Language of document : ECLI:EU:C:2020:264

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

2 aprile 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39/CE – Nozioni di “cliente al dettaglio” e di “consumatore” – Presupposti per invocare la qualità di consumatore – Determinazione della competenza a conoscere della domanda»

Nella causa C‑500/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Specializat Cluj (Tribunale specializzato di Cluj, Romania), con decisione del 2 maggio 2018, pervenuta in cancelleria il 30 luglio 2018, nel procedimento

AU

contro

Reliantco Investments LTD,

Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, S. Rodin (relatore), D. Šváby, K. Jürimäe e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per AU, da V. Berea, e A.I. Rusan; avocats;

–        per la Reliantco Investments LTD e la Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti, da C. Stoica, L. Radu e D. Aragea, avocats;

–        per il governo rumeno, inizialmente da C.-R. Canţăr e E. Gane, A. Wellman e O.-C. Ichim, successivamente da questi ultimi tre, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, P. Lacerda, P. Barros da Costa e L. Medeiros, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da T. Scharf, N. Ruiz García, L. Nicolae e M. Heller, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1), nonché dell’articolo 7, punto 2, e dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone AU alla Reliantco Investments LTD e alla Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti in merito a ordini con limite di prezzo impartiti in previsione della diminuzione del prezzo del petrolio, inseriti da AU su una piattaforma online detenuta dalle convenute nel procedimento principale, a seguito dei quali egli avrebbe perso una determinata somma di denaro.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 93/13/CEE

3        L’articolo 2 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29) così dispone:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

(...)

b)      “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

c)      “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».

4        L’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone:

«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

 Direttiva 2004/39

5        A termini del considerando 31 della direttiva 2004/39:

«Uno degli obiettivi della presente direttiva è proteggere gli investitori. Le misure destinate a proteggere gli investitori dovrebbero essere adeguate alle specificità di ciascuna categoria di investitori (clienti al dettaglio, professionali e controparti)».

6        L’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

10)      “cliente”: persona fisica o giuridica alla quale un’impresa di investimento presta servizi di investimento e/o servizi accessori;

11) "cliente professionale": cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II;

12)      “cliente al dettaglio": cliente che non sia un cliente professionale;

(...)

17)      "strumento finanziario": qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell’allegato I;

(...)».

7        Ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2004/39:

«(...)

2.      Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dalle imprese di investimento a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali.

3.      Ai clienti o potenziali clienti vengono fornite in una forma comprensibile informazioni appropriate:

–        sull’impresa di investimento e i relativi servizi,

–        sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte; ciò dovrebbe comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento,

–        sulle sedi di esecuzione, e

–        sui costi e gli oneri connessi

cosicché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che vengono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato.

(...)

5.      Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di investimento diversi da quelli di cui al paragrafo 4, le imprese di investimento chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è adatto al cliente.

Qualora l’impresa di investimento ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma precedente, che il prodotto o il servizio non sia adatto al cliente o potenziale cliente, avverte quest’ultimo di tale situazione. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al primo comma circa le sue conoscenze e esperienze, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, l’impresa di investimento avverte il cliente o potenziale cliente che tale decisione le impedirà di determinare se il servizio o il prodotto sia adatto a lui. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

(...)».

8        L’allegato I, sezione C, numero 9, a detta direttiva riguarda i «[c]ontratti finanziari differenziali (financial contracts for differences)».

9        Secondo l’allegato II alla medesima direttiva, «[u]n cliente professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume». In particolare, ai sensi di tale allegato, sono considerati clienti professionali, «[i] soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari».

 Regolamento (CE) n. 864/2007

10      L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40), prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, il danno comprende ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo».

11      Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento:

«La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o no, è la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso».

 Regolamento n. 1215/2012

12      Il considerando 18 del regolamento n. 1215/2012 così recita:

«Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

13      L’articolo 7 di detto regolamento dispone quanto segue:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)      in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

(...)

2)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire

(...)».

