Language of document : ECLI:EU:T:2004:116

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

22 giugno 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro tramite agenzia interinale – Direttiva 2008/104/CE – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Nozione di “assegnazione conferita temporaneamente” – Trasferimento delle funzioni svolte da un lavoratore dal datore di lavoro di quest’ultimo a un’impresa terza – Assegnazione a tempo indeterminato di tale lavoratore con conservazione del suo contratto di lavoro iniziale»

Nella causa C‑427/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), con decisione del 16 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2021, nella causa

LD

contro

ALB FILS Kliniken GmbH,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo tedesco, da J. Möller e P.-L. Krüger, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e D. Recchia, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra LD, un lavoratore subordinato, e la ALB FILS Kliniken GmbH, ex datrice di lavoro di quest’ultimo, in merito all’obbligo che incombeva a LD di fornire la sua prestazione lavorativa, in modo permanente, presso la A Service GmbH (in prosieguo: la «società A») a seguito del trasferimento a quest’ultima delle funzioni da egli svolte presso la ALB FILS Kliniken.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 11 e 15 della direttiva 2008/104 sono così formulati:

«(11)      Il lavoro tramite agenzia interinale risponde non solo alle esigenze di flessibilità delle imprese ma anche alla necessità di conciliare la vita privata e la vita professionale dei lavoratori dipendenti. Contribuisce pertanto alla creazione di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e all’inserimento in tale mercato.

(...)

(15)      I contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro. Nel caso dei lavoratori legati all’agenzia interinale da un contratto a tempo indeterminato, tenendo conto della particolare tutela garantita da tale contratto, occorrerebbe prevedere la possibilità di derogare alle norme applicabili nell’impresa utilizzatrice».

4        L’articolo 1 della medesima direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«1.      La presente direttiva si applica ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse.

2.      La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche e private che sono agenzie di lavoro interinale o imprese utilizzatrici che esercitano un’attività economica con o senza fini di lucro.

(...)».

5        Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Finalità»:

«La presente direttiva è volta a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento di cui all’articolo 5 nei confronti dei lavoratori tramite agenzia interinale e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro, tenendo conto nel contempo della necessità di inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili».

6        L’articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Definizioni», enuncia al paragrafo 1 quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

b)      “agenzia interinale”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, conformemente alla legislazione nazionale, sottoscrive contratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori tramite agenzia interinale al fine di inviarli in missione presso imprese utilizzatrici affinché prestino temporaneamente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle stesse;

c)      “lavoratore tramite agenzia interinale”: il lavoratore che sottoscrive un contratto di lavoro o inizia un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale, al fine di essere inviato in missione presso un’impresa utilizzatrice per prestare temporaneamente la propria opera sotto il controllo e la direzione della stessa;

d)      “impresa utilizzatrice”: qualsiasi persona fisica o giuridica presso cui e sotto il cui controllo e direzione un lavoratore tramite agenzia interinale presti temporaneamente la propria opera;

e)      “missione”: il periodo durante il quale il lavoratore tramite agenzia interinale è messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice affinché presti temporaneamente la propria opera sotto il controllo e la direzione della stessa;

(...)».

7        L’articolo 5 della direttiva 2008/104, intitolato «Principio della parità di trattamento», ai paragrafi 1 e 5, prevede quanto segue:

«1.      Per tutta la durata della missione presso un’impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro.

(...)

5.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o le pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo all’applicazione del presente articolo e, in particolare, per prevenire missioni successive con lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva. (...)».

8        L’articolo 6 della medesima direttiva, rubricato «Accesso all’occupazione, alle attrezzature collettive e alla formazione professionale», ai paragrafi 1 e 2 così recita:

«1.      I lavoratori tramite agenzia interinale sono informati dei posti vacanti nell’impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell’impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. (...)

2.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano dichiarate nulle o possano essere dichiarate nulle le clausole che vietano o che abbiano l’effetto d’impedire la stipulazione di un contratto di lavoro o l’avvio di un rapporto di lavoro tra l’impresa utilizzatrice e il lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione.

