Language of document : ECLI:EU:T:2022:5

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

12 gennaio 2022 (*)

«Diritto delle istituzioni – Cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Nomina dei procuratori europei della Procura europea – Nomina di uno dei candidati designati dal Belgio – Norme applicabili alla nomina dei procuratori europei»

Nella causa T‑647/20,

JeanMichel Verelst, residente a Éghezée (Belgio), rappresentato da C. Molitor, avvocato,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da K. Pleśniak, R. Meyer e K. Kouri, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet, M. Van Regemorter e M. Jacobs, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU 2020, L 244, pag. 18), nella parte in cui nomina il sig. Yves van den Berge procuratore europeo della Procura europea e respinge la candidatura del ricorrente,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, M. Kancheva (relatrice) e T. Perišin, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il sig. Jean‑Michel Verelst, ricorrente, dal 2010 esercita le funzioni di substitut du procureur du Roi de Bruxelles (regio sostituto procuratore di Bruxelles, Belgio) specializzato in materia fiscale. Egli è inoltre direttore dell’Organe central pour la saisie et la confiscation (Organo centrale per i sequestri e le confische; in prosieguo: l’«OCSC») all’interno della regia procura belga dal 2 gennaio 2017, dopo esserne stato direttore aggiunto dal dicembre 2013.

2        Il 12 ottobre 2017 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2017/1939, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU 2017, L 283, pag. 1). Tale regolamento istituisce la Procura europea quale organo dell’Unione europea e stabilisce le norme relative al suo funzionamento.

3        Ai sensi del considerando 40 del regolamento 2017/1939:

«La procedura di nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei dovrebbe garantirne l’indipendenza. La loro legittimazione dovrebbe discendere dalle istituzioni dell’Unione coinvolte nella procedura di nomina».

4        Il considerando 41 del regolamento 2017/1939 è così formulato:

«Un comitato di selezione dovrebbe stabilire una rosa di candidati per il posto di procuratore capo europeo. Il potere di stabilire le regole di funzionamento del comitato e di nominarne i membri dovrebbe essere conferito al Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione [europea]. Tale competenza di esecuzione rispecchierebbe i poteri specifici conferiti al Consiglio a norma dell’articolo 86 TFUE ed è riflesso della natura specifica dell’EPPO, che resterà saldamente integrata nei sistemi giuridici nazionali pur essendo al tempo stesso un organo dell’Unione. L’EPPO opererà nell’ambito di procedimenti in cui la maggior parte degli altri attori, quali gli organi giurisdizionali, la polizia o altre autorità incaricate dell’applicazione della legge, sono soggetti nazionali; il Consiglio ha pertanto un interesse specifico a essere strettamente coinvolto nella procedura di nomina. Il conferimento di detti poteri al Consiglio, inoltre, tiene adeguatamente conto della natura potenzialmente sensibile dei poteri decisionali aventi implicazioni dirette per le strutture giudiziarie e di iniziativa penale nazionali (...)».

5        Conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, ciascuno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea deve designare tre candidati al posto di procuratore europeo tra candidati che sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato, che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali in tale Stato membro e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

6        L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939 prevede che il Consiglio, ricevuto il parere motivato del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del medesimo regolamento (in prosieguo: il «comitato di selezione»), seleziona e nomina uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione e che, se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, seleziona e nomina i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni e alla fine del periodo di sei anni può decidere di prorogare il mandato per un massimo di tre anni.

7        Conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939, il Consiglio stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione e adotta una decisione che ne nomina i membri su proposta della Commissione europea.

8        Il 13 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (GU 2018, L 282, pag. 8).

9        L’allegato alla decisione di esecuzione 2018/1696 è intitolato «Regole di funzionamento» (in prosieguo: le «regole di funzionamento del comitato di selezione»). Conformemente al punto VI.2 di tali regole, relativo alla procedura di nomina dei procuratori europei, non appena riceve le candidature presentate da uno Stato membro, il comitato di selezione le esamina in relazione ai requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 e sente i candidati designati, le cui audizioni si svolgono di persona. Il primo comma del punto VII.2 delle stesse regole prevede che, «[i]n base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell’esame delle candidature e dell’audizione, il comitato di selezione emette un parere sulle qualifiche dei candidati in relazione all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo e indica esplicitamente se un candidato soddisfa o meno le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (...) 2017/1939». Ai sensi del terzo comma di detto punto VII.2, «[i]l comitato di selezione stabilisce la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza», graduatoria che «rispecchia l’ordine di preferenza (...) e non è vincolante per il Consiglio».

10      Ai fini della designazione dei tre candidati al posto di procuratore europeo prevista all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, le autorità belghe hanno pubblicato un invito a presentare candidature nel Moniteur belge del 25 gennaio 2019, al quale hanno risposto sei candidati, fra cui il ricorrente. Tali candidati sono stati sentiti dal Collège des procureurs généraux (Collegio dei procuratori generali, Belgio) e dal Procureur fédéral de Belgique (Procuratore federale del Belgio) il 14 marzo 2019. Nel suo parere del 20 marzo 2019, il Collège des procureurs généraux ha dichiarato, riguardo alla candidatura del ricorrente al posto di procuratore europeo, che «[l]e funzioni passate e attuali [del ricorrente], in particolare nel settore della lotta contro la criminalità economica, finanziaria e fiscale, nonché la sua esperienza nel contesto della gestione dell’OCSC (incarichi europei – ARO – e internazionali – CARIN), [erano] titoli preferenziali per l’esercizio delle funzioni di procuratore europeo presso la Procura europea». Esso ha tuttavia spiegato che «[il ricorrente] non [aveva] potuto convincere il Collège di possedere una visione sufficientemente chiara dei compiti e delle missioni della futura Procura europea e [del] procuratore [europeo di uno Stato membro]». In conclusione, riguardo al ricorrente, il Collège des procureurs généraux ha emesso «un parere con riserva per il mandato di procuratore europeo (su una scala molto favorevole – favorevole – con riserva – sfavorevole)».

11      Con lettera dell’11 aprile 2019, il ministre de la Justice (Ministro della Giustizia, Belgio) ha informato il ricorrente che, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, il 29 marzo 2019 aveva proposto al presidente del comitato di selezione tre candidati per il posto di procuratore europeo, dichiarando che il ricorrente faceva parte di essi.

12      Il ricorrente è stato sentito dal comitato di selezione il 24 maggio 2019.

13      Il 20 giugno 2019 il comitato di selezione ha trasmesso al Consiglio il proprio parere motivato riguardo ai candidati al posto di procuratore europeo proposti dal Regno del Belgio.

14      In tale parere, anzitutto, il comitato di selezione ha precisato che, sulla base dell’esame dei curriculum vitae e delle lettere di motivazione nonché delle audizioni condotte il 23 ed il 24 maggio 2019, riteneva che i candidati presentati dal Regno del Belgio per il posto di procuratore europeo soddisfacessero le condizioni stabilite all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939.