14      L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che si inserisce nel capo II, sezione 4, di tale regolamento, è così formulato:

«Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

(...)

c)      in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

15      L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 così recita:

«L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore».

16      A termini del successivo articolo 19:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1)      posteriore al sorgere della controversia;

2)      che consenta al consumatore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; o

3)      che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni».

17      L’articolo 25 dello stesso regolamento così dispone:

«1.      Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:

a)      concluso per iscritto o provato per iscritto;

b)      in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o

c)      nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

(...)

4.      Gli accordi attributivi di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 15, 19 o 23 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell’articolo 24.

(...)».

 Diritto rumeno

18      L’articolo 1254 del codul civil (codice civile) prevede quanto segue:

«1.      Il contratto colpito da nullità assoluta o annullato si considera come mai concluso.

2.      L’annullamento del contratto comporta, alle condizioni di legge, l’annullamento degli atti successivi conclusi sul fondamento di quest’ultimo.

3.      In caso di annullamento del contratto, ciascuna parte deve restituire all’altra, in natura o per equivalente, le prestazioni ricevute, conformemente alle disposizioni degli articoli da 1639 a 1647, anche se queste ultime sono state eseguite in successione o hanno avuto carattere continuativo».

19      L’articolo 1269 del codice civile così dispone:

«1.      Se, dopo l’applicazione delle norme interpretative, il contratto non è ancora chiaro, viene interpretato a favore di chi s’impegna.

2.      Le clausole dei contratti di adesione sono interpretate contro colui che le ha proposte».

20      L’articolo 2, paragrafo 1, della Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori (legge n. 193/2000 in materia di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori), che traspone la direttiva 93/13 nel diritto rumeno, prevede quanto segue:

«Per “consumatore” si intende qualsiasi persona fisica o gruppo di persone fisiche costituite in associazione che, sul fondamento di un contratto rientrante nel campo di applicazione della presente legge, agisce per fini che non rientrano nel quadro dalla sua attività commerciale, industriale o produttiva, artigianale o professionale».

21      L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, di detta legge dispone quanto segue:

«2.      Una clausola contrattuale è ritenuta non negoziata direttamente con il consumatore se è stata stabilita senza offrire al consumatore la possibilità di incidere sulla sua natura, come nel caso dei contratti standard già predisposti o delle condizioni generali di vendita applicate dagli operatori commerciali sul mercato del relativo prodotto o servizio.

3.      Il fatto che taluni elementi delle clausole contrattuali o che soltanto una delle clausole siano stati negoziati direttamente con il consumatore non esclude l’applicazione delle disposizioni della presente legge alla parte restante del contratto, qualora una valutazione globale del contratto porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto prestabilito unilateralmente dall’operatore commerciale. Qualora un operatore commerciale affermi che una clausola standard è stata negoziata direttamente con il consumatore, è suo onere presentare prove in tal senso».

22      L’articolo 4, paragrafo 1, della Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital (legge n. 297/2004 che disciplina i mercati dei capitali) è così formulato:

«I servizi di investimento finanziario sono forniti per il tramite di persone fisiche che agiscono in qualità di agenti per i suddetti servizi. Tali persone svolgono la loro attività esclusivamente a nome dell’intermediario che le impiega e non possono fornire servizi di investimento finanziario in nome proprio».

23      L’articolo 4, paragrafo 1, dell’Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanțiă privind servicii financiare (ordinanza del governo n. 85/2004 in materia di tutela dei consumatori in occasione della conclusione e dell’esecuzione dei contratti a distanza relativi ai servizi finanziari), così dispone:

«Prima della conclusione di un contratto a distanza o al momento della presentazione dell’offerta, il fornitore è tenuto a informare il consumatore in tempo utile, in modo corretto e completo, sui seguenti elementi relativi alla sua identificazione, che riguardano, almeno:

(...)

c)      la denominazione dell’intermediario, la qualità in cui questi agisce in relazione al consumatore, l’indirizzo della sede sociale o, a seconda dei casi, del domicilio e le modalità di contatto di quest’ultimo, il numero di telefono/telefax, l’indirizzo di posta elettronica, il registro di commercio al quale è iscritto e il suo numero unico di iscrizione, qualora il consumatore tratti con un intermediario;

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

24      Il 15 novembre 2016, AU apriva un conto per la negoziazione sulla piattaforma online UFX, detenuta dalla Reliantco Investments, al fine della negoziazione di strumenti finanziari quali i contratti finanziari differenziali (in prosieguo: i «CFD»).