(...)».

 Normativa tedesca

 L’AÜG

9        L’articolo 1 del Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (legge relativa alla messa a disposizione di manodopera; in prosieguo: l’«AÜG»), del 7 agosto 1972, (BGBl. 1972 I, pag. 1393), nella versione pubblicata il 3 febbraio 1995 (BGBl. 1995 I, pag. 158), quale da ultimo modificata dal Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld (legge relativa al miglioramento temporaneo, in situazione di crisi, dei meccanismi di indennità di disoccupazione parziale), del 13 marzo 2020 (BGBl. 2020 I, pag. 493) (in prosieguo: l’«AÜG»), intitolato «Messa a disposizione di lavoratori, obbligo di autorizzazione», prevede quanto segue:

«1.      I datori di lavoro che, in quanto agenzie di lavoro interinale, intendono, nell’ambito della loro attività economica, mettere lavoratori (lavoratori interinali) a disposizione di imprese terze (imprese utilizzatrici) per fornirvi una prestazione di lavoro, devono disporre di un’autorizzazione. I lavoratori sono messi a disposizione per fornire una prestazione lavorativa quando sono integrati nell’organizzazione del lavoro dell’impresa utilizzatrice e sottoposti all’autorità di quest’ultima. (...) La messa a disposizione di lavoratori è autorizzata temporaneamente fino a una durata massima fissata al paragrafo 1b. (...)

(...)

1b.      L’agenzia di lavoro interinale non può mettere a disposizione della stessa impresa utilizzatrice il medesimo lavoratore interinale per più di 18 mesi consecutivi; l’agenzia di lavoro interinale non può impiegare il medesimo lavoratore interinale per più di 18 mesi consecutivi. (...)

(...)

3.      La presente legge (...) non si applica alla messa a disposizione di lavoratori

(...)

2b)      tra datori di lavoro, quando le funzioni svolte da un lavoratore sono trasferite dall’attuale datore di lavoro all’altro datore di lavoro e, sulla base di un contratto collettivo del pubblico impiego,

a)      il rapporto di lavoro con l’attuale datore di lavoro permane e

b)      le prestazioni lavorative saranno svolte presso l’entità dell’altro datore di lavoro,

(...)».

10      L’articolo 9 dell’AÜG, intitolato «Privazione di efficacia», al paragrafo 1 così dispone:

«Sono privi di efficacia

(...)

1b)      i contratti di lavoro tra l’agenzia di lavoro interinale e il lavoratore interinale se è superata la durata massima di messa a disposizione consentita ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1b, a meno che il lavoratore interinale comunichi per iscritto all’agenzia di lavoro interinale o all’impresa utilizzatrice, entro un mese dal superamento della durata massima di missione consentita, che intende mantenere il contratto di lavoro con l’agenzia di lavoro interinale,

(...)».

11      L’articolo 10 dell’AÜG, intitolato «Conseguenze giuridiche di una privazione di efficacia», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Quando il contratto tra un’agenzia di lavoro interinale e un lavoratore interinale è privo di efficacia in applicazione dell’articolo 9, si considera che il rapporto di lavoro tra l’impresa utilizzatrice e tale lavoratore interinale abbia avuto inizio alla data di inizio della messa a disposizione convenuta tra tale impresa utilizzatrice e detta agenzia di lavoro interinale; (...) Ai fini del rapporto di lavoro ai sensi della prima frase, si ritiene convenuto il tempo di lavoro previsto l’agenzia di lavoro interinale e l’impresa utilizzatrice. Per il resto, il contenuto e la durata di tale rapporto di lavoro si determinano in applicazione delle disposizioni e delle altre norme applicabili alla stessa impresa utilizzatrice; in mancanza di tali disposizioni e norme, si applicano quelle che disciplinano imprese comparabili. La retribuzione dovuta al lavoratore interinale dall’impresa utilizzatrice è almeno pari a quella convenuta con l’agenzia di lavoro interinale stessa».

