Language of document : ECLI:EU:C:2015:334

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

21 maggio 2015 (*)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 23 – Clausola attributiva di competenza – Requisiti di forma – Comunicazione elettronica che consente una registrazione durevole della clausola – Nozione – Condizioni generali di vendita che possono essere consultate e stampate a partire da un collegamento che consente di visualizzarle in una nuova finestra – Procedura di accettazione mediante “clic”»

Nella causa C‑322/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Krefeld (Germania), con decisione del 5 giugno 2014, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2014, nel procedimento

Jaouad El Majdoub

contro

CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore), E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A.-M. Rouchaud-Joët e W. Bogensberger, in qualità di agenti;

–        per il governo svizzero, da M. Jametti, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. El Majdoub, un concessionario di automobili, e la CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH riguardo alla vendita di un autoveicolo, sul sito internet di quest’ultima, al ricorrente nel procedimento principale.

 Contesto normativo

3        L’articolo 17, primo comma, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 27 settembre 1968 a Bruxelles (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), così recita:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest’ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)      per iscritto o verbalmente con conferma scritta,

o

b)      in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro,

o

c)      nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato».

4        Ai sensi del considerando 2 del regolamento Bruxelles I, quest’ultimo ha come obiettivo di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati da tale regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

5        I considerando 11 e 12 di tale regolamento, che espongono la relazione tra le diverse regole di competenza nonché la loro finalità, sono formulati come segue:

«(11)      Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

6        A sua volta, il considerando 19 stabilisce che è opportuno garantire la continuità tra la Convenzione di Bruxelles e il medesimo regolamento Bruxelles I.

7        L’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultimo sancisce il principio secondo cui le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

8        A seguire, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, contenuto nel capo II, dispone quanto segue:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

9        Lo stesso capo II contiene una sezione 7, intitolata «Proroga di competenza», il cui articolo 23 prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.      Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a)      per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b)      in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c)      nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

2.      La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      Il ricorrente nel procedimento principale, un concessionario di automobili stabilito a Colonia (Germania), ha acquistato sulla pagina web della convenuta nel procedimento principale, la cui sede è ad Amberga (Germania), un autoveicolo elettrico ad un prezzo molto conveniente. Tale vendita è stata tuttavia annullata dal venditore a causa dei danni asseritamente subiti dal veicolo constatati al momento della preparazione per il trasporto e la consegna al compratore.

11      Ritenendo che si trattasse solo di un’affermazione pretestuosa per annullare la vendita, che sarebbe risultata svantaggiosa per il venditore data l’esiguità del prezzo, il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi al Landgericht Krefeld. Egli chiede a quest’ultimo che obblighi il venditore al trasferimento della proprietà del veicolo.

12      Il ricorrente nel procedimento principale fa valere che la controparte è la convenuta nel procedimento principale, con sede in Germania, e non la società madre della stessa, con sede in Belgio, e che, di conseguenza, il giudice del rinvio è competente a trattare la causa in questione.

13      Al contrario, la convenuta nel procedimento principale sostiene che i giudici tedeschi non sono competenti al riguardo. L’articolo 7 delle condizioni generali di vendita per una transazione effettuata on line con detta società, accessibili sul sito Internet di quest’ultima, conterrebbe una clausola attributiva di competenza a favore del giudice di Lovanio (Belgio). La medesima convenuta sostiene inoltre di non possedere lo status di controparte del ricorrente nel procedimento principale, spettando tale status alla propria società madre. Il ricorrente nel procedimento principale non potrebbe ignorare tale circostanza, atteso che, da un lato, ha chiesto alla società madre belga l’emissione di una fattura senza IVA, che gli è stata rilasciata con le coordinate di quest’ultima, e, dall’altro, avrebbe pagato il prezzo dell’autoveicolo di cui trattasi su un conto belga.

14      Senza contestare tale modalità di pagamento, il ricorrente nel procedimento principale è tuttavia del parere che la clausola attributiva di competenza prevista dal succitato articolo 7 non sia stata validamente inserita nel contratto di vendita, poiché essa non presenta la forma scritta richiesta dalle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I. Egli fa valere che la pagina web della convenuta nel procedimento principale contenente le condizioni generali di vendita di quest’ultima non si apre automaticamente al momento della registrazione né al momento di ogni singola vendita. Al contrario, bisognerebbe selezionare un campo recante la dicitura «Per visualizzare le condizioni generali di consegna e le modalità di pagamento in una nuova finestra clicca qui» (procedura di accettazione mediante «clic» ovvero «del click‑wrapping»). Orbene, i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I sarebbero soddisfatti solo con l’apertura automatica della finestra contenente le condizioni generali. Inoltre, la clausola attributiva di competenza sarebbe invalida anche perché inaspettata e arbitraria.