25      Creando il suo conto sulla piattaforma online UFX, AU ha utilizzato un nome di dominio di una società commerciale e ha avuto contatti con la Reliantco Investments in qualità di direttore dello sviluppo di detta società.

26      L’11 gennaio 2017 AU ha concluso con la Reliantco Investments un contratto relativo ai benefici derivanti dalla negoziazione di strumenti finanziari, dichiarando che aveva letto, compreso e accettato le condizioni e le modalità dell’offerta. In forza di tale contratto, tutte le controversie e questioni derivanti dal contratto così concluso o ad esso connesse devono essere sottoposte ai giudici ciprioti e detto contratto, nonché tutte le relazioni negoziali tra le parti, sono disciplinati dal diritto cipriota.

27      Il 13 gennaio 2017 AU ha inserito sulla piattaforma online UFX vari ordini con limite di prezzo, ipotizzando una diminuzione del prezzo del petrolio, e ha asserito che, a seguito di tali operazioni, aveva perso la totalità della somma bloccata sul conto di negoziazione, ossia 1 919 720 dollari americani (USD) (circa EUR 1 804 345).

28      Il 26 aprile 2017 AU ha adito il giudice del rinvio con un’azione diretta contro le convenute nel procedimento principale. Egli sostiene di essere stato vittima di una manipolazione che ha provocato la perdita della somma menzionata al punto precedente e chiede, in tali circostanze, che esse siano giudicate civilmente responsabili per fatto illecito a causa dell’inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori. Inoltre, con tale azione, egli ha chiesto la dichiarazione di nullità, da un lato, di talune clausole contrattuali a suo avviso abusive e, dall’altro, di taluni ordini che egli ha inserito sulla piattaforma UFX, nonché la reintegrazione delle parti nella loro situazione anteriore.

29      Secondo AU, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con gli articoli 18 e 19 di tale regolamento, i giudici rumeni sono competenti a conoscere di detta azione, essendo egli un consumatore domiciliato in Romania.

30      Le convenute nel procedimento principale deducono l’eccezione relativa all’incompetenza generale dei giudici rumeni. Esse ritengono che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 e della clausola attributiva di competenza menzionata al punto 26 della presente sentenza, l’azione proposta da AU rientri nella competenza dei giudici ciprioti. Esse sottolineano che l’Eparhiako Dikastirio Lemesou (tribunale regionale di Limassol, Cipro), adito da AU con un ricorso diretto ad ottenere un’ordinanza provvisoria di sequestro dei beni situati a Cipro e loro appartenenti, si è dichiarato competente a conoscere di tale ricorso.

31      Inoltre, esse sostengono che l’azione intentata da AU è fondata su una «culpa in contrahendo», e che quest’ultima è un’obbligazione extracontrattuale rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 864/2007.

32      Le convenute nel procedimento principale contestano altresì la qualità di consumatore di AU, facendo valere che egli è una persona fisica che persegue uno scopo di lucro, poiché ha compiuto atti specifici di un’attività professionale, avendo l’interessato ottenuto, nel corso dell’esecuzione del contratto di cui trattasi, un profitto di USD 644 413,53 (circa EUR 605 680), proveniente da 197 transazioni effettuate nel periodo compreso tra il novembre 2016 e il 13 gennaio 2017, di cui solo sei sono contestate.

33      Il giudice del rinvio, nell’ambito dell’esame della sua competenza a statuire nel merito della controversia, constata che AU ha fondato la propria azione sulla responsabilità civile per fatto illecito, vale a dire una responsabilità extracontrattuale, alla quale si applicherebbe, in linea di principio, il regolamento n. 864/2007, avvalendosi al tempo stesso della sua qualità di consumatore, il che fa sì che la competenza giurisdizionale potrebbe essere determinata allora in forza delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1215/2012.