 Il BGB

12      Ai sensi dell’articolo 613a del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB»), intitolato «Diritti e obblighi in caso di trasferimento d’impresa»:

«1)      Qualora un’impresa o parte di impresa sia trasferita mediante negozio giuridico a un altro titolare, questi subentra nei diritti e negli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro in corso al momento del trasferimento. (...)

(...)

6)      Il lavoratore può opporsi per iscritto alla cessione del rapporto di lavoro entro un mese dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5. L’opposizione di tale lavoratore può essere notificata al precedente datore di lavoro o al nuovo proprietario».

 Il TVöD

13      L’articolo 4 del Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (contratto collettivo per il pubblico impiego nel settore dell’Unione delle associazioni comunali dei datori di lavoro), del 13 settembre 2015 (in prosieguo: il «TVöD»), intitolato «Trasferimento, distacco, messa a disposizione temporanea, messa a disposizione di personale», al paragrafo 3 prevede quanto segue:

«In caso di trasferimento a un terzo delle funzioni del dipendente, le prestazioni lavorative dovute in base al contratto di lavoro devono essere fornite presso l’entità del terzo, su richiesta del datore di lavoro con cui il rapporto di lavoro continua ad esistere (messa a disposizione di personale). Restano impregiudicati l’articolo 613a BGB e i diritti di recesso previsti dalla legge.

Dichiarazione a verbale relativa al paragrafo 3:

Per messa a disposizione di personale si intende l’impiego stabile presso un’entità terza, mentre il rapporto di lavoro in essere permane. (...)».

14      Prevedendo una definizione autonoma degli elementi costitutivi di una messa a disposizione di personale da parte delle parti sociali, la dichiarazione a verbale relativa all’articolo 4, paragrafo 3, del TVöD costituisce parte integrante di quest’ultimo e ha, pertanto, carattere normativo.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      LD, una persona fisica, ha stipulato nel corso dell’aprile del 2000 un contratto di lavoro con la ALB FILS Kliniken, una società di diritto privato che gestisce una clinica e il cui socio unico è una persona giuridica di diritto pubblico; al risultante rapporto di lavoro è applicabile il TVöD.

16      Nel giugno 2018, l’ALB FILS Kliniken ha trasferito i servizi della «corrispondenza», degli «archivi» e della «biblioteca», nonché le funzioni esercitate da LD nell’ambito di tali servizi, alla società A (in prosieguo: il «trasferimento di cui trattasi nel procedimento principale»). Tale società è una società figlia della ALB FILS Kliniken, il cui capitale sociale è interamente detenuto da quest’ultima.

17      Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il trasferimento di cui trattasi nel procedimento principale avrebbe avuto come conseguenza, in linea di principio, il trasferimento del rapporto di lavoro di LD con la ALB FILS Kliniken alla società A. Tuttavia LD, conformemente all’articolo 613a, paragrafo 6, BGB, ha esercitato il proprio diritto di opporsi al trasferimento di tale rapporto di lavoro, cosicché quest’ultimo era stato mantenuto con la ALB FILS Kliniken, anche per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le clausole contrattuali in vigore prima di tale trasferimento.

18      Ciò premesso, LD era tenuto a fornire la sua prestazione lavorativa presso la società A, che disponeva, in tale contesto, di un potere di direzione nei suoi confronti, sia sul piano tecnico sia sul piano organizzativo. In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del TVöD, da un lato, la ALB FILS Kliniken aveva il diritto di porre LD, in modo permanente, a disposizione della società A e, dall’altro, quest’ultima aveva il diritto di impartire istruzioni a quest’ultimo.

19      LD ritiene che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale sia in contrasto con il diritto dell’Unione e, in particolare, con la direttiva 2008/104, in quanto tale normativa nazionale consente una messa a disposizione di lavoratori in modo permanente. Pertanto, egli ha proposto un ricorso giurisdizionale diretto a far dichiarare che, nonostante il trasferimento di cui trattasi nel procedimento principale, egli non era obbligato a fornire la sua prestazione lavorativa a tempo indeterminato presso la società A.