15      Il giudice del rinvio desidera sapere se la procedura di accettazione mediante «clic», con cui un compratore ha accesso alle condizioni generali di vendita che figurano su un sito Internet cliccando su un collegamento ipertestuale che apre una finestra, soddisfi i requisiti dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I. Nella misura in cui tali condizioni possono essere salvate e stampate separatamente, tale giudice si domanda se una tale procedura di accettazione possa essere considerata una comunicazione elettronica che permette una registrazione durevole del contratto di vendita – ed è, di conseguenza, equivalente alla forma scritta – ai sensi di tale disposizione. Infatti, se così fosse, la clausola attributiva di competenza in favore del giudice belga sarebbe valida e la decisione della controversia non spetterebbe al Landgericht Krefeld.

16      Il giudice del rinvio considera peraltro che la controparte del ricorrente nel procedimento principale è la società con sede in Germania e non la società madre belga. Pertanto, in mancanza di una clausola attributiva di competenza, il ricorso per il trasferimento della proprietà con cui è stato adito dovrebbe essere proposto in Germania. Il ricorrente non potrebbe tuttavia definire inaspettata detta clausola, poiché sapeva dell’elemento di estraneità della vendita che aveva concluso e aveva chiesto il rilascio di una fattura internazionale con le coordinate di detta società madre.

17      Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I non richiede che la clausola attributiva di competenza sia stata effettivamente stampata o salvata dalla controparte. Detta disposizione porrebbe come unica condizione che sia «perme[sso]» registrare durevolmente tale clausola. Pertanto, per rispettare i requisiti previsti dall’articolo 23, paragrafo 2, sarebbe sufficiente che la comunicazione elettronica consenta la registrazione durevole.

18      Il giudice del rinvio ritiene che la procedura di accettazione mediante «clic», oggetto della controversia al suo esame, consentisse, al contempo, di stampare e di salvare le condizioni generali contenenti la clausola attributiva di competenza, dato che il testo di tali condizioni generali si visualizzava in un’apposita pagina dopo un «clic» e poteva essere stampato o salvato dalla controparte. La circostanza che la finestra contenente dette condizioni si aprisse o meno automaticamente sarebbe priva di rilevanza a tale riguardo.

19      Alla luce di queste considerazioni, il Landgericht Krefeld ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la cosiddetta procedura “del click-wrapping” risponda ai requisiti di una comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento [Bruxelles I]».

 Sulla questione pregiudiziale

20      Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che la procedura di accettazione mediante «clic» delle condizioni generali di un contratto di vendita, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso elettronicamente, che contengono una clausola attributiva di competenza, costituisca una comunicazione elettronica che consente di registrare durevolmente tale clausola ai sensi di detta disposizione.

21      Come emerge dalla decisione di rinvio, le circostanze del procedimento principale si caratterizzano essenzialmente per il fatto che il potenziale acquirente deve accettare espressamente, contrassegnando l’apposita casella, le condizioni generali di vendita del venditore prima di realizzare un acquisto. Tuttavia, tale operazione non comporta automaticamente l’apertura del documento contenente le condizioni generali del venditore, per la quale è infatti necessario un clic ulteriore, su un apposito collegamento ipertestuale.

22      Nel procedimento principale è pacifico che le condizioni generali in questione contengono una clausola attributiva di competenza che prevede la competenza del giudice di Lovanio a conoscere delle controversie come quella di specie. Il ricorrente nel procedimento principale ritiene tuttavia che la procedura di accettazione delle condizioni generali mediante «clic» non soddisfi i requisiti previsti dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I, in quanto la finestra contenente tali condizioni non si apre automaticamente al momento della registrazione sul sito né al momento della transazione. Di conseguenza, detta convenzione attributiva di competenza non potrebbe essergli opposta.

23      Occorre quindi esaminare se, in circostanze del genere, la validità di una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto concluso elettronicamente, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I, possa essere posta in discussione nell’ipotesi di un’accettazione mediante «clic».

24      A tale proposito, è opportuno rammentare, in via preliminare, che, secondo la formulazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro, pattuita dalle parti all’interno di una clausola attributiva di competenza, è, in linea di principio, esclusiva. Affinché sia valida, tale clausola deve essere conclusa per iscritto o oralmente con conferma scritta o comunque in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro oppure, nel commercio internazionale, da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere. In forza del paragrafo 2 del medesimo articolo, «qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola» deve essere considerata «comprendere la forma scritta».

25      Occorre rilevare che le disposizioni dell’articolo 23 del regolamento Bruxelles I, poiché escludono sia la competenza determinata dal principio generale del foro del convenuto, sancita all’articolo 2 di detto regolamento, sia le competenze speciali di cui agli articoli da 5 a 7 dello stesso, vanno interpretate restrittivamente per quanto concerne le condizioni ivi fissate (v., per analogia, sentenza MSG, C‑106/95, EU:C:1997:70, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

26      In primo luogo, l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I indica chiaramente che il suo ambito di applicazione è circoscritto ai casi in cui le parti «abbiano attribuito la competenza» a un giudice. Come risulta dal considerando 11 del regolamento, è tale incontro di volontà delle parti che giustifica il primato accordato, in nome del principio dell’autonomia negoziale, alla scelta di un giudice diverso da quello che sarebbe stato eventualmente competente ai sensi di detto regolamento (sentenza Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 26).

27      A tale proposito, si deve ricordare che, poiché il regolamento Bruxelles I sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, la Convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di detta convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali strumenti possono essere qualificate come equivalenti (v., segnatamente, sentenza Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 18).

