Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 settembre 2011 – Brighton Collectibles / UAMI – Felmar (BRIGHTON)
(causa T‑403/10)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BRIGHTON – Marchi nazionali denominativi e figurativi BRIGHTON e altri segni anteriori BRIGHTON – Impedimenti relativi alla registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 44-47)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 30 giugno 2010 (procedimento R 408/2009‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Brighton Collectibles, Inc. e la Felmar. |
Dispositivo
2) | | La Brighton Collectibles, Inc. sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
3) | | La Felmar sopporterà le proprie spese. |