20      A seguito del rigetto di tale ricorso in primo e in secondo grado, LD ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio, ossia il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania).

21      In primo luogo, tale giudice sottolinea che l’esito della controversia oggetto del procedimento principale dipende dalla questione se la messa a disposizione di LD presso la società A, effettuata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del TVöD, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/104.

22      Poiché una messa a disposizione di personale in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del TVöD presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro tra il datore di lavoro interessato e il lavoratore messo a disposizione dell’impresa terza e che tale lavoratore sia soggetto al potere direttivo di quest’ultima, detto giudice ritiene che si possa ammettere che tale rapporto di lavoro si svolga sotto il «controllo» e sotto la «direzione» di tale impresa terza, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104.

23      Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che, a causa delle sue specificità e del suo obiettivo consistente nel garantire il contenuto e la continuità del rapporto di lavoro del lavoratore interessato da un trasferimento permanente delle sue mansioni, una messa a disposizione di personale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del TVöD, differisca in modo così considerevole dal modello di lavoro interinale oggetto della direttiva 2008/104 che una siffatta messa a disposizione non rientra nell’ambito di applicazione di quest’ultima.

24      Infatti, tale giudice osserva che una messa a disposizione di personale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del TVöD, riguarda il trasferimento permanente delle funzioni svolte da un lavoratore, inizialmente assunto per eseguite compiti propri del suo datore di lavoro, a un terzo, trasferimento che viene effettuato allo scopo di garantire la protezione e la sicurezza di tale lavoratore, le cui funzioni hanno cessato in modo permanente di esistere all’interno dell’impresa o dell’entità di tale datore di lavoro, evitando il rischio di una perdita del posto di lavoro o di un cambiamento di datore di lavoro.

25      Inoltre, detto giudice, alla luce della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 17 novembre 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik (C‑216/15, EU:C:2016:883), si chiede se una siffatta messa a disposizione di personale costituisca un’attività di detto datore di lavoro consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato e, pertanto, un’«attività economica», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/104.

26      In secondo luogo, nell’ipotesi in cui la Corte decida che una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/104, il giudice del rinvio chiede se il fatto che l’articolo 1, paragrafo 3, punto 2b, dell’AÜG, vale a dire la normativa tedesca adottata ai fini della trasposizione di tale direttiva, escluda la messa a disposizione di personale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del TVöD, dall’ambito di applicazione dell’AÜG, di modo che le disposizioni di tutela di quest’ultimo non sono applicabili, sia, alla luce dell’obiettivo di una siffatta messa a disposizione consistente nel mantenere l’impiego e il rapporto di lavoro del lavoratore interessato, conforme all’obiettivo di tutela perseguito da detta direttiva.

27      Secondo tale giudice, una siffatta esclusione è stata prevista dall’AÜG dal momento che la messa a disposizione di personale in forza del diritto nazionale è una forma particolare di trasferimento delle funzioni che avviene nell’interesse della tutela dei diritti acquisiti dal lavoratore interessato da tale trasferimento, secondo cui restano vigenti le stesse condizioni di lavoro valide in precedenza e non sussistono i rischi inerenti al lavoro temporaneo, cosicché qualsiasi rischio di abuso a danno di tale lavoratore è escluso. Inoltre, l’applicazione delle norme di tutela dell’AÜG a una siffatta messa a disposizione di personale potrebbe essere contraria agli interessi di detto lavoratore e, in particolare, al suo interesse a mantenere il rapporto di lavoro con il suo datore di lavoro, dal momento che, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, punto 1b, e dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’AÜG, un rapporto di lavoro sorgerebbe tra lo stesso lavoratore e il terzo al quale vengono trasferite le funzioni che egli svolge.

