Language of document : ECLI:EU:C:2024:299

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

11 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Sentenze di primo grado che annullano misure doganali relative a risorse proprie tradizionali dell’Unione europea – Immediata esecutività di tali sentenze – Mancata sospensione dell’esecuzione delle sentenze»

Nella causa C‑770/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova (già Commissione tributaria provinciale di Genova, Italia), con ordinanza del 22 novembre 2022, pervenuta in cancelleria il 19 dicembre 2022, nel procedimento

OSTP Italy Srl

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 1,

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 2,

Agenzia delle Entrate – Riscossione – Genova,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da Z. Csehi, presidente di sezione, E. Regan (relatore), presidente della Quinta Sezione, e D. Gratsias, giudice,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la OSTP Italy Srl, da R. Dominici, A. Macchi, F. Munari e S. Pedemonte, avvocati;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Meloncelli, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e F. Moro, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 43 a 45 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la OSTP Italy Srl (in prosieguo: la «OSTP») e, dall’altro, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 1 (Italia), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Genova 2 (Italia) (in prosieguo, congiuntamente: l’«Agenzia delle dogane e dei monopoli») e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione – Genova (Italia) (in prosieguo: l’«amministrazione finanziaria»), in merito all’esecuzione di un credito relativo a risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, annullato da una decisione di un giudice nazionale, avverso la quale è tuttavia pendente appello.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Codice doganale dell’Unione

3        L’articolo 43 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Decisioni prese da un’autorità giudiziaria», così dispone:

«Gli articoli 44 e 45 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un’autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie».

4        L’articolo 44 di tale codice, intitolato «Diritto di ricorso», prevede quanto segue:

«1.      Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.

È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l’ha ottenuta entro i termini di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

2.      Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:

a)      in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un’autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli Stati membri;

b)      in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un’autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri.

3.      Il ricorso è presentato nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o è stata chiesta.

4.      Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali».

5        L’articolo 45 di detto codice, intitolato «Sospensione dell’applicazione», così dispone:

«1.      La presentazione di un ricorso non sospende l’applicazione della decisione contestata.

2.      Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l’applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato.

3.      Nei casi [di] cui al paragrafo 2, quando la decisione contestata ha per effetto l’obbligo di pagare dazi all’importazione o dazi all’esportazione, la sospensione dell’attuazione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale».

6        L’articolo 90, paragrafo 1, primo comma, del medesimo codice, intitolato «Garanzia obbligatoria», prevede quanto segue:

«Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, le autorità doganali fissano l’importo della stessa a un livello pari all’importo esatto del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli altri oneri se tale importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia».

7        L’articolo 98 del codice doganale dell’Unione, intitolato «Svincolo della garanzia», così recita:

«1.      Le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.

2.      Quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è parzialmente estinto o può sorgere solo per una parte dell’importo garantito, su richiesta dell’interessato la parte corrispondente della garanzia costituita viene svincolata, salvo nel caso che l’importo in questione non lo giustifichi».

8        L’articolo 124, paragrafo 1, di tale codice, intitolato «Estinzione», è così formulato:

«Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale all’importazione o all’esportazione si estingue:

(...)

b)      con il pagamento dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione;

(...)

d)      quando, per merci dichiarate per un regime doganale che comporta l’obbligo di pagare dazi all’importazione o all’esportazione, la dichiarazione in dogana viene invalidata;

(...)».

 Regolamento n. 609/2014

9        L’articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU 2014, L 168, pag. 39), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio, del 17 maggio 2016 (GU 2016, L 132, pag. 85) (in prosieguo: il «regolamento n. 609/2014»), intitolato «Data di accertamento delle risorse proprie tradizionali», al suo paragrafo 1 così recita:

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto dell’Unione sulle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom [del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU 2014, L 168, pag. 105)] è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo».

10      L’articolo 13 del regolamento n. 609/2014, intitolato «Importi irrecuperabili», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione [europea] alle condizioni previste dal presente regolamento.

2.      Gli Stati membri sono dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati a norma dell’articolo 2 che risultano irrecuperabili per uno dei seguenti motivi:

a)      per cause di forza maggiore;

b)      per altri motivi che non sono loro imputabili.

Gli Stati membri possono essere dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati a norma dell’articolo 2, qualora tali diritti risultino irrecuperabili a causa della differita contabilizzazione o differita notifica dell’obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell’Unione.

Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione dell’autorità amministrativa competente che constata l’impossibilità del recupero.

Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l’importo è stato accertato a norma dell’articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione definitiva

(...)».

