Language of document :

Ricorso proposto il 24 novembre 2023 – Timchenko / Consiglio

(Causa T-1107/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elena Petrovna Timchenko (Mosca, Russia) (rappresentanti: T. Bontinck, J. Goffin, L. Burguin, S. Bonifassi e E. Fedorova, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio del 13 settembre 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui proroga l’applicazione delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente dalla decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 dell’8 aprile 2022;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio del 13 settembre 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui proroga l’applicazione delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente dalla decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 dell’8 aprile 2022;

condannare il Consiglio a pagare EUR 1 000 000 in via provvisionale per il danno morale subito dalla ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione riguardo ai motivi invocati dal Consiglio, e in particolare al criterio di designazione applicato alla ricorrente e alla natura delle misure adottate.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione del Consiglio.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Il quinto motivo verte sulla violazione dei diritti fondamentali che la ricorrente trae dal suo status fondamentale di cittadina europea. La ricorrente sostiene che il pregiudizio arrecato alla sua libertà di circolazione nel territorio dell’Unione europea garantita dai Trattati, sulla base della PESC, è privo di base giuridica ed è sproporzionato e non necessario.

Il sesto motivo verte sulla violazione degli altri diritti fondamentali della ricorrente garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in particolare sulla violazione del suo diritto di proprietà e del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

____________