28      Per di più, gli interessi su cui si fondano gli obiettivi delle disposizioni di tutela di cui trattasi, vale a dire, da un lato, gli interessi dei lavoratori interinali ai sensi della direttiva 2008/104 e, dall’altro, gli interessi dei lavoratori nei cui confronti è stata adottata una misura di messa a disposizione di personale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del TVöD, non si sovrapporrebbero, in quanto le disposizioni di tale direttiva mirano a stabilire un quadro di tutela non discriminatorio per i lavoratori interinali, mentre detto articolo 4, paragrafo 3, ha come obiettivo il mantenimento del rapporto di lavoro tra i lavoratori interessati dal trasferimento delle loro funzioni e il loro datore di lavoro.

29      In tali circostanze, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2008/104] si applichi quando, come indicato dall’articolo 4, paragrafo 3, del TVöD, le funzioni di un lavoratore siano trasferite presso un terzo e tale lavoratore, mantenendo il rapporto di lavoro con il suo precedente datore di lavoro, deve, su richiesta di quest’ultimo, fornire stabilmente a un terzo le prestazioni lavorative dovute in base al suo contratto di lavoro ed è al riguardo soggetto al diritto del terzo di impartire istruzioni tecniche e organizzative.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se sia compatibile con la finalità di tutela della direttiva [2008/104] il fatto che, come avviene ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, punto 2b, dell’AÜG, il distacco di personale (“Personalgestellung”) previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, del TVöD sia escluso dall’ambito di applicazione delle disposizioni nazionali di tutela della messa a disposizione di manodopera, di modo che tali disposizioni di tutela non sono applicabili ai casi di distacco di personale».

 Procedimento dinanzi alla Corte

30      Con lettera del 13 agosto 2021, pervenuta alla Corte il 19 agosto 2021 (in prosieguo: la «lettera sull’accordo transattivo»), il giudice del rinvio ha, anzitutto, informato quest’ultima del fatto che le parti del procedimento principale avevano concluso un accordo transattivo in un’altra controversia che le vedeva contrapposte, nell’ambito del quale esse hanno convenuto, in primo luogo, che LD si sarebbe dimesso entro il 31 dicembre 2021 in cambio del versamento di un’indennità di cessazione del rapporto di lavoro, in secondo luogo, che, fino alle sue dimissioni, quest’ultimo sarebbe stato liberato dalle sue mansioni con mantenimento del versamento della sua retribuzione e, in terzo luogo, che quest’ultimo avrebbe avuto il diritto di risolvere unilateralmente il suo contratto di lavoro prima di tale data.

31      Il giudice del rinvio ha inoltre precisato, nella lettera relativa all’accordo transattivo, che, nel diritto tedesco, una siffatta transazione non aveva alcuna incidenza diretta sul procedimento principale, il quale doveva quindi proseguire. Per quanto riguarda l’«interesse legittimo a ottenere una decisione di accertamento» («Feststellungsinteresse»), necessario affinché la domanda presentata da LD possa essere oggetto di una decisione nel merito, quest’ultimo ha indicato al giudice del rinvio di volere la prosecuzione del procedimento di cui trattasi poiché era suo interesse sapere se egli avesse, in passato, svolto il suo lavoro conformemente alla legge.

32      Con decisione del presidente della Corte del 9 settembre 2021, la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata notificata alle parti nel procedimento principale e agli altri interessati.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

33      In via preliminare, per quanto riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha informato la Corte che le parti nel procedimento principale avevano concluso un accordo transattivo in un altro procedimento nazionale, indicando al contempo, da un lato, che tale accordo non aveva incidenza diretta sulla controversia di cui al procedimento principale e, dall’altro, che LD aveva segnalato di volere la prosecuzione del procedimento di cui trattasi poiché era suo interesse sapere se egli avesse, in passato, svolto il suo lavoro conformemente alla legge. Pertanto, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, l’oggetto del procedimento di cui è investito sussiste.

34      Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza dell’8 dicembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C‑600/21, EU:C:2022:970, punto 23 e giurisprudenza citata).

