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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 28 gennaio 2021 – Direktor na Agentsia «Mitnitsi» / IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

(Causa C-55/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Resistente: IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 11 della direttiva 2008/118/CE 1 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/64/UE 2 del Consiglio, del 21 giugno 2011, debbano essere interpretati nel senso che impongono agli Stati membri l'obbligo di emanare norme relative al rimborso delle accise anche sui tabacchi lavorati immessi in consumo e distrutti sotto sorveglianza doganale.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli interessati possano invocare l'effetto diretto delle disposizioni delle direttive e dei principi del diritto dell'Unione qualora uno Stato membro sia venuto meno all'obbligo di emanare tali norme.

In caso di risposta affermativa alle prime due domande, se l'effetto diretto delle suddette disposizioni, sulla base dei fatti accertati nel caso di specie, dia diritto al rimborso dell'accisa pagata solo sulla base della domanda e senza ulteriori formalità.

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1 Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).

2 Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU 2011, L 176, pag. 24).