34      Esso nutre tuttavia dubbi quanto all’argomento dedotto da AU in risposta alle affermazioni delle convenute nel procedimento principale, secondo il quale la nozione di «cliente al dettaglio», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39, e quella di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, si sovrappongono. Infatti, secondo detto giudice, dall’interpretazione di tali disposizioni risulta che, mentre un «consumatore» può essere solo una persona fisica che non agisce nell’ambito della sua attività professionale, un «cliente al dettaglio» può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica o un ente diverso da quelli menzionati nell’allegato II alla direttiva 2004/39.

35      Il giudice del rinvio fa altresì riferimento alla sentenza del 3 luglio 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337), nella quale la Corte ha dichiarato che solo i contratti stipulati al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto da tale regolamento in materia di protezione del consumatore, protezione che non è giustificata nel caso di contratti che hanno come scopo un’attività professionale.

36      Inoltre, esso afferma che il capo II, sezione 4, del regolamento n. 1215/2012, che disciplina la competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, è applicabile, in linea generale, alle azioni proposte da un consumatore sulla base di un contratto, mentre l’azione proposta da AU si fonda esclusivamente sulla responsabilità civile per fatto illecito, la quale esclude l’esistenza di un rapporto contrattuale.

37      In tali circostanze, il Tribunalul Specializat Cluj (Tribunale specializzato di Cluj, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, nell’interpretare la nozione di “cliente al dettaglio”, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39, il giudice nazionale possa/debba utilizzare gli stessi criteri interpretativi che definiscono la nozione di “consumatore”, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, a quali condizioni un “cliente al dettaglio” ai sensi della direttiva 2004/39 possa allora avvalersi, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, della qualità di consumatore; e

3)      In particolare, se la realizzazione da parte di un “cliente al dettaglio”, ai sensi della direttiva 2004/39, di un elevato volume di negoziazioni, in un lasso di tempo relativamente breve e l’investimento d’ingenti somme di denaro in strumenti finanziari, come quelli definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39, costituiscano criteri rilevanti per la valutazione della qualità di consumatore di un “cliente al dettaglio” ai sensi della medesima direttiva.

4)      Se nell’operazione diretta a stabilire la propria competenza, poiché ha l’obbligo di determinare l’incidenza, a seconda del caso, dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), o dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, il giudice nazionale possa e/o debba prendere in considerazione il fondamento di diritto sostanziale invocato dal ricorrente – esclusivamente responsabilità extracontrattuale – come rimedio per la stipula di clausole asseritamente abusive ai sensi della direttiva 93/13, per cui la legge sostanziale applicabile sarebbe stabilita ai sensi del regolamento n. 864/2007, oppure se l’eventuale qualità di consumatore del ricorrente renda irrilevante il fondamento di diritto sostanziale della sua domanda».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità

38      Il governo rumeno nutre dubbi in merito alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Esso fa valere che il giudice del rinvio avrebbe dovuto fornire ulteriori precisazioni sul ricorso di AU ed esporre gli argomenti di diritto sui quali esso è fondato. Inoltre, esso sottolinea che le questioni sollevate non tengono conto della clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto stipulato tra AU e la Reliantco Investments. A causa di tali difetti, la domanda di pronuncia pregiudiziale non conterrebbe tutte le informazioni necessarie per consentire di fornire risposte pertinenti alle questioni sollevate.

39      A tale proposito, occorre ricordare che spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a., C‑621/18, EU:C:2018:999, punto 26).

40      Inoltre, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (sentenza del 24 ottobre 2019, État belge, C‑35/19, EU:C:2019:894, punto 29).

41      Tuttavia, per un verso, qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, o qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte, essa può respingere la domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto irricevibile (sentenza del 17 ottobre 2019, Comida paralela 12, C‑579/18, EU:C:2019:875, punto 20).