35      Ne consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulta manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, quando il problema è di natura ipotetica oppure quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenze dell’8 dicembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C‑600/21, EU:C:2022:970, punto 24, e del 2 marzo 2023, Eurocostruzioni, C‑31/21, EU:C:2023:136, punto 28 e giurisprudenza citata).

36      Nel caso di specie, dalla lettera trasmessa alla Corte dal giudice del rinvio risulta, da un lato, che il procedimento principale è tuttora pendente dinanzi al giudice del rinvio e, dall’altro, che non risulta in modo manifesto che il problema descritto nella domanda di pronuncia pregiudiziale sia divenuto ipotetico, in quanto non si può escludere che LD abbia ancora un interesse ad ottenere, nell’ambito di tale controversia, una decisione sulla liceità dell’obbligo di fornire la sua prestazione lavorativa, a tempo indeterminato, presso la società A. Di conseguenza, il giudice del rinvio dovrà tener conto, ai fini della decisione che è chiamato a fornire in tale causa, della risposta che la Corte potrebbe fornire alle questioni sollevate.

37      Ciò considerato, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Nel merito

 Sulla prima questione

38      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/104, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), della stessa, debba essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica a una situazione in cui, da un lato, le funzioni esercitate da un lavoratore sono trasferite in via definitiva dal suo datore di lavoro a un’impresa terza e, dall’altro, tale lavoratore – il cui rapporto di lavoro con tale datore di lavoro prosegue poiché egli ha esercitato il suo diritto di opposizione al trasferimento di tale rapporto di lavoro presso detta impresa terza – può essere tenuto, su richiesta di detto datore di lavoro, a fornire stabilmente la prestazione di lavoro contrattualmente dovuta presso detta impresa terza e, in tale contesto, essere soggetto, sia sul piano organizzativo sia sul piano tecnico, al potere direttivo di quest’ultima.

39      Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 12 maggio 2022, Luso Temp, C‑426/20, EU:C:2022:373, punto 29 e giurisprudenza citata).

40      In primo luogo, con riferimento all’interpretazione letterale dell’articolo 1 della direttiva 2008/104, si deve rilevare che, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, detta direttiva si applica «lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse».

41      A tal riguardo, da un lato, dalle definizioni delle nozioni di «agenzia interinale» e di «lavoratore tramite agenzia interinale», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/104, risulta che tale contratto di lavoro deve essere concluso o tale rapporto di lavoro instaurato con un lavoratore affinché quest’ultimo sia messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice.

42      Dall’altro lato, sia dalla formulazione stessa dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 sia dalle definizioni di tali nozioni nonché dalle nozioni di «impresa utilizzatrice» e di «missione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), di tale direttiva, risulta che il rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice ha, per sua natura, carattere temporaneo [v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2020, KG (Missioni successive nell’ambito del lavoro tramite agenzia interinale), C‑681/18, EU:C:2020:823, punto 61].

43      In tali circostanze, si deve ricordare che il termine «temporaneamente», che figura all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 non ha lo scopo di limitare l’applicazione del lavoro interinale a posti non previsti a tempo indeterminato o che dovrebbero essere occupati per sostituzione, poiché tale termine caratterizza non il posto di lavoro che deve essere occupato all’interno dell’impresa utilizzatrice, bensì le modalità della messa a disposizione di un lavoratore presso tale impresa (v. sentenza del 17 marzo 2022, Daimler, C‑232/20, EU:C:2022:196, punto 31).

44      Pertanto, affinché un rapporto di lavoro rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/104, tanto al momento della conclusione del contratto di lavoro di cui trattasi quanto al momento di ciascuna messa a disposizione effettivamente realizzata, un datore di lavoro deve avere l’intenzione di mettere il lavoratore interessato, temporaneamente, a disposizione di un’impresa utilizzatrice.

45      Nel caso di specie, in una situazione come quella di cui al punto 38 della presente sentenza, è vero che il lavoratore interessato fornisce la prestazione di lavoro contrattualmente dovuta, nell’ambito del rapporto di lavoro con il suo datore di lavoro, presso un’impresa terza ed è, in tale contesto, soggetto al «controllo» e alla «direzione» di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104.

