Language of document : ECLI:EU:F:2009:26

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

25 marzo 2009 (*)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa F‑6/06,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Nicola Scafarto, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti A. D’Antuono e G. Somma,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra M. Velardo, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalla sig.ra M. Arpio Santacruz e dal sig. A. Vitro, in qualità di agenti,

interveniente,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale l’11 febbraio 2009 per telefax (ove il deposito dell’originale è intervenuto il successivo 23 febbraio), il ricorrente ha informato il Tribunale, conformemente all’art. 74 del regolamento di procedura, di voler rinunciare agli atti e ha chiesto al Tribunale di disporre la compensazione delle spese.

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2009, la convenuta ha comunicato al Tribunale di non aver osservazioni da presentare quanto alla rinuncia agli atti del ricorrente e di accettare la compensazione delle spese.

3        Con lettera pervenuta alla cancelleria il 4 marzo 2009 per telefax (ove il deposito dell’originale è intervenuto il successivo 10 marzo), la parte interveniente ha comunicato al Tribunale di non avere osservazioni da presentare sulla rinuncia del ricorrente.

4        Conseguentemente, ai sensi dell’art. 74 del regolamento di procedura, la causa deve essere cancellata dal ruolo del Tribunale.

5        Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo secondo del regolamento medesimo, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale dalla data dell’entrata in vigore dello stesso regolamento di procedura, vale a dire il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data conformemente all’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio (Euratom) 2 novembre 2004, 2004/752/CE, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7).

6        A termini dell’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, ai sensi dell’art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Pertanto, si deve disporre la compensazione delle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa F-6/06, Scafarto/Commissione, è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)      Le spese sono compensate.

Lussemburgo, 25 marzo 2009.

Il cancelliere

 

      Il presidente

W. Hakenberg

 

      H. Kanninen


* Lingua processuale: l'italiano.