 Decisione 2014/335

11      La decisione 2014/335 ha abrogato e sostituito la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU 2007, L 163, pag. 17).

12      L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335, che riprende l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436, così dispone:

«Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione le entrate provenienti:

a)      dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

(...)».

 Diritto italiano

13      L’articolo 47 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 – Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art[icolo] 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Supplemento ordinario alla GURI n. 9 del 13 gennaio 1993) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 546/1992»), prevede in sostanza che, se un ricorrente contesta un atto adottato dall’autorità tributaria e da tale atto può derivargli un danno grave e irreparabile, tale ricorrente può chiedere la sospensione provvisoria dell’esecuzione di detto atto fino all’esame nel merito del ricorso.

14      L’articolo 67 bis di tale decreto legislativo, relativo all’esecuzione provvisoria, prevede, con riferimento alle sentenze emesse dai giudici tributari, che esse sono esecutive.

15      L’articolo 68 di detto decreto legislativo, rubricato «Pagamento del tributo in pendenza del processo», così dispone:

«1.      Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni [tributarie], il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

a)      per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale [(divenuta corte di giustizia tributaria di primo grado)] che respinge il ricorso;

b)      per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale [(divenuta corte di giustizia tributaria di primo grado)], e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

c)      per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale [(divenuta corte di giustizia tributaria di secondo grado)];

c-bis)      per l’ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte [suprema] di cassazione [Italia] di annullamento con rinvio e per l’intero importo indicato nell’atto in caso di mancata riassunzione.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

2.      Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale [(divenuta corte di giustizia tributaria di primo grado)], con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale [(divenuta corte di giustizia tributaria di primo grado)] ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale [(divenuta corte di giustizia tributaria di secondo grado)].

3.      (...)

3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione [2007/436] e dell’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, [che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1),] come riformato dal [codice doganale dell’Unione], e dalle altre disposizioni dell’Unione europea in materia».

16      L’articolo 69 del decreto legislativo n. 546/1992, rubricato «Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente», così recita:

«1.      Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia.

(...)

4.      Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

5.      In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla commissione tributaria provinciale [(divenuta corte di giustizia tributaria di primo grado)] ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale [(divenuta corte di giustizia tributaria di secondo grado)]».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

17      Il 9 ottobre 2019 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ufficio delle dogane di Genova 2, ha notificato alla OSTP avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica vertenti su dazi antidumping dovuti per l’importazione di tubi d’acciaio provenienti da paesi terzi, in quanto, segnatamente, tali tubi risultavano importati dall’India, mentre provenivano in realtà dalla Cina. A tali avvisi di accertamento ha fatto seguito, il giorno successivo, la notifica di decisioni che irrogavano sanzioni alla OSTP.

18      Anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ufficio di Genova 1, ha notificato alla OSTP, per lo stesso motivo, un avviso di rettifica, cui ha fatto seguito una decisione che le irrogava sanzioni.

19      Tutti i provvedimenti impositivi e sanzionatori sono stati integralmente annullati dal giudice del rinvio, con sentenze del 17 e del 19 maggio 2021.

20      L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha interposto appello avverso tali sentenze dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria (già Commissione tributaria regionale della Liguria, Italia), la quale non ha adottato formalmente una decisione di sospensione dell’esecuzione di dette sentenze.

21      Il 26 gennaio 2022 l’amministrazione finanziaria ha notificato alla OSTP una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con cui l’avvertiva che, in caso di mancato pagamento delle somme menzionate negli avvisi di accertamento, si sarebbe proceduto all’iscrizione di un’ipoteca sui suoi beni immobili per un valore pari al doppio dell’importo del debito.

22      La OSTP ha contestato tale comunicazione dinanzi al giudice del rinvio sostenendo che, secondo la legislazione nazionale in tema di riscossione di dazi e diritti doganali, qualora un giudice di primo grado abbia accolto, in tutto o in parte, il ricorso avverso un avviso di accertamento, le somme pretese in forza di tale avviso cesserebbero di essere esigibili.

23      L’Agenzia delle dogane e dei monopoli si è costituita in giudizio nell’ambito di tale seconda controversia. Essa afferma che non vi sarebbe più luogo a statuire, dato che la OSTP avrebbe nel frattempo versato integralmente gli importi di cui agli avvisi di accertamento annullati, il che avrebbe comportato la cessazione della materia del contendere.

24      In subordine, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli adduce, a supporto della posizione sostenuta dall’amministrazione finanziaria, l’ordinanza della Corte suprema di cassazione del 13 ottobre 2020, n. 22012.