28      Così è per quanto riguarda l’articolo 17, primo comma, di detta convenzione e l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, che sono formulati in termini pressoché identici (sentenza Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 19).

29      Orbene, in merito all’articolo 17, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, la Corte ha dichiarato che, subordinando la validità di una clausola attributiva di competenza all’esistenza di una «convenzione» tra le parti, detta disposizione vincolava il giudice adito all’obbligo di esaminare innanzitutto se la clausola che gli attribuiva la competenza avesse realmente costituito oggetto del consenso delle parti, che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa, e che i requisiti di forma stabiliti da detto articolo hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti sussista effettivamente (v. sentenza MSG, C‑106/95, EU:C:1997:70, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

30      Ne consegue che, come già avveniva per l’obiettivo perseguito dall’articolo 17, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, l’effettività del consenso degli interessati rappresenta uno degli scopi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (v. sentenza Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

31      Nella fattispecie, come emerge dalla decisione di rinvio, il compratore parte nel procedimento principale ha accettato espressamente le condizioni generali in questione contrassegnando l’apposita casella sulla pagina web del venditore controparte.

32      In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I, che costituisce una nuova disposizione rispetto all’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles, aggiunta per tener conto dello sviluppo delle nuove tecniche di comunicazione, la validità di una clausola attributiva di competenza come quella di cui trattasi nel procedimento principale può dipendere, in particolare, dalla possibilità di registrarla durevolmente.

33      A tale proposito, da un’interpretazione letterale di tale disposizione emerge che quest’ultima impone che sia prevista la «possibilità» di registrare durevolmente la convenzione attributiva della competenza, a prescindere se il testo delle condizioni generali sia stato effettivamente registrato durevolmente dal compratore prima o dopo che egli abbia contrassegnato la casella che indica l’accettazione delle suddette condizioni.

34      Inoltre, risulta chiaramente dalla relazione esplicativa del professore Pocar, relativa alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (GU 2009, C 319, pag. 1, punto 109), che la condizione che soddisfa il requisito di forma di tale disposizione «è (...) rappresentata dalla possibilità di conservare il testo della comunicazione elettronica in modo duraturo, stampandolo su carta o registrandolo su nastro o disco, o utilizzando altro mezzo che ne permetta la conservazione», e il requisito della forma sussiste anche se la registrazione durevole della clausola non sia stata «effettuata in concreto», talché «la registrazione non è richiesta per l’esistenza o la validità formale della clausola».

35      Tale conclusione è altresì confermata da un’interpretazione storica e teleologica dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I. Infatti, secondo la relazione della proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, presentata a Bruxelles dalla Commissione il 14 luglio 1999 [(COM(1999) 348 def.], detta disposizione intende assicurare che la norma di un accordo «scritto» o confermato per «iscritto» non implichi l’invalidità delle clausole attributive di competenza che siano state stipulate su supporto non cartaceo, ma il cui contenuto sia accessibile su schermo.

36      La finalità di tale disposizione è quindi quella di equiparare determinate forme di comunicazione elettronica alla forma per iscritto, in vista di semplificare la conclusione dei contratti con mezzi elettronici, poiché la comunicazione delle informazioni in questione si realizza anche quando tali informazioni sono accessibili attraverso uno schermo. Affinché la comunicazione elettronica possa offrire le stesse garanzie, in particolare in materia di prova, è sufficiente che sia «possibile» salvare e stampare le informazioni prima della conclusione del contratto.

37      Certamente, interpretando l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, p. 19), in forza del quale il consumatore deve «ricevere» determinate informazioni «per iscritto o su altro supporto duraturo», la Corte ha dichiarato, al punto 51 della sentenza Content Services (C‑49/11, EU:C:2012:419), che non soddisfa i requisiti di detta disposizione una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» dall’impresa in questione né «ricev[ute]» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un tale sito Internet non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1.

38      Tuttavia, si deve constatare che tale interpretazione non può essere trasposta all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I, perché sia la formulazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7, che richiede espressamente una comunicazione ai consumatori delle informazioni su un supporto durevole, sia l’obiettivo di tale disposizione, volto specificamente alla tutela dei consumatori, differiscono da quelli di detto articolo 23, paragrafo 2.

39      Nel procedimento principale, non vi è dubbio che la procedura di accettazione mediante «clic» consente di stampare e di salvare il testo delle condizioni generali in questione prima della conclusione del contratto. Pertanto, la circostanza che la pagina web contenente tali condizioni non si apra automaticamente al momento della registrazione sul sito Internet e di ciascuna operazione di acquisto non può porre in discussione la validità della clausola attributiva di competenza.

40      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I deve essere interpretato nel senso che la procedura di accettazione mediante «clic» delle condizioni generali di un contratto di vendita, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso elettronicamente, che contengano una clausola attributiva di competenza, costituisce una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.

 Sulle spese

41      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la procedura di accettazione mediante «clic» delle condizioni generali di un contratto di vendita, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso elettronicamente, che contengano una clausola attributiva di competenza, costituisce una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.