15      Il comitato di selezione ha poi dichiarato di aver classificato detti candidati secondo un ordine di preferenza nell’ambito del quale il ricorrente compariva in prima posizione mentre il sig. Yves van den Berge compariva in terza posizione.

16      Per quanto concerne il ricorrente, il comitato di selezione ha così motivato tale graduatoria:

«Il comitato considera che, tra i candidati presentati, [il ricorrente] è il più idoneo ad esercitare la funzione di procuratore europeo all’interno della Procura europea (...) Regio sostituto procuratore di Bruxelles, [il ricorrente] è il direttore dell’[OCSC] all’interno del service public fédéral Justice de Belgique (servizio pubblico federale Giustizia del Belgio). Nel corso della sua carriera, ha acquisito una vasta esperienza nelle indagini e nelle azioni penali relative ai maggiori crimini finanziari, inclusi i casi di riciclaggio di denaro e di frode carosello grave. Egli ha inoltre acquisito una preziosa esperienza nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. [Il ricorrente] è membro del gruppo direttivo e referente della rete interagenzie per il recupero dei beni di Camden (CARIN) e partecipa regolarmente ai gruppi di lavoro dell’[Unione] relativi alla confisca di beni acquisiti illegalmente. [Il ricorrente] ha dato prova di grande capacità di lavoro in un ambiente multiculturale, incluse la capacità di confrontarsi con sistemi giuridici differenti dal suo e una solida conoscenza del contesto normativo istituzionale dell’Unione (...) Egli possiede peraltro una solida esperienza manageriale.

Nel corso della sua audizione, [il ricorrente] ha presentato una visione strategica del ruolo e dell’attività del procuratore europeo all’interno della Procura europea e ha fornito risposte assai precise ai quesiti posti dal comitato. Egli ha dimostrato una buona comprensione del regolamento [2017/1939] nonché delle sfide con cui la Procura europea potrebbe confrontarsi e ha proposto valide soluzioni per affrontarle. Il comitato ha apprezzato l’accento posto sulla necessità che la Procura europea rispetti i diritti fondamentali e processuali nell’ambito dei suoi procedimenti. Il comitato ha particolarmente apprezzato la sua speciale esperienza nel settore della confisca e del recupero dei beni acquisiti illegalmente nonché il suo approccio pragmatico alla risoluzione dei potenziali conflitti. Il comitato è convinto che [il ricorrente] soddisfi tutte le condizioni per essere un procuratore europeo efficiente».

17      La questione della selezione e della nomina dei procuratori europei è stata esaminata dai consiglieri Giustizia e Affari interni del Consiglio nel corso di sei riunioni successive (in prosieguo: le «riunioni COPEN»), tenutesi il 9 settembre, il 26 novembre e il 12 dicembre 2019 nonché il 1°, il 20 ed il 22 luglio 2020.

18      Il 18 settembre 2019 la presidenza del Consiglio ha inviato al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) un documento intitolato «Compiti e procedure per la selezione dei procuratori europei». Il punto 8 di tale documento enunciava quanto segue:

«I lavori tecnici preparatori saranno diretti dagli organi competenti del Consiglio (COPEN Gruppo di lavoro e/o consiglieri GAI, a seconda dei casi). L’esame sarà effettuato sulla base dei pareri motivati trasmessi dalla giuria, tenendo conto dell’ordine di preferenza della graduatoria non vincolante del comitato di selezione e [del] fatto che i meriti e la qualità professionale [nonché] le qualifiche dei candidati inclusi nell’elenco ristretto sono già stati accuratamente valutati dal comitato di selezione. A seguito di tale esame, l’organo competente del Consiglio proporrà i procuratori europei e raccomanderà al [Coreper] di nominarli. Conformemente all’articolo 16[, paragrafi 3 e 4,] del regolamento [2017/1939], il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice degli Stati membri partecipanti, seleziona e nomina i procuratori europei (...)».

19      Durante la riunione COPEN del 26 novembre 2019, la delegazione belga ha dichiarato [riservato] (1).

20      Nel corso della riunione COPEN del 12 dicembre 2019, [riservato].

21      Il 27 febbraio 2020 il Regno del Belgio ha fornito al Consiglio una giustificazione scritta relativa [riservato].

22      In tale giustificazione scritta, il Regno del Belgio [riservato].

23      Il Regno del Belgio illustrava poi la posizione del Collège des procureurs généraux e del Procuratore federale nei seguenti termini:

«[riservato

24      Il Regno del Belgio spiegava inoltre perché riteneva che si dovesse tener conto del parere del Collège des procureurs généraux nel caso di specie nei seguenti termini:

«[riservato

25      Il Regno del Belgio precisava altresì che «[riservato]».

26      Nella parte finale della sua giustificazione scritta, il Regno del Belgio dichiarava che, «[riservato]».

27      Durante la riunione COPEN del 1° luglio 2020, la presidenza del Consiglio ha ricordato che, [riservato].

28      Di conseguenza, la questione della selezione e della nomina del procuratore europeo del Regno del Belgio è stata oggetto di discussione durante la riunione del «gruppo ANTICI» del 13 luglio 2020.

29      Il 24 luglio 2020 il Coreper ha adottato il progetto di decisione di nomina dei procuratori europei della Procura europea.

30      Il 27 luglio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU 2020, L 244, pag. 18; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

31      I punti 7 e 8 della decisione impugnata sono così formulati:

«(7)      Il comitato di selezione ha redatto i pareri motivati e la graduatoria per ciascuno dei candidati designati che soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 e li ha presentati al Consiglio che li ha ricevuti in dat[e] 29 maggio, 20 giugno, 11 ottobre, 18 novembre, 10 dicembre 2019 e 16 luglio 2020.

(8)      In conformità [al punto VII.2], quarto comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, il comitato di selezione ha stabilito la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. La graduatoria rispecchia l’ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio».

32      Al punto 12 della decisione impugnata, il Consiglio ha dichiarato di aver valutato i rispettivi meriti dei candidati tenendo conto dei pareri motivati presentati dal comitato di selezione. Al punto 13 di tale decisione, il Consiglio ha precisato che, a seguito di tale valutazione, esso aveva seguito l’ordine di preferenza non vincolante indicato dal comitato di selezione per tutti i candidati designati dagli Stati membri partecipanti ad eccezione di quelli designati dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Repubblica portoghese, per i quali si era basato su una diversa valutazione dei meriti dei suddetti candidati, effettuata nell’ambito dei pertinenti organi preparatori del Consiglio.

33      Ai sensi dell’articolo 1 della decisione impugnata:

«Sono nominati procuratori europei dell’EPPO quali agenti temporanei di grado AD 13 per un periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dal 29 luglio 2020:

sig. Yves VAN DEN BERGE

(...)».

34      Con lettera del 7 ottobre 2020, il Consiglio ha comunicato al ricorrente, così come a tutti gli altri candidati non prescelti, la decisione impugnata nonché le informazioni pertinenti relative alle ragioni a sostegno della sua decisione di nominare un altro candidato, nella fattispecie il sig. van den Berge.

