro, ma a mettere in rilievo, a partire da elementi determinanti, la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario. D’altro canto, il giudizio del valutatore viene redatto al termine di una procedura in contraddittorio vertente appunto sulla valutazione delle prestazioni durante il periodo di riferimento. Di conseguenza basta, in linea di principio, che il rapporto informativo riporti i tratti salienti delle prestazioni del funzionario in termini, sopratutto, di rendimento, di competenze e di comportamento in servizio e li valuti. Fatto salvo l’obbligo di motivazione e purché la valutazione sia chiaramente personalizzata e non impersonale, un valutatore non è tenuto a specificare i motivi della sua valutazione indicando esempi concreti per suffragare i propri giudizi di valore.

Inoltre, anche se il valutatore non può delegare a terzi il compito di valutare le prestazoni dei funzionari valutati, nulla impedisce di prendere in considerazione informazioni provenienti da interlocutori ufficiali e affidabili. Un siffatto modo di procedere è conforme all’obbligo, per ogni autorità, di pronunciarsi con piena cognizione di causa e al termine di un esame completo della situazione.

(v. punti 58 e 59)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑198/07 P, Gordon/Commissione (punto 44)

Tribunale di primo grado: 12 settembre 2007, causa T‑249/04, Combescot/Commissione (punto 86); 19 novembre 2009, causa T‑49/08 P, Michail/Commissione (punto 57)

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2009, causa F‑93/08, N/Parlamento, punto 46; 10 settembre 2009, causa F‑139/07, van Arum/Parlamento, punto 101

3.      L’amministrazione è tenuta a motivare i rapporti informativi in maniera sufficiente e circostanziata e a mettere l’interessato in grado di formulare osservazioni su tale motivazione, essendo il rispetto di tali obblighi ancor più importante quando la valutazione subisce un abbassamento rispetto a quella precedente.

(v. punto 86)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 20 novembre 2007, causa T‑205/04, Ianniello/Commissione, punto 94

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑65/05, Sequeira Wandschneider/Commissione, punto 96; 21 febbraio 2008, causa F‑19/06, Semeraro/Commissione, punti 47 e 48

4.      Nella procedura di valutazione all’interno della Commissione, i gruppi di lavoro intermedi hanno soltanto una funzione di preparazione delle riunioni plenarie del comitato paritetico di valutazione e di promozione e di sintesi del lavoro dei gruppi paritetici di lavoro all’attenzione di quest’ultimo. Ne consegue che l’istituzione di tali organi rientra nel potere di organizzazione interna dell’autorità, il quale autorizza quest’ultima, anche senza norme scritte, ad adottare provvedimenti adeguati al fine di garantire il suo funzionamento interno nell’interesse di una buona amministrazione. Per giunta, occorre rilevare che la creazione dei gruppi di lavoro intermedi non ha condotto ad alcuna delega dei poteri devoluti dallo Statuto all’autorità che ha il potere di nomina e che essa non impone alcun obbligo a carico dei funzionari valutati né concede loro un diritto o una garanzia procedurale.

(v. punto 101)

5.      Benché i diritti della difesa siano applicabili alla procedura di valutazione, essi implicano soltanto che il funzionario valutato possa sufficientemente far valere il suo punto di vista nel corso della procedura di valutazione sui giudizi di valore di cui è oggetto, prima che il suo rapporto informativo diventi definitivo.

Per di più, il valutatore di appello può dover consultare i superiori gerarchici del funzionario valutato, il suo valutatore, o addirittura taluni colleghi di lavoro dell’interessato, senza che tale consultazione implichi necessariamente l’avvio di un contraddittorio con quest’ultimo. Ciò si impone a fortiori per quanto riguarda i gruppi di lavoro intermedi di un comitato paritetico di valutazione e di promozione all’interno della Commissione, i quali non possono procedere direttamente alla valutazione delle prestazioni degli interessati.

(v. punti 108 e 109)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 20 novembre 2007, causa T‑308/04, Ianniello/Commissione, punti 73 e 74; 18 giugno 2008, causa T‑164/07 P, Sundholm/Commissione, punti 28 e 29