Language of document : ECLI:EU:F:2008:162

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

9 dicembre 2008

Causa F‑106/05

T

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Congedo di malattia – Imputazione dei congedi di malattia sulla durata del congedo ordinario – Perdita del beneficio della retribuzione – Domanda di riporto del congedo ordinario – Irricevibilità – Domanda di risarcimento danni»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale T chiede, sostanzialmente, in primo luogo, l’annullamento delle decisioni della Commissione con cui si considerano ingiustificate talune sue assenze nel 2004 e nel 2005, vengono imputate le assenze in questione sulla durata del suo congedo ordinario e vengono apportate riduzioni della sua retribuzione, in secondo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione con cui viene negato il riporto all’anno 2005 dei giorni di congedo ordinario superiore ai 12 giorni non goduti nel corso dell’anno 2004, in terzo luogo, la condanna della Commissione a risarcirle i danni.

Decisione: La Commissione è condannata a pagare alla ricorrente la somma di EUR 5 000. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, tre quarti di quelle sostenute dalla ricorrente. La ricorrente sopporterà un quarto delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Procedimento precontenzioso – Domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno causato da un atto ritirato

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termine per la presentazione di un reclamo – Calcolo

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2; regolamento del Consiglio n. 1182/71, art. 3, n. 4)

3.      Funzionari – Congedo di malattia – Giustificazione della malattia – Produzione di un certificato medico – Presunzione di regolarità dell’assenza

(Statuto dei funzionari, art. 59, nn. 1 e 3)

1.      Nel sistema dei mezzi di tutela giurisdizionale istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, qualora l’interessato intenda richiedere il risarcimento dell’asserito danno causatogli da un atto che arreca pregiudizio, poi ritirato dall’amministrazione, il procedimento precontenzioso non può iniziare con la presentazione di un reclamo, dato che l’atto che arreca pregiudizio si ritiene non sia mai esistito. Spetta quindi all’interessato presentare all’amministrazione una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, e poi, in caso di rigetto di tale domanda, un reclamo diretto contro tale rigetto.

Per contro, nell’ipotesi in cui il ritiro dell’atto che arreca pregiudizio avvenga dopo la presentazione, entro i termini, di un reclamo, sarebbe contrario all’economia procedurale pretendere dall’interessato che egli avvii un nuovo procedimento precontenzioso e presenti all’amministrazione una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto. Egli è unicamente tenuto, dopo che l’amministrazione ha statuito esplicitamente o implicitamente sul suo reclamo, a proporre, entro i termini, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del preteso danno causato dall’atto ritirato.

(v. punti 94 e 95)

2.      Dato che lo Statuto costituisce un atto del Consiglio, e in mancanza di norme specifiche riguardanti i termini di cui al suo art. 90, le regole applicabili ai termini previsti al n. 2 di quest’ultima disposizione, ai sensi della quale il reclamo dev’essere presentato entro un termine di tre mesi, sono fissate all’art. 3, n. 4, del regolamento n. 1182/71, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

(v. punti 98 e 99)

Riferimento:

Corte: 2 maggio 1985, causa 38/84, K./Parlamento (Racc. pag. 1267, punto 20); 15 gennaio 1987, causa 152/85, Misset/Consiglio, (Racc. pag. 223, punti 8 e 9)

Tribunale di primo grado: 26 settembre 1996, causa T‑192/94, Maurissen/Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑425 e II‑1229, punto 28); 30 maggio 2002, causa T‑197/00, Onidi/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑325, punto 50)

3.      Qualora un funzionario assente per malattia abbia prodotto un certificato medico, l’amministrazione può, come risulta dalle disposizioni dell’art. 59, n. 1, dello Statuto, trattare tale assenza come ingiustificata solo a condizione, vuoi, che dalla visita fiscale a cui essa ha sottoposto il funzionario sia risultato che quest’ultimo era in grado di svolgere le sue funzioni, vuoi, in caso di contestazione da parte dell’interessato della fondatezza delle conclusioni della visita fiscale, che il medico indipendente designato nell’ambito della procedura di arbitrato abbia confermato le dette conclusioni. Solo qualora tale condizione sia soddisfatta l’amministrazione può, in applicazione dell’art. 59, n. 3, dello Statuto, imputare l’assenza ingiustificata sulla durata del congedo ordinario del funzionario e, in caso di esaurimento di tale congedo, ridurre la sua retribuzione per il periodo corrispondente.

(v. punto 112)