35      Il Consiglio ha quindi precisato [riservato].

36      In proposito, il Consiglio ha fornito varie precisazioni. Esso ha così dichiarato [riservato].

37      Il Consiglio ha inoltre sottolineato [riservato].

38      Peraltro, il Consiglio ha dichiarato [riservato].

39      In tale lettera, il Consiglio precisava inoltre [riservato].

40      Con lettera del 19 ottobre 2020, il ricorrente ha chiesto al Consiglio di trasmettergli tutti i documenti relativi allo svolgimento della procedura di selezione che lo riguardava. In risposta, il 25 novembre 2020 il Consiglio ha trasmesso al ricorrente la valutazione della sua candidatura da parte del comitato di selezione, la giustificazione scritta fornita dal Regno del Belgio per discostarsi dall’ordine di preferenza stabilito dal comitato di selezione relativo ai candidati al posto di procuratore europeo designati da tale Stato membro, estratti dei resoconti delle riunioni COPEN del 26 novembre 2019, del 12 dicembre 2019 e del 1° luglio 2020, nelle parti riguardanti la selezione dei candidati designati da detto Stato membro, nonché il documento del Consiglio 12175/19, del 18 dicembre 2019, il quale definisce il processo interno che deve essere seguito in seno al Consiglio per la nomina dei procuratori europei e altri due documenti relativi al coinvolgimento del «gruppo ANTICI» in tale processo.

 Procedimento e conclusioni delle parti

41      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 2020, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

42      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 gennaio 2021, il Regno del Belgio ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con decisione del 23 febbraio 2021, la presidente della Nona Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento. Il Regno del Belgio ha depositato la propria memoria e le parti principali hanno fatto sapere al Tribunale che non avevano osservazioni da formulare su di essa nei termini impartiti.

43      Il 26 gennaio 2021 il Consiglio ha depositato nella cancelleria del Tribunale il controricorso.

44      Investito di una domanda motivata in tal senso, presentata dal Consiglio l’11 febbraio 2021, sulla base dell’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha deciso di omettere nella versione pubblica della presente sentenza il contenuto della lettera del Consiglio del 7 ottobre 2020, allegata all’atto introduttivo del ricorso, e della lettera del Consiglio del 25 novembre 2020 e dei suoi allegati, allegati al controricorso.

45      Il ricorrente ed il Consiglio hanno depositato la replica e la controreplica, rispettivamente, il 12 marzo e il 19 aprile 2021.

46      A seguito del decesso del giudice Berke, in data 1° agosto 2021, la presidente della Nona Sezione ha designato un altro giudice al fine di integrare la sezione.

47      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha posto alcuni quesiti scritti alle parti. Le parti hanno risposto a tali quesiti entro il termine impartito.

48      Il Tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di statuire senza la fase orale del procedimento.

49      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui nomina il sig. van den Berge procuratore europeo della Procura europea a decorrere dal 29 luglio 2020;

–        condannare il Consiglio alle spese.

50      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese;

–        in subordine, mantenere gli effetti della decisione impugnata conformemente all’articolo 264, secondo comma, TFUE, fino alla sostituzione di tale atto con il nuovo atto adottato in debita forma, ma non oltre 24 mesi dopo che la decisione dei giudici dell’Unione, che statuirà in via definitiva sulla presente causa, sia divenuta produttiva di effetti.

51      Il Regno del Belgio chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

 In diritto

52      A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi. Il primo motivo verte, essenzialmente, sulla violazione delle norme applicabili alla nomina dei procuratori europei, in particolare delle norme procedurali stabilite all’articolo 14, paragrafo 3, e all’articolo 16, paragrafi da 1 a 3, del regolamento 2017/1939, nonché dell’articolo 1 della decisione di esecuzione 2018/1696, dei punti VI.2 e VII.2 delle regole di funzionamento del comitato di selezione e del divieto di discriminazioni. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione contemplato all’articolo 296 TFUE e sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il terzo motivo verte sulla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e del dovere di diligenza nonché su un errore manifesto di valutazione.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni che disciplinano la procedura di nomina dei procuratori europei e del divieto di discriminazioni

53      Il primo motivo si articola in due parti.

 Sulla prima parte del primo motivo

54      Con la prima parte del primo motivo, il ricorrente sostiene, essenzialmente, che il Consiglio avrebbe violato le disposizioni che disciplinano la procedura di adozione della decisione impugnata, effettuando una comparazione dei meriti dei tre candidati designati dal Regno del Belgio sulla base del parere del Collège des procureurs généraux e del Procuratore federale di tale Stato membro e non sulla base del parere del comitato di selezione.

55      Il ricorrente sostiene, in proposito, che dall’articolo 16 del regolamento 2017/1939 risulterebbe che il Consiglio seleziona e nomina uno dei tre candidati designati da ciascuno degli Stati membri partecipanti alla Procura europea dopo aver ricevuto il parere motivato del comitato di selezione. Ne deriverebbe che la selezione da parte del Consiglio di uno dei tre candidati in questione debba necessariamente fondarsi sul parere del comitato di selezione. Secondo il ricorrente, il Consiglio non potrebbe quindi sostituire il parere del comitato di selezione con quello dello Stato membro interessato o dell’autorità nazionale competente, il cui ruolo sarebbe limitato alla designazione di tre candidati che soddisfino le condizioni stabilite all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939.

56      Tale interpretazione dell’articolo 16 del regolamento 2017/1939 sarebbe stata confermata dal Consiglio stesso nel documento interno 12175/19, del 18 settembre 2019, che stabilisce la procedura da seguire all’interno del Consiglio per la nomina dei procuratori europei, prodotto in allegato al controricorso.

57      Orbene, secondo il ricorrente, dal punto 13 della decisione impugnata nonché dalla lettera del Consiglio del 7 ottobre 2020 e dagli elementi di prova prodotti dal Consiglio in allegato al controricorso risulterebbe che, per quanto concerne la nomina al posto di procuratore europeo di un candidato designato dal Regno del Belgio, il Consiglio, in violazione dell’articolo 16 del regolamento 2017/1939, avrebbe escluso la comparazione dei meriti dei candidati designati da tale Stato membro effettuata dal comitato di selezione nel suo parere motivato in favore di un’altra comparazione dei meriti, non prevista dal regolamento 2017/1939, realizzata da organi non autorizzati, riprendendo il parere emesso dal Collège des procureurs généraux e dal Procuratore federale del Belgio.

58      Il Consiglio ed il Regno del Belgio contestano gli argomenti del ricorrente.

59      In via preliminare, occorre rilevare che il ricorrente non nega la realtà effettiva dello svolgimento del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, come descritto ai precedenti punti da 10 a 30.

60      Si deve inoltre rilevare che il ricorrente non ha sollevato un’eccezione di illegittimità rispetto all’articolo 16 o all’articolo 14 del regolamento 2017/1939, né rispetto alle regole di funzionamento del comitato di selezione, ma che egli sostiene che, nel caso di specie, tali disposizioni siano state violate dal Consiglio.