25      In tale ordinanza, la Corte suprema di cassazione ha rilevato, in sostanza, che, ai sensi dell’articolo 45 del codice doganale dell’Unione, la presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale non sospende l’esecutività di una decisione relativa all’applicazione della legislazione doganale e che, conformemente all’articolo 98 di tale codice, la garanzia costituita per un’obbligazione doganale non può essere svincolata se, in particolare, tale obbligazione non si è estinta.

26      Tale giudice ne ha dedotto, innanzitutto, che i provvedimenti adottati dall’amministrazione doganale devono essere ritenuti immediatamente esecutivi; inoltre, che la tutela del contribuente rispetto alla possibile irreparabilità del pregiudizio che può essere subito a causa dell’illegittimità dell’avviso di accertamento deve ritenersi assicurata dalla possibilità di presentare l’istanza di sgravio dei dazi, l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’avviso di rettifica ovvero, in corso di causa, l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo; e, infine, che una decisione non definitiva dell’autorità giudiziaria favorevole al contribuente non implica il diritto di tale contribuente alla restituzione dei dazi già versati, poiché le somme versate restano a garanzia dell’assolvimento dell’obbligazione doganale fino alla sua definitiva estinzione.

27      Tenuto conto di tali elementi nonché dell’obbligo degli Stati membri, rammentato dalla Corte nella sentenza dell’11 luglio 2019, Commissione/Italia (Risorse proprie – Recupero di un’obbligazione doganale) (C‑304/18, EU:C:2019:601), di agire tempestivamente al fine di garantire le risorse proprie dell’Unione qualora una misura dell’autorità amministrativa non sia stata sospesa in forza dei codici doganali, detto giudice ne ha tratto la conclusione che «in materia di diritti di confine, costituenti risorse proprie dell[’Unione], la sentenza non definitiva con la quale si preveda il rimborso, in favore del contribuente, di dazi doganali ritenuti non dovuti non può ritenersi immediatamente esecutiva ai sensi del [decreto legislativo n. 546/1992], art[icolo] 69, comma 1, [poiché tale] disposizione [è] incompatibile con il Codice doganale [dell’Unione]».

28      In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga esclusivamente sulla questione se, in sostanza, si possa realmente dedurre dall’articolo 45 di tale codice, se non anche dagli articoli 43 e 44 di quest’ultimo, che gli Stati membri non devono riconoscere immediata esecutività alle sentenze di primo grado che hanno annullato avvisi di accertamento relativi a risorse proprie tradizionali dell’Unione. In particolare, il giudice del rinvio si chiede se tale soluzione non sia contraria al diritto di ricorso, rammentato all’articolo 44 del medesimo codice, letto alla luce del principio di tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 19 TUE e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale obbligherebbe gli Stati membri a prevedere la sospensione dell’esecuzione di qualsiasi decisione amministrativa annullata da un giudice di primo grado, e ciò al fine di conferire ai rimedi giurisdizionali previsti dalla legislazione nazionale una reale utilità per il singolo.

29      Al riguardo, il giudice del rinvio precisa che, anche se la OSTP ha infine versato le somme richieste, è necessario risolvere tali dubbi poiché, da un lato, non è escluso che essa abbia agito in tal modo per timore dell’iscrizione di un’ipoteca, essendo quest’ultima pari al doppio degli importi richiesti e, dall’altro, la questione della fondatezza delle affermazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli incide sulla ripartizione delle spese processuali, sulle quali deve ancora pronunciarsi.

30      In tali circostanze, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova (già Commissione tributaria provinciale di Genova, Italia) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«[Se] [g]li articoli [da] 43 [a] 45 [del codice doganale dell’Unione] possano essere interpretati o meno nel senso di precludere la compatibilità con il diritto dell’[Unione] di una normativa nazionale che prevede l’immediata esecutività delle sentenze di primo grado degli organi giudiziari nazionali che abbiano l’effetto di annullare in toto ovvero in parte qua gli atti impositivi relativi a risorse proprie dell’[Unione]».

 Sulla questione pregiudiziale

 Sulla ricevibilità

31      Il governo italiano sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe irricevibile in quanto la controversia principale sarebbe divenuta priva di oggetto dopo il versamento delle somme richieste da parte della ricorrente e che, nella sua domanda, il giudice del rinvio avrebbe precisato che esso sollevava la propria questione in relazione all’ipotesi in cui un contribuente non abbia ancora pagato le somme richieste.

