Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2021 – Dermavita Company / EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM)
(Causa T-372/20)1
[«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo JUVEDERM – Uso effettivo del marchio – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Uso con il consenso del titolare – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»]
Lingua processuale:l’inglese
Parti
Ricorrente: Dermavita Company S.a.r.l. (Beyrouth, Libano) (rappresentante: D. Todorov, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Zajfert, J. Crespo Carrillo e V. J. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: J. Day, solicitor, e T. de Haan, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 aprile 2020 (procedimento R 877/2019-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Dermavita Company e l’Allergan Holdings France.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Dermavita Company S.a.r.l. è condannata alle spese relative al presente procedimento.
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1 GU C 262 del 10.8.2020.