61      In proposito, per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano la procedura che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, va ricordato che, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939, il Consiglio seleziona e nomina al posto di procuratore europeo dello Stato membro in questione uno dei tre candidati designati da tale Stato membro dopo aver ricevuto il parere motivato del comitato di selezione. La stessa disposizione prevede che, se il comitato di selezione ritiene che un candidato non soddisfi le condizioni necessarie all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, il suo parere è vincolante per il Consiglio.

62      Occorre inoltre ricordare che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939, «[i]l Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, seleziona e nomina i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni (...)».

63      L’esatta portata dell’incarico affidato al comitato di selezione è precisata nelle regole di funzionamento del comitato di selezione.

64      Così, conformemente al punto VI.2 delle regole di funzionamento del comitato di selezione, quest’ultimo esamina le candidature dei candidati designati in relazione ai requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 e sente tali candidati, le cui audizioni si svolgono di persona. In forza del punto VII.2, primo comma, delle medesime regole, in base alle conclusioni cui è giunto a seguito dell’esame delle candidature e dell’audizione, il comitato di selezione emette un parere motivato sulle qualifiche dei candidati in relazione all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo e dichiara esplicitamente se un candidato soddisfa o meno le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939. Conformemente al punto VII.2, secondo comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, «[q]ualora i candidati designati non soddisfino [dette] condizioni (...), il comitato di selezione, tramite il segretariato, chiede allo Stato membro interessato di designare un numero corrispondente di nuovi candidati». Infine, in forza del punto VII.2, terzo comma, delle medesime regole di funzionamento, il comitato di selezione stabilisce la graduatoria dei candidati in base alle qualifiche ed esperienza di questi ultimi, graduatoria che rispecchia l’ordine di preferenza e non è vincolante per il Consiglio.

65      Dalle citate disposizioni emerge che, per quanto attiene alla procedura di nomina dei procuratori europei, come correttamente rilevato dal Consiglio, l’incarico del comitato di selezione consiste in due compiti differenti. Il primo compito è quello di redigere un parere motivato sulle qualifiche dei candidati in relazione all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, indicando esplicitamente se un candidato soddisfi o meno le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939. Tale parere, emesso dopo un esame delle candidature e un’audizione di persona dei candidati da parte del comitato di selezione, vincola il Consiglio allorché constata che un candidato non soddisfa le condizioni per l’esercizio delle funzioni di procuratore europeo. In una simile ipotesi, il comitato di selezione invita lo Stato membro interessato a designare un nuovo candidato. Il Consiglio, che, in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939, può selezionare e nominare uno dei tre candidati designati dallo Stato membro interessato al posto di procuratore europeo soltanto dopo aver ricevuto il parere motivato del comitato di selezione sulle qualifiche di detti candidati in relazione all’esercizio di tale funzione, potrà dunque adottare una decisione in proposito soltanto qualora tre candidati, designati dallo Stato membro interessato, siano stati oggetto di un parere motivato positivo del comitato di selezione. Ne consegue che il primo compito di detto comitato è assicurarsi che il Consiglio debba scegliere fra tre candidati che, alla luce delle loro qualifiche, soddisfino, ciascuno, le condizioni per l’esercizio della funzione di procuratore europeo.

66      Il secondo compito del comitato di selezione consiste nel realizzare una graduatoria dei candidati designati dallo Stato membro interessato, fondata sulle qualifiche e sull’esperienza di questi ultimi, vale a dire una comparazione dei meriti di detti candidati, che rispecchi un ordine di preferenza. Come ricordato al precedente punto 64, il punto VII.2, terzo comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione stabilisce esplicitamente che tale graduatoria non è vincolante per il Consiglio. Ne discende che il secondo compito del comitato di selezione consiste nell’effettuare, a titolo meramente consultivo, una comparazione dei meriti dei tre candidati designati dallo Stato membro interessato che soddisfano le condizioni per l’esercizio delle funzioni di procuratore europeo, sulla quale, se del caso, il Consiglio potrà fondare la decisione di nominare uno di tali candidati al posto di procuratore europeo.

67      Nel caso di specie, dal parere del comitato di selezione del 20 giugno 2020 relativo ai tre candidati designati dal Regno del Belgio per il posto di procuratore europeo, il cui contenuto è illustrato ai precedenti punti da 14 a 16, emerge che, dopo aver esaminato le candidature e sentito tali candidati, detto comitato ha considerato che questi ultimi soddisfacevano le condizioni per l’esercizio delle funzioni di procuratore europeo stabilite dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939. Da tale parere risulta inoltre che il comitato di selezione ha redatto una graduatoria per ordine di preferenza dei candidati, secondo la quale il ricorrente era classificato in prima posizione ed il sig. van den Berge in terza posizione, e che tale ordine di preferenza si basava su una comparazione delle qualifiche e dell’esperienza di detti candidati.

68      Dai resoconti di varie riunioni COPEN (v. precedenti punti 19, 20 e 27) emerge peraltro che, durante la fase di esame delle candidature per i posti di procuratore europeo, la delegazione del Regno del Belgio ha dichiarato [riservato].

69      Dal punto 13 della decisione impugnata (v. precedente punto 32) nonché dalla lettera del Consiglio del 7 ottobre 2020 (v. precedenti punti da 34 a 36) risulta inoltre che, per quanto attiene alla nomina del procuratore europeo del Regno del Belgio, il Consiglio ha fondato la propria decisione non già sulla graduatoria stilata dal comitato di selezione, bensì «su una diversa valutazione dei meriti». Dagli stessi elementi si evince che, nel contesto di tale comparazione, è stata prestata particolare attenzione alla circostanza che [riservato].

70      Si deve dunque constatare che, sebbene il comitato di selezione abbia effettivamente considerato, in esito alla graduatoria redatta sulla base delle qualifiche e dell’esperienza dei tre candidati al posto di procuratore europeo designati dal Regno del Belgio, che il ricorrente fosse il candidato più idoneo ad esercitare le funzioni di cui trattasi, il Consiglio ha fondato la decisione impugnata su un’altra comparazione dei meriti, nell’ambito della quale il parere del Collège des procureurs généraux, trasmessogli dalle autorità belghe, ha svolto un ruolo decisivo.

71      Orbene, da un lato, occorre ricordare che, conformemente al punto VII.2, terzo comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, la graduatoria stabilita da quest’ultimo sulla base delle qualifiche e dell’esperienza dei tre candidati designati dallo Stato membro interessato non ha carattere vincolante per il Consiglio (v. precedente punto 63).

72      Dall’altro lato, occorre rilevare che né l’articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1939, né le regole di funzionamento del comitato di selezione ostano a che, allo scopo di effettuare una scelta fra i tre candidati designati da uno Stato membro in sede di esercizio della competenza attribuitagli da detto articolo 16, paragrafi 2 e 3, il Consiglio tenga conto delle informazioni fornitegli dai governi degli Stati membri rappresentati al suo interno, se del caso dallo stesso Stato membro interessato.