42      Per altro verso, in considerazione dello spirito di cooperazione che informa i rapporti fra i giudici nazionali e la Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale, la mancanza di talune previe constatazioni da parte del giudice del rinvio non conduce necessariamente all’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale se, nonostante tali mancanze, la Corte, alla luce degli elementi risultanti dal fascicolo, ritiene di essere in grado di fornire una risposta utile al giudice del rinvio (sentenza del 17 ottobre 2019, Comida paralela 12, C‑579/18, EU:C:2019:875, punto 21).

43      Poiché, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha definito, conformemente alla giurisprudenza ivi citata ai punti 41 e 42 della presente sentenza, il contesto di diritto e di fatto che consente alla Corte di rispondere alle questioni che le sono sottoposte e che non spetta alla Corte verificare l’esattezza di tale contesto, occorre constatare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulle questioni dalla prima alla terza

44      Con le sue questioni dalla prima alla terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica la quale, in forza di un contratto come un CFD concluso con una società finanziaria, effettua operazioni finanziarie tramite tale società, può essere qualificata come «consumatore» ai sensi di detta disposizione, e se sia rilevante, ai fini di tale qualificazione, tenere conto di fattori quali il fatto che detta persona abbia compiuto un numero elevato di operazioni in un lasso di tempo relativamente breve o che abbia investito ingenti somme di denaro in tali operazioni, o che tale persona sia un «cliente al dettaglio», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39.

45      Secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 è applicabile nell’ipotesi in cui ricorrano tre presupposti, ossia qualora, in primo luogo, una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e agisca in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in secondo luogo, il contratto tra un simile consumatore e un professionista sia stato effettivamente concluso e, in terzo luogo, un contratto siffatto rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto articolo 17. Tali presupposti devono essere soddisfatti cumulativamente, di modo che, qualora venga meno uno dei tre, la competenza non può essere determinata secondo le disposizioni in materia di contratti conclusi dai consumatori (sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

46      Come si evince dalla decisione di rinvio, le questioni dalla prima alla terza sottoposte alla Corte nel caso di specie riguardano il primo di questi tre presupposti, vale a dire la qualità di «consumatore» di una parte contrattuale.

47      Al riguardo, occorre ricordare che la nozione di «consumatore», ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012, deve essere interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest’ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona, dato che la stessa e medesima persona può essere considerata un consumatore nell’ambito di talune operazioni e un operatore economico nell’ambito di altre (sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

48      La Corte ha pertanto concluso che solo i contratti stipulati al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto da tale regolamento in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole (v. sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

49      Tale particolare tutela non si giustifica nel caso di un contratto il cui scopo sia un’attività professionale, anche se prevista soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di un’attività nulla toglie alla sua natura professionale (sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

50      Ne consegue che le norme sulla competenza specifiche di cui agli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 1215/2012 possono essere applicate, in linea di principio, solo nell’ipotesi in cui il contratto sia stato concluso tra le parti per un uso non professionale del bene o del servizio di cui trattasi (sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

51      Per quanto riguarda contratti come i CFD conclusi tra una persona fisica e una società finanziaria, la Corte ha dichiarato che siffatti strumenti finanziari rientrano nel campo di applicazione degli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 1215/2012 (sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, punto 49).

52      Peraltro, occorre ricordare che l’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento non impone al consumatore di comportarsi in modo particolare nell’ambito di un contratto concluso per un uso che esula dalla sua attività professionale (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, punto 58).

53      La Corte ne ha dedotto che fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di contratti quali i CFD, l’entità dei rischi di perdite finanziarie connesse alla conclusione di tali contratti, le eventuali conoscenze o competenze di una persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo in relazione a tali operazioni sono, in quanto tali, in linea di principio, irrilevanti (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, punto 59).

54      Lo stesso vale per il fatto che il consumatore abbia compiuto un numero elevato di operazioni in un lasso di tempo relativamente breve o che abbia investito ingenti somme in tali operazioni.

