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Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2023 – Fugro/Consiglio

(Causa T-143/23) 1

(«Ricorso di annullamento – Fiscalità – Lotta contro l’elusione fiscale – Direttiva (UE) 2022/2523 - Livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione - Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale – Contestazione dell’ambito di applicazione di tale esclusione – Mancanza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fugro NV (Leidschendam, Paesi Bassi) (rappresentante: C. Docclo, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: K. Pavlaki, E. d’Ursel e G. Rugge, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento parziale della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (GU 2022, L 328, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento del Regno dei Paesi Bassi, della Commissione europea, della Koninklijke Boskalis BV e della Boskalis Offshore Transport Services NV, della Heerema Offshore Energy Solutions BV, della Van Oord NV e della Vox Amalia SL nonché della Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.

La Fugro NV è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento.

La Fugro, il Consiglio e gli istanti menzionati al punto 2 del presente dispositivo si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative alle istanze di intervento.

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1 GU C 164 dell’8.5.2023.