Language of document :

Ricorso proposto il 24 novembre 2011 - Bricmate / Consiglio

(Causa T-596/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bricmate AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: avv.ti C. Dackö, A. Willems e S. De Knop)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

condannare il convenuto alle spese;

nel caso in cui il ricorso sia respinto in quanto irricevibile o infondato, condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, con cui si sostiene che l'esame del danno e della causalità sono viziati da errori materiali e da un errore manifesto di valutazione e, inoltre, che la Commissione europea e il Consiglio (in prosieguo: le "istituzioni") hanno violato il principio di diligenza e gli articoli 3, paragrafo 2, e 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento antidumping di base") (GU L 343, pag. 51), in quanto non hanno esaminato oggettivamente le allegazioni secondo cui i dati forniti da Eurostat erano inesatti.

Secondo motivo, vertente su carenza di motivazione, violazione del diritto di difesa e, inoltre, violazione dell'articolo 17 del regolamento antidumping di base per quanto concerne le differenze nel livello di trattamento tra le piastrelle di ceramica provenienti dalla Cina e quelle prodotte nell'UE.

____________