73      Ne consegue che il ricorrente sbaglia nel sostenere che la decisione impugnata è stata adottata in violazione delle norme procedurali che ne disciplinano l’adozione e, in particolare, degli articoli 14 e 16 del regolamento 2017/1939 nonché dei punti VI.2 e VII.2 delle regole di funzionamento del comitato di selezione.

74      Di conseguenza, occorre respingere la prima parte del primo motivo in quanto infondata.

 Sulla seconda parte del primo motivo

75      Con la seconda parte del primo motivo, il ricorrente afferma che il Consiglio ha violato il divieto di discriminazioni fondando la propria decisione di nomina dei procuratori europei del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica portoghese su una comparazione dei meriti effettuata da un organo non autorizzato a tal fine, basando al contempo la medesima decisione di nomina per quanto concerne gli altri Stati membri partecipanti alla Procura europea sul parere del comitato di selezione, conformemente al regolamento 2017/1939.

76      In proposito, va ricordato che il principio generale di non discriminazione oppure di parità di trattamento è violato soltanto qualora situazioni analoghe siano trattate in maniera diversa o situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che tale trattamento sia obiettivamente giustificato (v. sentenze del 5 dicembre 2013, Solvay/Commissione, C‑455/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:796, punto 77 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 giugno 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Commissione, T‑126/19, EU:T:2021:360, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

77      Orbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, dalla circostanza che il Consiglio non ha seguito la graduatoria stabilita dal comitato di selezione per la nomina dei procuratori europei per il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica portoghese non può discendere che, nel caso di specie, esso abbia fondato la sua decisione al riguardo su una comparazione dei meriti effettuata da un organo non autorizzato a tal fine.

78      Si deve infatti ricordare che dalle disposizioni del regolamento 2017/1939 e dalle regole di funzionamento del comitato di selezione risulta che la graduatoria, stilata da quest’ultimo, dei candidati designati da uno Stato membro partecipante alla Procura europea non è vincolante per il Consiglio, e che esso può tener conto delle informazioni fornite dagli Stati membri rappresentati al suo interno nel contesto della comparazione dei meriti di detti candidati alla quale è tenuto, infine, a procedere (v. precedenti punti 71 e 72).

79      Pertanto, come sostiene il Consiglio, la circostanza che l’applicazione delle norme procedurali previste dal regolamento 2017/1939 abbia fatto sì che, in talune circostanze, il Consiglio seguisse la graduatoria stilata dal comitato di selezione e, in altri casi, se ne discostasse e fondasse la propria decisione su un’altra comparazione dei meriti non è idonea a dimostrare che alcuni candidati siano stati trattati in maniera discriminatoria.

80      Occorre dunque respingere la seconda parte del primo motivo in quanto infondata nonché, di conseguenza, il primo motivo nel suo insieme.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dellobbligo di motivazione

81      Il ricorrente asserisce che la decisione impugnata, come pubblicata nella Gazzetta ufficiale, non sarebbe motivata per quanto concerne le ragioni per le quali il Consiglio ha scelto di discostarsi dalla graduatoria stabilita dal comitato di selezione e di fondarsi su un’altra comparazione dei meriti, realizzata dagli organi preparatori del Consiglio.

82      Secondo il ricorrente, la lettera del Consiglio del 7 ottobre 2020 non sarebbe idonea a compensare tale carenza di motivazione. Infatti, da un lato, si tratterebbe di una motivazione trasmessa a posteriori, che dunque non comparirebbe nella decisione impugnata come pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Orbene, la motivazione di una decisione, che ha appunto lo scopo di provare le basi di quest’ultima e di giustificare la scelta effettuata dal Consiglio adottando la decisione stessa, dovrebbe sussistere ed essere individuata nel momento in cui la decisione è adottata.

83      D’altro lato, la motivazione addotta nella lettera summenzionata sarebbe inconferente, in quanto contraria al sistema di valutazione delle candidature al posto di procuratore europeo predisposto dal regolamento 2017/1939. Il ricorrente fa riferimento in proposito alla circostanza che il Consiglio avrebbe giustificato la scelta del candidato nominato procuratore europeo del Regno del Belgio con il fatto che [riservato]. Il ricorrente fa inoltre riferimento, al riguardo, alla circostanza che il Consiglio avrebbe giustificato la propria scelta con il fatto che [riservato]. Secondo il ricorrente, tali circostanze non sarebbero idonee a giustificare che il Consiglio considerasse il parere di un’autorità nazionale preminente su quello del competente organo dell’Unione, ossia il comitato di selezione. Inoltre, secondo il ricorrente, il criterio connesso a [riservato] non sarebbe idoneo a giustificare la preferenza attribuita alla candidatura del candidato nominato rispetto a quella del ricorrente.

84      Il Consiglio ed il Regno del Belgio contestano gli argomenti del ricorrente.

85      Occorre, anzitutto, ricordare che l’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e dal contesto nel quale esso è stato adottato. La motivazione deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione, in modo da consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di poter difendere i propri diritti e di verificare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro lato, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo di legittimità (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

86      Ne risulta che la motivazione deve, in linea di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente all’atto che gli arreca pregiudizio, e che l’assenza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione (sentenza del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, punto 50; v., altresì, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

87      Nel caso di specie, si deve rilevare che, con la decisione impugnata, il Consiglio ha selezionato e nominato al posto di procuratore europeo uno dei tre candidati designati da ciascuno degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea.

88      Orbene, da un lato, si deve constatare che una simile decisione di nomina non può essere ritenuta un atto di portata generale, in quanto non fa riferimento a categorie di persone considerate in maniera generale ed astratta e che l’insieme dei cittadini dell’Unione, nei cui confronti è competente la Procura europea, non può neppure essere ritenuto come una siffatta categoria di persone presa in considerazione dalla decisione di nomina. La circostanza che la decisione impugnata sia stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, peraltro, non può alterarne la natura giuridica (v. ordinanza dell’8 luglio 2021, Mendes de Almeida/Consiglio, T‑75/21, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2021:424, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

89      D’altro lato, occorre rilevare che la decisione di nomina al posto di procuratore europeo di taluni candidati, designati dagli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, è indissolubilmente legata al rifiuto implicito di nominare a tale posto gli altri candidati designati da tali Stati membri (v. ordinanza dell’8 luglio 2021, Mendes de Almeida/Consiglio, T‑75/21, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2021:424, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

90      Ne consegue che la decisione impugnata dev’essere considerata come un complesso di atti individuali che arrecano pregiudizio a persone diverse dai loro destinatari, ossia i candidati designati dagli Stati membri partecipanti alla Procura europea che non sono stati nominati procuratore europeo dal Consiglio (v. ordinanza dell’8 luglio 2021, Mendes de Almeida/Consiglio, T‑75/21, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2021:424, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

91      Si deve dunque considerare che, alla luce della giurisprudenza citata ai precedenti punti 85 e 86, la motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui respinge implicitamente la candidatura del ricorrente al posto di procuratore europeo del Regno del Belgio, in linea di principio doveva essergli comunicata contemporaneamente alla decisione impugnata.

