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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 22 gennaio 2024 – Waltham Abbey Residents Association / An Bord Pleanála, Irlanda e The Attorney General

(Causa C-41/24, Waltham Abbey Residents Association)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Waltham Abbey Residents Association

Resistenti: An Bord Pleanála, Irlanda e The Attorney General

Interveniente: O’Flynn Construction Co. Unlimited Company

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 4, paragrafo 4 e/o il punto 3 dell’allegato II.A della direttiva 2011/92 1 , come modificata dalla direttiva 2014/52 2 , interpretati alla luce del principio di precauzione – nel caso in cui debbano essere fornite le informazioni di cui all’allegato II.A della direttiva e l’autorità competente disponga di elementi che indichino che il progetto potrebbe avere un impatto su una specie o un habitat – abbiano l’effetto che il committente interessato debba ottenere tutte le informazioni pertinenti sulle specie o sugli habitat sui quali il progetto potrebbe avere un impatto, effettuando o ottenendo studi scientifici adeguati per eliminare il dubbio riguardante un impatto significativo su tali specie o habitat, e che, in assenza dei risultati di tali studi, l’autorità competente debba essere informata e sia tenuta a procedere sulla base dell’assenza di informazioni sufficienti per escludere il dubbio che il progetto avrà un impatto ambientale significativo.

Se l’articolo 4, paragrafo 4, e/o il punto 3 dell’allegato II.A della direttiva 2011/92, come modificata dalla direttiva 2014/52, interpretati alla luce del principio di precauzione – nel caso in cui debbano essere fornite le informazioni di cui all’allegato II.A della direttiva – abbiano l’effetto che l’autorità competente sia tenuta a escludere il dubbio riguardante la possibilità di un impatto ambientale significativo qualora proponga di non sottoporre il progetto alla valutazione di cui agli articoli da 5 a 10 della direttiva, e quindi che, qualora nel corso di una determinazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, un’autorità competente oggettivamente non disponga di informazioni sufficienti per escludere il dubbio che un progetto avrà un impatto ambientale significativo, il progetto debba essere assoggettato alla valutazione di cui agli articoli da 5 a 10 della direttiva.

In caso di risposta in generale negativa alla prima questione, se tali conseguenze si verifichino nella misura in cui il potenziale impatto ambientale significativo riguardi specie che potrebbero subire un pregiudizio a causa del progetto, ove tali specie beneficino di una rigorosa tutela ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 92/43 1 , tenuto conto inter alia dell’importanza di tali specie quale riconosciuta all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 e al considerando 11 della direttiva 2014/52.

Se l’articolo 4, paragrafo 4, e/o il punto 3 dell’allegato II.A della direttiva 2011/92, come modificata dalla direttiva 2014/52, interpretati alla luce del principio di precauzione – nel caso in cui, a seguito della fornitura di informazioni da parte del committente ai sensi dell’allegato II.A della direttiva, un’altra parte fornisca all’autorità competente informazioni supplementari oggettivamente idonee a suscitare un dubbio sull’impatto del progetto sull’ambiente – abbiano l’effetto che il committente sia tenuto a fornire all’autorità competente ulteriori informazioni che escludano tale dubbio o a informare l’autorità competente dell’assenza di tali informazioni, oppure che l’autorità competente stessa sia tenuta a ottenere ulteriori informazioni che escludano tale dubbio oppure, in subordine, a determinare la necessità di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 della direttiva in assenza di informazioni sufficienti per escludere il dubbio che il progetto avrà un impatto ambientale significativo.

5)    In caso di risposta in generale negativa alla quarta questione, se tali conseguenze si verifichino nella misura in cui il potenziale impatto ambientale significativo riguardi specie che potrebbero subire un pregiudizio a causa del progetto, ove tali specie beneficino di una rigorosa tutela ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 92/43, tenuto conto inter alia dell’importanza di tali specie quale riconosciuta all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 e al considerando 11 della direttiva 2014/52.

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1 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).

1 Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2014, L 124, pag. 1).

1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).