55      Per quanto riguarda la rilevanza, ai fini della qualificazione di una persona come «consumatore» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, del fatto che tale persona sia un «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39, occorre ricordare che la circostanza che una persona sia qualificata come «cliente al dettaglio» ai sensi dell’ultima disposizione, è, in quanto tale, in linea di principio irrilevante ai fini della sua qualificazione come «consumatore» ai sensi della prima disposizione (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2019, Petruchová, C‑208/18, EU:C:2019:825, punto 77).

56      In tali circostanze, è parimenti irrilevante la questione se la nozione di «cliente al dettaglio», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39, debba essere interpretata alla luce degli stessi criteri rilevanti ai fini dell’interpretazione della nozione di «consumatore» di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13.

57      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona fisica la quale, in forza di un contratto come un CFD concluso con una società finanziaria, effettua operazioni finanziarie tramite tale società, può essere qualificata come «consumatore», ai sensi di detta disposizione, qualora la conclusione di tale contratto non rientri nell’ambito dell’attività professionale di tale persona, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il fatto che detta persona abbia compiuto un numero elevato di operazioni in un lasso di tempo relativamente breve o che abbia investito ingenti somme in tali operazioni sono, in quanto tali, in linea di principio irrilevanti e, dall’altro, il fatto che la medesima persona sia un «cliente al dettaglio», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39, è, in quanto tale, in linea di principio irrilevante.

 Sulla quarta questione

58      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del giudice competente, un’azione di responsabilità civile per fatto illecito proposta da un consumatore nei confronti della sua controparte contrattuale rientra nell’ambito di applicazione del capo II, sezione 4, di tale regolamento.

59      In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, poiché il regolamento n. 1215/2012 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), che ha a sua volta sostituito la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione di nuovi Stati membri a tale convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi atti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» (sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, punto 23).

60      Pertanto, si deve sottolineare che l’articolo 15 del regolamento n. 44/2001, che corrisponde all’articolo 17 del regolamento n. 1215/2012, trova applicazione soltanto nei limiti in cui l’azione giudiziale in questione si ricolleghi ad un contratto concluso tra un consumatore e un professionista. Infatti, come risulta dal testo stesso sia della parte introduttiva all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 sia della lettera c) del medesimo paragrafo, esso esige che un «contratto» sia stato «concluso» dal consumatore con una persona che svolge attività commerciali o professionali. Tale constatazione è inoltre suffragata dal titolo della sezione 4 inserita nel capo II di detto regolamento, la quale ospita l’articolo 15 in questione e disciplina la «[c]ompetenza in materia di contratti conclusi da consumatori» (sentenza del 14 maggio 2009, Ilsinger, C‑180/06, EU:C:2009:303, punti 52 e 53).

61      Inoltre, nell’ambito dell’analisi dell’articolo 13, primo comma, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che corrisponde parimenti all’articolo 17 del regolamento n. 1215/2012, la Corte ha dichiarato che non può accogliersi un’interpretazione di tale convenzione secondo la quale, mentre talune pretese derivanti da un contratto concluso da un consumatore rientrerebbero nel campo d’applicazione delle norme di competenza di cui agli articoli da 13 a 15 della citata convenzione, altre azioni, che presentano con tale contratto un nesso talmente stretto da esserne inseparabili, sarebbero soggette a norme differenti (sentenza dell’11 luglio 2002, Gabriel, C‑96/00, EU:C:2002:436, punto 56).

62      Infatti, la necessità di evitare, nella misura del possibile, il moltiplicarsi dei fori competenti relativamente al medesimo contratto s’impone a maggior ragione nel caso di un contratto tra un consumatore e un professionista (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2002, Gabriel, C‑96/00, EU:C:2002:436, punto 57).