92      Al riguardo, occorre constatare che l’unica motivazione contenuta nella decisione impugnata, come pubblicata nella Gazzetta ufficiale, si trova al suo punto 13. Ivi è infatti illustrato che, «[p]er quanto riguarda i candidati designati da Belgio, Bulgaria e Portogallo, il Consiglio non ha seguito l’ordine di preferenza non vincolante del comitato di selezione, ma si è basato su una diversa valutazione dei meriti dei suddetti candidati effettuata nell’ambito dei pertinenti organi preparatori del Consiglio».

93      Il ricorrente sostiene che tale motivazione non gli avrebbe permesso di comprendere le ragioni per le quali il Consiglio aveva scelto di discostarsi dall’ordine di preferenza stabilito dal comitato di selezione, che l’aveva designato come il candidato più idoneo ad esercitare le funzioni di procuratore europeo fra i candidati designati dal Regno del Belgio. Secondo il ricorrente, il Consiglio sarebbe stato infatti tenuto a spiegare, con riferimento al contenuto del parere del comitato di selezione, perché avesse deciso di discostarsi da tale ordine di preferenza.

94      Al riguardo, occorre ricordare che la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 296 TFUE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C‑88/03, EU:C:2006:511, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

95      Orbene, come constatato al precedente punto 66, dal punto VII.2, terzo comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione risulta che la graduatoria stabilita da quest’ultimo riguardo ai tre candidati al posto di procuratore europeo designati dal Regno del Belgio sulla base delle qualifiche e dell’esperienza di tali candidati non vincolava il Consiglio. Quest’ultimo era dunque libero di fare propria detta graduatoria oppure di fondare la sua decisione su un’altra comparazione dei meriti dei candidati.

96      Pertanto, il ricorrente sbaglia nel sostenere che la motivazione della decisione impugnata avrebbe dovuto permettergli di comprendere perché il Consiglio avesse deciso di non seguire l’ordine di preferenza stabilito dal comitato di selezione.

97      Si deve tuttavia rilevare che, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, la motivazione della decisione impugnata contenuta al punto 13 di quest’ultima, di per sé, non è idonea a consentire al ricorrente, né al Tribunale, di comprendere perché il Consiglio abbia considerato che la candidatura del candidato nominato al posto di procuratore europeo del Regno del Belgio fosse più meritevole di quella del ricorrente.

98      L’argomento del Consiglio secondo il quale il ricorrente poteva comprendere perché la candidatura del candidato nominato fosse stata preferita alla sua, in quanto aveva ricevuto il parere del Collège des procureurs généraux del Belgio nonché il parere del comitato di selezione, nelle parti in cui tali documenti lo riguardavano, non è atto a porre in discussione tale constatazione, considerato che la decisione impugnata non conteneva alcuna indicazione in ordine al fatto che il Consiglio avesse fondato quest’ultima sulle informazioni fornite dal Regno del Belgio riguardo al parere del Collège des procureurs généraux e del Procuratore federale sul candidato più idoneo ad esercitare le funzioni di procuratore europeo.

99      Si deve tuttavia constatare che, nella sua lettera del 7 ottobre 2020, il cui contenuto è illustrato ai precedenti punti da 34 a 36, il Consiglio ha esposto in maniera sufficientemente dettagliata la motivazione per cui riteneva che il candidato nominato fosse più idoneo ad esercitare le funzioni di procuratore europeo rispetto agli altri due candidati.

100    Pertanto, benché sarebbe stato auspicabile che la motivazione complementare del rigetto della candidatura del ricorrente gli venisse comunicata in concomitanza con la pubblicazione della decisione impugnata nella Gazzetta ufficiale, si deve rilevare che il ricorrente ha potuto conoscere detta motivazione mediante la lettera del Consiglio del 7 ottobre 2020, ossia anteriormente alla presentazione del ricorso, e che, nel caso di specie, una simile comunicazione gli ha permesso di valutare la fondatezza di tale decisione e di tutelare i propri diritti, come dimostrano gli argomenti sollevati a sostegno del terzo motivo, che fanno esplicito riferimento alla motivazione addotta dal Consiglio nella sua lettera del 7 ottobre 2020.

101    Ne consegue che il ricorrente non può dedurre utilmente in proposito una violazione dell’obbligo di motivazione come esplicitato dalla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 85 e 86.

102    Occorre peraltro ricordare che il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE è distinto da quello vertente su un errore manifesto di valutazione. Infatti, mentre il primo, il quale si riferisce ad un difetto o un’insufficienza di motivazione, rientra nella violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere rilevato d’ufficio dal giudice dell’Unione, il secondo, il quale verte sulla legittimità nel merito di una decisione, è sussumibile nella violazione di una norma di diritto relativa all’applicazione del Trattato FUE, ai sensi del medesimo articolo 263 TFUE, e può essere esaminato dal giudice dell’Unione solo se è dedotto dal ricorrente. L’obbligo di motivazione è pertanto una questione distinta da quella della fondatezza della motivazione della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67).

103    Occorre pertanto respingere in quanto inconferenti, nella misura in cui sono sollevati a sostegno di un motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, gli argomenti del ricorrente con i quali quest’ultimo asserisce che la motivazione addotta dal Consiglio nella lettera del 7 ottobre 2020 sarebbe stata contraria al sistema di valutazione delle candidature ad un posto di procuratore europeo, predisposto dal regolamento 2017/1939, in quanto il Consiglio ha fatto prevalere il parere del Collège des procureurs généraux del Belgio su quello del comitato di selezione.

104    In ogni caso, atteso che tali argomenti si sovrappongono in ampia misura agli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno del terzo motivo nella parte in cui quest’ultimo verte su un errore manifesto di valutazione, essi sono oggetto di esame nell’ambito di tale motivo.

105    Ne consegue che il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di buon andamento dellamministrazione, del dovere di diligenza e su un errore manifesto di valutazione

106    Secondo il ricorrente, con il diritto a una buona amministrazione, l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali sancisce il diritto ad un trattamento imparziale e equo. In materia di funzione pubblica, in particolare per quanto attiene alla nomina o alla designazione a funzioni o a impieghi pubblici, tale principio avrebbe determinato il sorgere di un dovere di diligenza, il quale implicherebbe che, in sede di esame di un fascicolo, a fortiori in caso di potere di valutazione discrezionale, l’amministrazione debba esaminare tutti gli elementi ad essa sottoposti in maniera obiettiva. Il ricorrente osserva che il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea avrebbe dichiarato che, astenendosi, in occasione di una procedura di assunzione, dall’esercitare concretamente il potere discrezionale di cui disponeva e avendo omesso di prendere in considerazione alcuni elementi nell’interesse della parte ricorrente, relativi, da un lato, alle norme applicabili all’assunzione e, dall’altro, ai titoli e ai meriti dell’interessato, e non avendo, in tal modo, esercitato il proprio potere discrezionale in concreto e alla luce di tutti gli elementi rilevanti del caso, un’istituzione aveva violato il principio di buon andamento dell’amministrazione ed il suo dovere di diligenza e commesso un errore manifesto di valutazione.