32      Al riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale esaminare e valutare i fatti del procedimento principale nonché interpretare e applicare il diritto nazionale. Parimenti, spetta esclusivamente al giudice nazionale, che è investito della controversia e deve assumere la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, quando le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a pronunciarsi [sentenze del 7 agosto 2018, Banco Santander e Escobedo Cortés, C‑96/16 e C‑94/17, EU:C:2018:643, punto 50, nonché del 24 novembre 2022, Varhoven administrativen sad (Abrogazione della disposizione contestata), C‑289/21, EU:C:2022:920, punto 24].

33      Ne consegue che la presunzione di rilevanza di cui godono le questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può venir meno solo in casi eccezionali (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2005, Pupino, C‑105/03, EU:C:2005:386, punto 30). Pertanto, la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 62).

34      Orbene, nel caso di specie è certamente possibile dedurre dalle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale che il pagamento, da parte della ricorrente nel procedimento principale, delle somme richieste ha fatto venir meno il rischio d’iscrizione di un’ipoteca sui suoi immobili. Tuttavia, la questione sollevata resta rilevante in quanto, salva verifica del giudice del rinvio, la ricorrente nel procedimento principale, in base alla risposta della Corte, potrebbe opporsi, come ha fatto nella causa principale, alle misure dirette alla riscossione di somme non esigibili e far valere il suo diritto al rimborso delle somme già versate. Inoltre, tale giudice sottolinea che la risposta alla questione pregiudiziale sollevata è necessaria al fine di pronunciarsi, conformemente al diritto nazionale, sulla ripartizione delle spese, in quanto quest’ultima dipende dalla fondatezza del ricorso.

35      Poiché, segnatamente, tale giudice non ha ancora statuito sulla fondatezza della controversia principale, non risulta manifestamente che la sollecitata interpretazione del diritto dell’Unione non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale o che il problema sollevato sia divenuto di natura ipotetica (v., per analogia, sentenza del 28 novembre 2018, Amt Azienda Trasporti e Mobilità e a., C‑328/17, EU:C:2018:958, punti da 35 a 38).

36      Tale valutazione non è messa in discussione dall’affermazione del governo italiano secondo cui il giudice del rinvio, nella sua domanda, avrebbe precisato che esso sollevava la sua questione in relazione all’ipotesi in cui un contribuente non abbia ancora pagato le somme richieste. Infatti, tale affermazione non emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale. In tale domanda, il giudice del rinvio si è sì riferito al «caso in cui il contribuente non abbia ancora pagato», ma solo al fine di chiarire la posizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con riferimento a un’ordinanza emessa dalla Corte suprema di cassazione, la quale ritiene che tale posizione consista nell’«estende[re] il principio di diritto espresso da [tale giudice] anche al caso in cui il contribuente non abbia ancora pagato».

37      Poiché la Corte dispone inoltre dell’insieme degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alla questione che le viene sottoposta, la domanda di pronuncia pregiudiziale va dichiarata ricevibile.

 Nel merito

38      In via preliminare, è pacifico che i dubbi espressi dal giudice del rinvio riguardano l’interpretazione fornita dalla Corte suprema di cassazione nella sua ordinanza del 13 ottobre 2020, n. 22012. Infatti, in tale ordinanza, essa ha escluso l’applicabilità dell’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992, che prevede l’immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, in quanto, in sostanza, l’articolo 45 del codice doganale dell’Unione dispone che l’esecuzione di ogni sentenza di primo grado che annulla avvisi di accertamento relativi a risorse proprie tradizionali dell’Unione sia sospesa finché tale sentenza non sia divenuta definitiva. Orbene, il giudice del rinvio si chiede se l’interpretazione fornita dalla Corte suprema di cassazione sia conforme all’articolo 45 del codice doganale dell’Unione, in combinato disposto con l’articolo 43 di tale codice.

39      Pertanto, con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli da 43 a 45 del codice doganale dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede l’immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora divenute definitive che riguardino risorse proprie tradizionali dell’Unione.

40      Innanzitutto, si può osservare che l’articolo 44 e l’articolo 45 del codice doganale dell’Unione non sono rilevanti al fine di valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che prevede l’immediata esecutività delle sentenze di primo grado, anche quando tali sentenze hanno annullato, in tutto o in parte, avvisi di accertamento relativi a risorse proprie tradizionali dell’Unione.

