Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 marzo 2015 –
Intesa Sanpaolo / UAMI (NEXTCARD)
(causa T‑233/14)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo NEXTCARD – Diniego parziale di registrazione da parte dell’esaminatore – Obbligo di motivazione – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase) (v. punto 15)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Esame dei motivi di diniego per ognuno dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75) (v. punti 16, 17)
Oggetto
| Ricorso presentato contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI, del 10 febbraio 2014 (procedimento R 1807/2013‑5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo NEXTCARD come marchio comunitario. |
Dispositivo
2) | | L’Intesa Sanpaolo SpA è condannata alle spese. |