Language of document : ECLI:EU:T:2021:758


 


 



Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 novembre 2021 –
ExxonMobil Production Deutschland / Commissione

(Causa T731/20)

«Ricorso di annullamento – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Gas a effetto serra – Assegnazione di quote di emissioni – Domanda di trasferimento dei certificati di emissione alla Germania – Domanda presentata nell’ambito del procedimento nazionale sommario per garantire l’effetto utile del procedimento pregiudiziale nella causa C‑126/20 – Decisione di diniego della Commissione – Legittimazione ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»

1.      Ricorso per carenza – Carenza – Nozione – Inerzia – Atto non satisfattorio – Esclusione

(Art. 265 TFUE)

(v. punti 23, 28, 29)

2.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti destinati a produrre effetti giuridici – Posizione della Commissione su una domanda di un’autorità nazionale – Inclusione

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 30)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione, indirizzata ad un’autorità nazionale, che rifiuta di trasferirle quote di emissioni di gas a effetto serra supplementari fino alla conclusione definitiva di un procedimento giudiziario nazionale – Ricorso proposto dal ricorrente nel procedimento giudiziario nazionale – Decisione che non produce direttamente effetti sulla situazione giuridica di detto ricorrente – Autorità nazionale non incaricata dell’attuazione di tale decisione al momento della sua adozione – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità

(Art. 263, 4° comma, TFUE)

(v. punti 33, 34, 38, 40-55)

4.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti

(Art. 263, 4° comma, TFUE)

(v. punto 35)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della lettera della Commissione dell’8 dicembre 2020 con cui tale istituzione ha respinto la domanda della Deutsche Emissionshandelsstelle (servizio tedesco di scambio di quote di emissione) di trasferire, a titolo cautelare, sul conto di deposito nazionale della Repubblica federale di Germania o, in subordine, sul conto di deposito di gestione della ricorrente, entro il 31 dicembre 2020, un numero di quote di emissione di gas a effetto serra pari al numero di quote supplementari di cui la ricorrente ha chiesto l’assegnazione, a titolo gratuito per il terzo periodo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, dinanzi al Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino, Germania).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La ExxonMobil Production Deutschland GmbH è condannata alle spese, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.