107    Nel caso di specie, atteso che la decisione del Consiglio di scegliere e di nominare uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro interessato poteva essere adottata soltanto dopo la ricezione del parere motivato del comitato di selezione, e che tale comitato è stato incaricato di stilare una graduatoria dei candidati sulla base delle loro qualifiche e della loro esperienza, sarebbe spettato in ogni caso al Consiglio giustificare la scelta di un candidato e la nomina di quest’ultimo eseguendo, effettivamente e concretamente, una comparazione dei meriti dei candidati, il che poteva avvenire facendo riferimento al parere del comitato di selezione, oppure sulla base delle indicazioni di tale parere, realizzando direttamente l’operazione di comparazione.

108    Il ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio sarebbe stato tenuto a fondare la propria decisione su una comparazione dei meriti basata su dati obiettivi, ossia sulla comparazione dei fascicoli di candidatura con le qualifiche richieste per l’esercizio delle funzioni di procuratore europeo. Secondo il ricorrente, tenuto conto della vastità della sua esperienza professionale, sia in materia di indagini e di azioni penali relative a crimini finanziari sia in materia di cooperazione giudiziaria penale, una simile comparazione dei meriti avrebbe dovuto indurre il Consiglio a constatare che tale esperienza era relativamente più ricca di quella del candidato nominato, il che emergerebbe chiaramente dal parere del comitato di selezione. Orbene, il Consiglio non avrebbe proceduto a una simile comparazione dei meriti, ma si sarebbe limitato a riprendere gli elementi contenuti nella giustificazione scritta prodotta dalle autorità belghe, che sarebbero stati relativi ai meriti del candidato scelto, senza confrontarli con quelli degli altri candidati, in particolare del ricorrente.

109    Il ricorrente addebita peraltro al Consiglio di aver fatto prevalere il parere del Collège des procureurs généraux del Belgio sul parere del comitato di selezione senza prendere posizione sul contenuto di quest’ultimo e giustificare il fatto di discostarsene.

110    Il ricorrente sostiene poi che l’affermazione secondo la quale la posizione del Collège des procureurs généraux e del Procuratore federale si fondava, in particolare, su una valutazione generale delle prestazioni lungo l’intera carriera dei candidati non sarebbe verificata alla luce del fascicolo. Invece, secondo il ricorrente, il comitato di selezione, per parte sua, avrebbe effettivamente fondato la propria valutazione in particolare sullo svolgimento della carriera dei candidati presentati, posto che il ricorrente, come sottolineato da detto comitato nel suo parere, potrebbe del resto avvalersi di un’importante esperienza in materia di gestione, il che non varrebbe per gli altri due candidati designati dal Regno del Belgio.

111    Il ricorrente sostiene, inoltre, che l’affermazione del Consiglio, contenuta nel controricorso, secondo la quale quest’ultimo avrebbe «particolarmente valorizzato le attitudini e l’esperienza dei candidati connesse alla definizione e [al] coordinamento dell’attuazione delle politiche in materia penale a livello centrale degli Stati membri, anche per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in materia penale, e l’attitudine ad esercitare una responsabilità superiore di coordinamento e di supervisione» non sarebbe né dimostrata dal fascicolo, in particolare dalla motivazione della decisione impugnata, né idonea a giustificare la preferenza accordata al candidato nominato, tenuto conto dell’esperienza professionale relativamente più ricca del ricorrente in tali settori.

112    Il ricorrente asserisce altresì che l’affermazione del Consiglio secondo la quale «esso ha rilevato che, per quanto attiene agli altri due candidati designati da[l Regno del] Belgio, fra cui il ricorrente, il Collège des procureurs généraux aveva espresso riserve abbastanza importanti» non corrisponderebbe all’effettivo contenuto del fascicolo. Il ricorrente precisa che al punto E del parere che lo riguarda è riportato che «[l]e sue funzioni passate e attuali (...), in particolare nel settore della lotta contro la criminalità economica, finanziaria e fiscale, nonché la sua esperienza nel contesto della gestione dell’OCSC (incarichi europei – ARO – e internazionali – CARIN) sono titoli preferenziali per l’esercizio delle funzioni di procuratore europeo presso la Procura europea».

113    Egli osserva infine che l’affermazione, parimenti contenuta al punto E del medesimo parere, secondo la quale «non ha potuto convincere il Collège [des procureurs généraux] di possedere una visione sufficientemente chiara dei compiti e delle missioni della futura Procura europea e del suo procuratore nazionale» dovrebbe essere relativizzata, dal momento che proviene appunto da un’autorità nazionale, e in ogni caso raffrontata con la valutazione della candidatura del ricorrente che è stata fatta dal comitato di selezione nel suo parere motivato.

114    Il Consiglio ed il Regno del Belgio contestano gli argomenti del ricorrente.

115    Si deve rilevare che il ricorrente addebita al Consiglio di aver erroneamente fondato la decisione impugnata sugli elementi contenuti nella giustificazione scritta fornita dalle autorità belghe a sostegno della posizione tesa a scostarsi dall’ordine di preferenza stabilito dal comitato di selezione, laddove tali elementi avrebbero riguardato unicamente i meriti del candidato nominato e non avrebbero contenuto una comparazione dei meriti di tale candidato con quelli degli altri due candidati, fra cui il ricorrente. Inoltre, secondo il ricorrente, la sua esperienza professionale relativamente più ricca di quella del candidato nominato avrebbe dovuto indurre il Consiglio a ritenere che egli fosse il miglior candidato all’esercizio delle funzioni di procuratore europeo.

116    In proposito, si deve ricordare che un’istituzione dispone di un ampio margine di discrezionalità in sede di valutazione e di comparazione dei meriti dei candidati ad un posto vacante, e che gli elementi di tale valutazione dipendono non solo dalla competenza e dal valore professionale degli interessati, ma anche dal loro carattere, dal loro comportamento e dall’insieme della loro personalità (v. sentenza del 3 febbraio 2005, Mancini/Commissione, T‑137/03, EU:T:2005:33, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).

117    Ciò vale a fortiori qualora il posto vacante comporti grandi responsabilità (sentenza del 3 febbraio 2005, Mancini/Commissione, T‑137/03, EU:T:2005:33, punto 98).

118    Nel caso di specie, si deve rilevare che, in forza dell’articolo 9 del regolamento 2017/1939, i procuratori europei riuniti insieme al procuratore capo europeo formano il collegio della Procura europea, incaricato di adottare decisioni su questioni strategiche, quali la definizione delle priorità e della politica della Procura europea in materia di indagini e azione penale (v. considerando 24 di detto regolamento), nonché su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, in particolare al fine di assicurare la coerenza, l’efficienza e l’uniformità della politica in materia di azione penale della Procura europea in tutti gli Stati membri. Detto collegio adotta il regolamento interno della Procura europea nonché altre decisioni relative all’organizzazione interna e ai differenti aspetti amministrativi del funzionamento di quest’ultima.

