Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 settembre 2021 –
CNMSE e a. / Parlamento e Consiglio
(causa T‑633/20)
«Ricorso di annullamento – Salute – Regolamento (UE) 2020/1043 – Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti OGM – Cura o prevenzione della malattia da coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) – Nozione di atto legislativo – Nozione di atto regolamentare – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione – Nozione – Criteri di valutazione
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punto 18)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punto 20)
3. Atti delle istituzioni – Natura giuridica – Atti legislativi e atti regolamentari – Criteri distintivi – Procedura di adozione dell’atto
(Art. 289, § 3, TFUE)
(v. punti 21, 22)
4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento 2020/1043 – Esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti OGM – Cura o prevenzione della malattia da coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) – Ricorso di un’associazione avente come oggetto sociale la difesa della salute, della sicurezza medica e dell’ambiente – Assenza di incidenza individuale sui ricorrenti – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/1043, art. 3; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18, artt. 6-11 e 13-24, e 2009/41, artt. 4-13)
(v. punti 35-47)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento (UE) 2020/1043 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo all’esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19) e relativo alla fornitura di tali medicinali (GU 2020, L 231, pag. 12). |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Commissione europea e dall’associazione senza scopo di lucro «Groupe de Réflexion et d’Action Pour une Politique Ecologique». |
3) | | La Coordination nationale médicale santé – environnement (CNMSE) e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. |
4) | | La Commissione e l’associazione senza scopo di lucro «Groupe de Réflexion et d’Action Pour une Politique Ecologique» sopporteranno le spese relative alle loro rispettive istanze d’intervento. |