46      Ciò premesso, dal momento che, in tale situazione, il lavoratore interessato è stato inizialmente assunto per svolgere compiti propri del suo datore di lavoro, è giocoforza constatare che non sono soddisfatti i requisiti di cui ai punti 41 e 44 della presente sentenza, in quanto tale datore di lavoro non aveva l’intenzione, al momento della conclusione del contratto di lavoro di cui trattasi, di mettere tale lavoratore a disposizione di un’impresa utilizzatrice. Inoltre, tale intenzione manca non solo al momento della conclusione di tale contratto, ma anche al momento della messa a disposizione di detto lavoratore presso l’impresa terza quando, come nel caso di specie, il rapporto di lavoro con detto datore di lavoro è mantenuto soltanto perché lo stesso lavoratore ha esercitato il suo diritto di opposizione al trasferimento del suo rapporto di lavoro presso tale impresa terza.

47      Inoltre, un trasferimento permanente delle funzioni svolte da un lavoratore nell’impresa con la quale ha concluso un contratto di lavoro a un’impresa terza, non può far sorgere un rapporto di lavoro con quest’ultima impresa avente carattere temporaneo, ai sensi della giurisprudenza esposta ai punti 42 e 43 della presente sentenza.

48      Pertanto, fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, occorre constatare, al pari del governo tedesco e della Commissione europea, che un rapporto di lavoro come quello di cui trattasi nel procedimento principale non può rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/104, in quanto, da un lato, la ALB FILS Kliniken non aveva alcuna intenzione di mettere LD a disposizione di un’impresa utilizzatrice e, dall’altro, la messa a disposizione di cui trattasi non aveva carattere temporaneo.

49      In secondo luogo, una siffatta interpretazione letterale dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 è corroborata dal contesto in cui si inserisce tale disposizione.

50      Infatti, se è vero che la direttiva 2008/104 precisa, al suo considerando 15 e al suo articolo 6, paragrafi 1 e 2, che i «contratti di lavoro a tempo indeterminato», vale a dire i rapporti di lavoro permanenti, rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e che i lavoratori tramite agenzia interinale devono essere informati dei posti vacanti nell’impresa utilizzatrice per poter aspirare, al pari degli altri dipendenti dell’impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale direttiva riguarda esclusivamente rapporti di lavoro temporanei, transitori o limitati nel tempo, e non rapporti di lavoro permanenti [v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2020, KG (Missioni successive nell’ambito del lavoro tramite agenzia interinale), C‑681/18, EU:C:2020:823, punto 62].

51      Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che la Corte ha altresì dichiarato, da un lato, che la direttiva 2008/104 mira a che gli Stati membri provvedano affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale e, dall’altro, che l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, di tale direttiva osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché a una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme [v., in tal sento, sentenza del 14 ottobre 2020, KG (Missioni successive nell’ambito del lavoro tramite agenzia interinale), C‑681/18, EU:C:2020:823, punti 60 e 72].

52      A tal riguardo, alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, nel caso di specie era escluso qualsiasi rischio di abuso o di elusione della direttiva 2008/104, in quanto, come risulta dal punto 46 della presente sentenza, da un lato, la ALB FILS Kliniken non aveva alcuna intenzione di mettere LD a disposizione della società A e, dall’altro, il rapporto di lavoro di LD con la ALB FILS Kliniken è stato mantenuto poiché LD aveva esercitato il suo diritto di opporsi al trasferimento dello stesso, comprese le condizioni di lavoro e le clausole contrattuali in vigore prima del trasferimento di cui trattasi nel procedimento principale.

53      In terzo luogo, occorre constatare che l’interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, come risulta dai punti da 40 a 52 della presente sentenza, è altresì corroborata dagli obiettivi perseguiti da tale direttiva.