63      Tenuto conto del fatto che la moltiplicazione dei criteri di competenza giurisdizionale rischia di sfavorire in particolare una parte ritenuta debole, quale il consumatore, è consono all’interesse di una buona amministrazione della giustizia che quest’ultimo possa sottoporre al medesimo giudice l’insieme dei problemi che possono scaturire da un contratto che il consumatore è stato asseritamente indotto a stipulare a causa dell’uso, da parte dell’operatore professionale, di una terminologia tale da indurre in errore la controparte (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2002, Gabriel, C‑96/00, EU:C:2002:436, punto 58).

64      Ne consegue che, ai fini dell’applicazione del capo II, sezione 4, del regolamento n. 1215/2012 a un’azione di un consumatore contro un professionista, nonostante il rispetto delle altre condizioni previste all’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, un contratto deve essere effettivamente concluso tra queste due parti e tale azione deve essere inscindibilmente connessa a tale contratto.

65      Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, il rapporto tra AU e la Reliantco Investments Limassol Sucursala Bucureşti, controllata della Reliantco Investments, occorre osservare che dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che queste due parti abbiano concluso un contratto.

66      Di conseguenza, alla luce di quanto affermato al punto 60 della presente sentenza, nei limiti in cui un’azione è proposta nelle circostanze in cui dette parti non hanno concluso un contratto, essa non rientra nel capo II, sezione 4, del regolamento n. 1215/2012.

67      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’applicabilità di tale sezione all’azione di AU nella parte in cui è intentata contro la Reliantco Investments, con la quale il primo ha concluso un contratto, si deve rilevare che, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che tale azione si fonda, in particolare, su disposizioni nazionali relative alla tutela dei consumatori, vale a dire l’obbligo per il fornitore di informare, consigliare e avvertire i consumatori per quanto riguarda i servizi forniti e i rischi ai quali essi sono esposti prima della conclusione del contratto.

68      Ne deriva che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, detta azione mira a dimostrare la responsabilità del professionista per inadempimento di obblighi precontrattuali nei confronti del consumatore contraente.

69      Una tale azione deve essere considerata inscindibilmente connessa al contratto concluso tra il consumatore e il professionista, di modo che il capo II, sezione 4, del regolamento n. 1215/2012 è applicabile a tale azione.

70      Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che l’azione intentata da AU è diretta a far accertare la responsabilità del professionista, segnatamente, per una «culpa in contrahendo» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007 applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

71      Al contrario, si deve ricordare che l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007 prevede che la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o no, è la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso.

72      Pertanto, la conclusione di cui al punto 69 della presente sentenza rafforza la necessaria coerenza tra l’interpretazione del regolamento n. 1215/2012 e quella del regolamento n. 864/2007 (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 43), poiché sia la legge applicabile a un’obbligazione derivante dalle trattative precontrattuali, sia il giudice competente a conoscere di un’azione vertente su tale obbligazione sono determinati tenendo conto del contratto che si vuole concludere.

73      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che il regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del giudice competente, un’azione di responsabilità civile per fatto illecito proposta da un consumatore rientra nell’ambito di applicazione del capo II, sezione 4, di tale regolamento qualora essa sia inscindibilmente connessa a un contratto effettivamente concluso tra quest’ultimo e il professionista, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

 Sulle spese

74      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica la quale, in forza di un contratto come un contratto finanziario differenziale concluso con una società finanziaria, effettua operazioni finanziarie tramite tale società, può essere qualificata come «consumatore», ai sensi di detta disposizione, qualora la conclusione di tale contratto non rientri nell’ambito dell’attività professionale di tale persona, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il fatto che detta persona abbia compiuto un numero elevato di operazioni in un lasso di tempo relativamente breve o che abbia investito ingenti somme in tali operazioni sono, in quanto tali, in linea di principio irrilevanti e, dall’altro, il fatto che la medesima persona sia un «cliente al dettaglio», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, è, in quanto tale, in linea di principio irrilevante.

2)      Il regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del giudice competente, un’azione di responsabilità civile per fatto illecito proposta da un consumatore rientra nell’ambito di applicazione del capo II, sezione 4, di tale regolamento qualora essa sia inscindibilmente connessa a un contratto effettivamente concluso tra quest’ultimo e il professionista, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.