Language of document : ECLI:EU:F:2009:132

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

29 settembre 2009

Cause riunite F‑20/08, F‑34/08 e F‑75/08

Jorge Aparicio e altri e Anne Simon

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Assunzione – Procedura di selezione CAST 27/Relex – Mancata iscrizione nella banca dati – Neutralizzazione di quesiti – Test di ragionamento verbale e numerico – Parità di trattamento»

Oggetto: Ricorsi, proposti ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con i quali il sig. Aparicio e altri 46 agenti contrattuali della Commissione chiedono l’annullamento delle decisioni dell’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee, del 25 ottobre 2007, di non iscriverli nell’elenco dei vincitori e nella banca dati della procedura di assunzione CAST 27/Relex.

Decisione: I ricorsi F‑20/08, F‑34/08 e F‑75/08 sono respinti. Il sig. Aparicio e i ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato ai nn. 1‑18 sono condannati alle spese nella causa F‑20/08 e ai diciannove quarantaseiesimi delle spese nella causa F‑75/08. La sig.ra Simon, ricorrente nella causa F‑34/08 e una dei ricorrenti nella causa F‑75/08, è condannata alle spese nella causa F‑34/08 e a un quarantaseiesimo delle spese nella causa F‑75/08. I ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato ai nn. 19‑40 e 42‑46 sono condannati a ventisei quarantaseiesimi delle spese nella causa F‑75/08.

Massime

1.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Domanda di annullamento di un atto individuale che arreca pregiudizio – Incompetenza del giudice comunitario ad accertare l’illegittimità di una disposizione di portata generale nel dispositivo delle sue sentenze

(Art. 230 CE)

2.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Organizzazione delle prove d’esame – Modalità e contenuto delle prove

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 82, nn. 5 e 6)

3.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Prove d’esame – Contenuto delle prove d’esame – Provvedimenti presi per rimediare ad errori o irregolarità intervenuti nello svolgimento delle prove

4.      Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Prove d’esame – Contenuto delle prove d’esame – Neutralizzazione di quesiti

1.      Se, nell’ambito di una domanda di annullamento di un atto individuale che arreca pregiudizio, il giudice comunitario è effettivamente competente ad accertare, in via incidentale, l’illegittimità di una disposizione di portata generale su cui si fonda l’atto impugnato, il Tribunale, per contro, non è competente ad operare accertamenti del genere nel dispositivo delle sue sentenze.

(v. punto 28)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 4 giugno 2009, cause riunite F‑134/07 e F‑8/08, Adjemian e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38)

2.      Ai sensi dell’art. 82, nn. 5 e 6, del Regime applicabile agli altri agenti, l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) fornisce assistenza alle singole istituzioni definendo e organizzando le procedure di selezione degli agenti contrattuali nel rispetto delle modalità generali stabilite dalle dette istituzioni. Inoltre, dall’art. 5, n. 1, lett. c), e n. 2, delle disposizioni generali di esecuzione relative alle procedure che disciplinano l’assunzione e l’impiego degli agenti contrattuali presso la Commissione si ricava che l’EPSO è tenuto a rispettare i profili di competenza e le qualificazioni specifiche richiesti dall’autorità che ha il potere di concludere i contratti. Tuttavia, in forza di queste disposizioni e dell’art. 3, n. 2, della decisione 2002/620, che istituisce l’EPSO, quest’ultimo dispone di un notevole margine di manovra nell’organizzazione di test di selezione.

Così, una nota e una lettera della Commissione contenenti ambiguità in ordine al fatto che alcuni test di selezione non sarebbero «eliminatori» non consentono di ritenere che l’EPSO tenga in non cale i limiti fissati alla sua missione dalla detta Commissione imponendo un test verbale e numerico eliminatorio, dato che questi due documenti possono intendersi, secondo un’interpretazione compatibile con l’art. 5 delle dette disposizioni generali di esecuzione, nel senso che i test controversi non sarebbero eliminatori come avviene nei concorsi, in quanto non è preliminarmente fissato un determinato numero di idonei, senza tuttavia informare che tali test non sono eliminatori.

(v. punti 57-62)

3.      La giurisprudenza riconosce un ampio potere discrezionale alla commissione giudicatrice di concorso qualora si trovi di fronte ad irregolarità o ad errori intervenuti nello svolgimento di un concorso generale con numerosi candidati, che non possono, in forza dei principi di proporzionalità e di buona amministrazione, essere sanati mediante una ripetizione delle prove di concorso. Questa giurisprudenza può essere estesa all’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) benché esso non sia una commissione giudicatrice, anche nell’ambito di test di selezione che non abbiano assunto la forma di un concorso, dato che l’EPSO dispone di un notevole margine di manovra nell’organizzazione di tali test.

(v. punti 77 e 78)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 2 maggio 2001, cause riunite T‑167/99 e T‑174/99, Giulietti e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑93 e II‑441, punto 58)

4.      Il principio di parità di trattamento richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Inoltre, la violazione del principio di uguaglianza presuppone che il trattamento controverso comporti un pregiudizio per talune persone rispetto ad altre.

In mancanza della fissazione di un numero limitato di idonei in un invito a manifestare interesse, i test di selezione non implicano alcun confronto diretto tra i candidati, di modo che quindi la parità di trattamento tra questi ultimi non si pone allo stesso modo che in un concorso.

Tuttavia, non può escludersi, neppure in questo contesto, che l’attribuzione di un punto supplementare a tutti i candidati che si sono trovati di fronte a quesiti problematici al fine di neutralizzare gli stessi abbia potuto favorire taluni candidati consentendo loro di raggiungere più facilmente le soglie fissate per il superamento delle prove.

Il fatto che quesiti neutralizzati abbiano destabilizzato taluni candidati più di altri, al punto da compromettere la loro capacità a rispondere al test nella sua interezza, non può comportare una violazione del principio di uguaglianza, dato che tale situazione risulta dall’atteggiamento loro proprio di fronte alla difficoltà e sottolinea l’esistenza di una differenza tra loro e gli altri candidati.

(v. punti 82-85)

Riferimento:

Corte: 13 luglio 1962, cause riunite 17/61 e 20/61, Klöckner-Werke e Hoesch/Alta Autorità (Racc. pag. 595, in particolare pag. 631); 11 settembre 2007, causa C‑227/04 P, Lindorfer/Consiglio (Racc. pag. I‑6767, punto 63); 17 luglio 2008, causa C‑71/07 P, Campoli/Commissione (Racc. pag. I‑5887, punto 50), e 16 dicembre 2008, causa C‑127/07, Arcelor Atlantique e Lorraine e a. (Racc. pag. I‑9895, punto 39)

Tribunale di primo grado: 17 gennaio 2001, causa T‑189/99, Gerochristos/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑11 e II‑53, punto 26), e 5 aprile 2006, causa T‑351/02, Deutsche Bahn/Commissione (Racc. pag. II‑1047, punto 137)