41      Infatti, l’articolo 43 di tale codice dispone espressamente che gli articoli 44 e 45 di quest’ultimo non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un’autorità giudiziaria. Pertanto, sebbene l’articolo 44, paragrafo 2, del medesimo codice consideri l’ipotesi in cui il diritto di ricorso, che ai sensi di tale disposizione deve poter essere esperito in due fasi, sia esercitato successivamente dinanzi a due autorità giudiziarie, ciò non toglie che la norma di cui all’articolo 45, paragrafo 1, di detto codice, secondo cui la presentazione di un ricorso non sospende l’applicazione della decisione contestata, si applica solo ai ricorsi presentati avverso decisioni relative all’applicazione della normativa doganale adottate dalle autorità doganali e non avverso le decisioni giudiziarie che statuiscono su tali ricorsi.

42      Poiché la questione dell’immediata esecutività o meno delle sentenze di primo grado, nonché il regime giuridico dell’appello, non rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 44 e 45 del codice doganale dell’Unione, tali disposizioni non possono ostare a una normativa nazionale che prevede l’immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora definitive, né esigere che la normativa nazionale preveda l’immediata esecutività di tali sentenze.

43      Tale interpretazione non è messa in discussione dall’obbligo che grava sugli Stati membri ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 609/2014, letto alla luce della decisione 2014/335, di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti dell’Unione sulle risorse proprie tradizionali, menzionato dal governo italiano nelle sue memorie.

44      È vero che, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, la presentazione di un ricorso non ha effetto sospensivo, cosicché, in via di principio, quando un soggetto passivo contesta un avviso di accertamento in rettifica egli avrà generalmente già pagato le somme richieste allorché si deciderà in primo grado sul suo ricorso o, quantomeno, avrà costituito una garanzia doganale, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, di tale codice, qualora le autorità doganali gli abbiano concesso una sospensione dell’applicazione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, di detto codice. Pertanto, quando, una sentenza di primo grado che ha invalidato avvisi di accertamento in rettifica venga annullata all’esito di un appello interposto dalle autorità doganali, si presume che lo Stato membro disponga già dell’importo corrispondente ai diritti dell’Unione sulle risorse proprie tradizionali, che esso dovrà mettere a disposizione della Commissione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 609/2014, letto alla luce della decisione 2014/335.

45      Ciò nonostante, contrariamente a quanto pare aver ritenuto la Corte suprema di cassazione nella sua ordinanza del 13 ottobre 2020, n. 22012, non si può dedurne che, al fine di garantire la riscossione dei diritti accertati ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 609/2014 da parte dell’Unione, l’articolo 45, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso di obbligare gli Stati membri a permettere alle autorità doganali che abbiano tardato a procedere alla riscossione delle somme di cui all’avviso di accertamento in rettifica da loro emesso, di poter continuare a farlo dopo che sia stata emessa una sentenza di primo grado che annulla tale avviso di accertamento, finché tale sentenza non sia divenuta definitiva.

46      Innanzitutto, contrariamente alla premessa sulla quale sembra fondarsi tale valutazione, tale interpretazione non risulta necessaria al fine di garantire la riscossione, da parte dell’Unione, dei diritti accertati ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 609/2014. Infatti, la Corte ha già sottolineato che gli errori in cui siano incorse le autorità doganali di uno Stato membro non dispensano quest’ultimo dal suo obbligo di mettere a disposizione dell’Unione i diritti che esso avrebbe dovuto accertare, corredati, se del caso, da interessi di mora [v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2019, Commissione/Italia (Risorse proprie – Recupero di un’obbligazione doganale), C‑304/18, EU:C:2019:601, punto 61]. Orbene, analogamente, la negligenza delle autorità doganali non può dispensare lo Stato membro da tale obbligo.

47      Ma soprattutto, poiché la formulazione dell’articolo 43 del codice doganale dell’Unione è assolutamente chiara e univoca nell’escludere l’applicabilità degli articoli 44 e 45 di tale codice ai ricorsi presentati avverso una decisione adottata da un’autorità giudiziaria, non si può procedere ad alcun’altra interpretazione di tali disposizioni [v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2019, Commissione/Spagna (Acque – Aggiornamento dei piani di gestione delle isole Canarie), C‑556/18, EU:C:2019:785, punto 34].

48      Pertanto, senza che occorra esaminare la rilevanza, nel caso di specie, dei principi sanciti dall’articolo 19 TUE e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli da 43 a 45 del codice doganale dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l’immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora divenute definitive che riguardino risorse proprie tradizionali dell’Unione.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

Gli articoli da 43 a 45 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l’immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora divenute definitive che riguardino risorse proprie tradizionali dell’Unione europea.

Csehi

Regan

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 aprile 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

Z. Csehi


*      Lingua processuale: l’italiano.