54      Infatti, il considerando 11 della direttiva 2008/104 indica che essa intende rispondere non solo alle esigenze di flessibilità delle imprese, ma anche alla necessità dei lavoratori dipendenti di conciliare la vita privata e la vita professionale, e contribuisce pertanto alla creazione di posti di lavoro, alla partecipazione al mercato del lavoro e all’inserimento in tal mercato. Tale direttiva mira, pertanto, a conciliare l’obiettivo di flessibilità perseguito dalle imprese con l’obiettivo di sicurezza che risponde alla tutela dei lavoratori. Tale duplice obiettivo risponde così alla volontà del legislatore dell’Unione di avvicinare le condizioni del lavoro tramite agenzia interinale ai rapporti di lavoro «normali», tanto più che, al considerando 15 della direttiva, tale legislatore ha esplicitamente precisato che la forma comune dei rapporti di lavoro è rappresentata dal contratto a tempo indeterminato. La stessa direttiva mira, pertanto, anche a incoraggiare l’accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale a un impiego permanente presso l’impresa utilizzatrice (sentenza del 12 maggio 2022, Luso Temp, C‑426/20, EU:C:2022:373, punti 42 e 43 nonché giurisprudenza citata).

55      Del pari, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2008/104, quest’ultima «è volta a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento di cui all’articolo 5 nei confronti dei lavoratori tramite agenzia interinale e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro, tenendo conto nel contempo della necessità di inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili».

56      Orbene, da un lato, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, caratterizzata da un trasferimento definitivo a un’impresa terza delle funzioni svolte da un lavoratore, gli obiettivi di flessibilità delle imprese, di creazione di nuovi posti di lavoro o, ancora, di promozione dell’accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale a un posto di lavoro a tempo indeterminato perseguiti dalla direttiva 2008/104 non possono essere pertinenti, dal momento che il rapporto di lavoro del lavoratore le cui funzioni sono state trasferite rimane in essere. Dall’altro lato, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il lavoratore può opporsi al trasferimento del suo rapporto di lavoro a tale impresa terza, con la conseguenza che egli conserva tutte le condizioni di lavoro che gli erano applicabili prima del trasferimento delle sue funzioni. Di conseguenza, la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale prevista dalla direttiva 2008/104 non si applica a una situazione del genere.

57      Da quanto precede risulta che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), della stessa, dev’essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica a una situazione in cui, da un lato, le funzioni esercitate da un lavoratore sono trasferite in via definitiva dal suo datore di lavoro a un’impresa terza e, dall’altro, tale lavoratore, il cui rapporto di lavoro con detto datore di lavoro rimane in essere poiché il lavoratore ha esercitato il suo diritto di opposizione al trasferimento del rapporto di lavoro presso tale impresa terza, può essere tenuto, su richiesta dello stesso datore di lavoro, a fornire a tempo indeterminato la prestazione di lavoro contrattualmente dovuta presso detta impresa terza e, in tale contesto, essere soggetto, sia sul piano organizzativo sia sul piano tecnico, al potere direttivo di quest’ultima.

 Sulla seconda questione

58      Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione, che è stata sollevata nell’ipotesi in cui la Corte rispondesse in senso affermativo alla prima questione.

 Sulle spese

59      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), di quest’ultima,

deve essere interpretato nel senso che:

tale direttiva non si applica a una situazione in cui, da un lato, le funzioni esercitate da un lavoratore sono trasferite in via definitiva dal suo datore di lavoro a un’impresa terza e, dall’altro, tale lavoratore, il cui rapporto di lavoro con detto datore di lavoro rimane in essere poiché il lavoratore ha esercitato il suo diritto di opposizione al trasferimento del rapporto di lavoro presso tale impresa terza, può essere tenuto, su richiesta dello stesso datore di lavoro, a fornire a tempo indeterminato la prestazione di lavoro contrattualmente dovuta presso detta impresa terza e, in tale contesto, essere soggetto, sia sul piano organizzativo sia sul piano tecnico, al potere direttivo di quest’ultima.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.