119    Inoltre, conformemente all’articolo 12, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento 2017/1939, i procuratori europei assumono varie responsabilità. In particolare, supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati di un caso nel rispettivo Stato membro di origine. Essi possono impartire istruzioni al procuratore europeo delegato incaricato di un caso, fungono da collegamento e canali di informazione tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati nel rispettivo Stato membro di origine. Inoltre monitorano l’esecuzione dei compiti della Procura europea nel rispettivo Stato membro, anche per evitare conflitti di giurisdizione fra le autorità nazionali e la Procura europea. A differenza dei procuratori europei delegati, i procuratori europei non sono incaricati dello svolgimento delle indagini, delle azioni penali e di portare casi in giudizio dinanzi ai giudici degli Stati membri.

120    Peraltro, la Procura europea è chiamata ad assumere le funzioni di autorità centrale ai fini della cooperazione sulla base dei differenti strumenti di cooperazione internazionale in materia penale, al pari delle autorità centrali degli Stati membri, come previsto dall’articolo 104 del regolamento 2017/1939 (v., altresì, il considerando 109 di tale regolamento).

121    Ne consegue che i procuratori europei sono chiamati ad esercitare alte responsabilità, il che è del resto confermato dal grado AD 13 al quale sono nominati, che, secondo l’allegato I allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, corrisponde alle funzioni di consigliere o equivalente. La funzione di procuratore europeo si colloca dunque tra le funzioni di direttore (AD 15‑AD 14) e quelle di capo unità o equivalente (AD 9‑AD 14).

122    Pertanto, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 116 e 117, il Consiglio dispone di un ampio margine di discrezionalità in sede di valutazione e comparazione dei meriti dei candidati al posto di procuratore europeo di uno Stato membro.

123    È dunque alla luce dell’ampio margine di discrezionalità di cui disponeva il Consiglio che occorre valutare gli argomenti addotti dal ricorrente.

124    In primo luogo, per quanto attiene all’argomento del ricorrente secondo il quale il Consiglio non avrebbe proceduto ad una comparazione dei meriti dei tre candidati designati dal Regno del Belgio, ma si sarebbe limitato a basarsi su elementi prodotti da tale Stato membro che riguardavano unicamente i meriti del candidato nominato, va rilevato che, nella loro giustificazione scritta del 27 febbraio 2020, le autorità belghe hanno dichiarato al Consiglio che [riservato].

125    Si deve inoltre rilevare che, nella sua lettera del 7 ottobre 2020, prima di illustrare dettagliatamente l’esperienza professionale del candidato nominato, il Consiglio ha dichiarato che, [riservato].

126    Si deve dunque constatare che, sebbene la motivazione della decisione impugnata, come integrata dalla lettera del 7 ottobre 2020, non contenga una valutazione comparativa dettagliata dei meriti di ciascuno dei tre candidati designati dal Regno del Belgio, da tale motivazione risulta tuttavia che il Consiglio ha considerato che i meriti del candidato nominato, precisati in detta lettera, erano superiori a quelli degli altri due candidati, fra cui il ricorrente.

127    Occorre dunque respingere l’argomento del ricorrente secondo il quale il Consiglio non avrebbe fondato la decisione impugnata su una comparazione dei meriti dei tre candidati designati dal Regno del Belgio per il posto di procuratore europeo.

128    In secondo luogo, riguardo all’argomento del ricorrente secondo il quale il Consiglio si sarebbe erroneamente basato sul parere del Collège des procureurs généraux del Belgio senza confrontare tale parere con quello del comitato di selezione, è sufficiente ricordare che, come constatato al precedente punto 63, la graduatoria dei candidati designati dal Regno del Belgio stilata dal comitato di selezione non aveva carattere vincolante per il Consiglio.

129    In terzo luogo, per quanto concerne l’argomento del ricorrente secondo il quale il Consiglio avrebbe erroneamente dichiarato che il Collège des procureurs généraux del Belgio aveva espresso importanti riserve nei suoi confronti, va rilevato che il parere di detto Collegio contiene effettivamente la seguente valutazione positiva: «Le funzioni passate e attuali [del ricorrente], in particolare nel settore della lotta contro la criminalità economica, finanziaria e fiscale, nonché la sua esperienza nel contesto della gestione dell’OCSC (incarichi europei – ARO – e internazionali – CARIN) sono titoli preferenziali per l’esercizio delle funzioni di procuratore europeo presso la Procura europea». Nello stesso parere si rileva tuttavia che «[il ricorrente] non ha potuto convincere il Collège [des procureurs généraux] di possedere una visione sufficientemente chiara dei compiti e delle missioni della futura Procura europea e del suo procuratore nazionale». Si deve inoltre sottolineare che, nella parte conclusiva del suo parere, il Collège des procureurs généraux ha emesso «un parere con riserva per il mandato di procuratore europeo (su una scala molto favorevole – favorevole – con riserva – sfavorevole)». Il Consiglio non è dunque incorso in errore dichiarando, nella lettera del 7 ottobre 2017, che il Collège des procureurs généraux aveva espresso importanti riserve in ordine alla candidatura del ricorrente al posto di procuratore europeo.

130    In quarto luogo, per quanto attiene all’argomento del ricorrente secondo il quale la sua esperienza professionale sarebbe più ricca di quella del candidato nominato, occorre rilevare che, come risulta dalla lettera del Consiglio del 7 ottobre 2020, [riservato]. In tale contesto, considerato l’ampio margine di discrezionalità di cui disponeva il Consiglio, la circostanza che l’esperienza professionale del ricorrente in tali materie fosse più ricca di quella del candidato nominato, anche supponendo che sia dimostrata, non è idonea a dimostrare la sussistenza di un errore manifesto di valutazione da parte del Consiglio.

131    Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve constatare che il ricorrente non ha dimostrato che, nel caso di specie, il Consiglio abbia violato i limiti del suo ampio potere discrezionale selezionando e nominando il sig. van den Berge al posto di procuratore europeo.

132    Peraltro, occorre rilevare, al pari del Consiglio, che l’argomento addotto dal ricorrente allo scopo di dimostrare l’asserita violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e del dovere di diligenza muove dalla premessa secondo la quale, se nel caso di specie il Consiglio avesse rispettato gli obblighi che discendono da tali principi, la candidatura del ricorrente al posto di procuratore europeo sarebbe stata necessariamente accolta. Orbene, si deve constatare che un simile argomento si confonde con le censure formulate dal ricorrente nell’ambito del secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, e del motivo in esame nella parte in cui verte su un errore manifesto di valutazione, che sono già state respinte.

133    In tale contesto, occorre respingere il terzo motivo in quanto infondato.

134    Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, il ricorso dev’essere respinto.

 Sulle spese

135    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, occorre condannarlo a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

136    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Il Regno del Belgio sopporterà dunque le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. JeanMichel Verelst sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      Il Regno del Belgio sopporterà le proprie spese.

Costeira

Kancheva

Perišin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 gennaio 2022.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.


1      Dati riservati omessi.