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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 14 aprile 2021 – SA e a. / Daimler AG

(Causa C-240/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Ravensburg

Parti

Ricorrenti: SA, FT, LH, IL, TN

Resistente: Daimler AG

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 26, paragrafo 1, l’articolo 46 della direttiva 2007/46/CE 1 in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 2 siano parimenti volti a tutelare gli interessi dei singoli acquirenti di autoveicoli.

In caso di risposta affermativa:

Se sia parimenti ricompreso l’interesse del singolo acquirente di un veicolo a non acquistare un veicolo non conforme alle prescrizioni di diritto dell’Unione e che sia, in particolare, dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

Indipendentemente dalla risposta alle questioni pregiudiziali 1 e 2:

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che un acquirente, il quale abbia involontariamente acquistato un veicolo immesso in commercio dal costruttore munito di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, possa far valere nei confronti del costruttore del veicolo stesso il proprio diritto al risarcimento del danno da illecito civile, in particolare anche il diritto alla restituzione del prezzo d’acquisto corrisposto per il veicolo contestualmente alla consegna e al trasferimento del veicolo medesimo, solo eccezionalmente, nel caso in cui il costruttore abbia agito in modo doloso e fraudolento.

In caso di risposta affermativa:

Se il diritto dell’Unione esiga il riconoscimento del diritto dell’acquirente di un veicolo al risarcimento per illecito civile nei confronti del costruttore del veicolo medesimo per qualsiasi attività illecita (colposa o dolosa) di quest’ultimo riguardante l’immissione in commercio di un veicolo dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

Indipendentemente dalla risposta alle questioni pregiudiziali da 1 a 4:

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che l’acquirente del veicolo sia tenuto, in base alla normativa nazionale, a riconoscere un’indennità per l’uso effettivo del veicolo in caso di restituzione, da parte del costruttore, del prezzo di acquisto di un veicolo immesso in commercio con un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 previ consegna e trasferimento del veicolo stesso.

In caso di risposta negativa:

Se sia incompatibile con il diritto dell’Unione il fatto che tale beneficio derivato dall’uso venga calcolato sulla base del prezzo totale, senza operare alcuna detrazione in ragione della diminuzione di valore del veicolo determinata dalla presenza di un impianto illecito di manipolazione e/o in considerazione dell’uso non intenzionale da parte dell’acquirente di un veicolo non conforme al diritto dell’Unione.

Indipendentemente dalla risposta alle questioni pregiudiziali da 1 a 6:

Se l’articolo 348, paragrafo 3, punto 2, della ZPO debba essere disapplicato nella parte relativa all’emanazione di decisioni di rinvio pregiudiziale ex articolo 267, paragrafo 2, TFUE, ove risulti incompatibile con il potere di rinvio dei giudici nazionali previsto da quest’ultima disposizione.

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1 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).