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Ricorso proposto il 24 gennaio 2024 – ePURE e Pannonia Bio/Parlamento e Consiglio

(Causa T-45/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (Etterbeek, Belgio), Pannonia Bio Zrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: M.-S. Dibling e G. Michaux, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 3, paragrafo 8, lettera c), l’articolo 4, paragrafi 1, 4 e 5, nonché l’allegato I del regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile 1 , nella parte in cui escludono i biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere e da colture intermedie dalla definizione e/o dalle quote minime di carburanti sostenibili per l’aviazione e impongono una quota minima per i carburanti sintetici per l’aviazione;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che i convenuti sarebbero incorsi in un errore manifesto di valutazione contraddicendo dati scientifici e tecnici disponibili nel predisporre la loro politica, violando in tal modo l’articolo 191 TFUE, e omettendo di fornire una motivazione adeguata, violando in tal modo anche l’articolo 296 TFUE, per quanto riguarda il fatto di escludere biocarburanti conformi alla direttiva sulle energie rinnovabili (in prosieguo: la «direttiva RED») ottenuti da colture, accordando al contempo preferenze ai carburanti sintetici per l’aviazione (in prosieguo: i «SyAF»).

Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che i convenuti avrebbero violato il principio di proporzionalità adottando, di fatto, divieti relativi all’uso dei biocarburanti conformi alla direttiva RED ottenuti da colture, ossia delle materie prime manifestamente sostenibili, come carburante per l’aviazione.

Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che i convenuti avrebbero violato il principio di parità di trattamento: (i) trattando in modo eguale i biocarburanti conformi alla direttiva RED ottenuti da colture da un lato e carburanti fossili e biocarburanti ottenuti dall’olio di palma dall’altro; (ii) trattando diversamente i biocarburanti conformi alla direttiva RED ottenuti da colture nel settore dell’aviazione e nel settore dei trasporti stradali e ferroviari; (iii) trattando i biocarburanti ottenuti da materie prime di cui all’allegato IX B della direttiva RED diversamente rispetto ai biocarburanti conformi alla direttiva RED ottenuti da colture; e (iv) escludendo i biocarburanti conformi alla direttiva RED ottenuti da colture dalla definizione di carburanti sostenibili per l’aviazione (in prosieguo: i «SAF») attribuendo al contempo ai SyAF una quota obbligatoria di SAF.

Quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che i convenuti avrebbero violato il principio della neutralità tecnologica enunciando come ragione principale per la promozione di un tipo di carburante (ossia i SyAF) la sua capacità di raggiungere una riduzione di emissioni di gas a effetto serra sino al 100%, negando al contempo un simile trattamento di favore, e addirittura escludendo categoricamente dalla definizione stessa di SAF, i biocarburanti conformi alla RED ottenuti da colture (e altri SAF), che possono eccedere la riduzione del 100% di emissioni di gas a effetto serra.

Quinto motivo di ricorso, vertente sul fatto che i convenuti non avrebbero osservato i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento in quanto le disposizioni contestate si discostano in modo significativo, senza giustificazione adeguata, dal trattamento dei biocarburanti ottenuti da colture da parte della direttiva RED, il che condurrebbe a una situazione di incertezza giuridica e a ledere il legittimo affidamento degli operatori interessati.

Sesto motivo di ricorso, vertente sul fatto che i convenuti avrebbero posto in essere uno sviamento di potere adottando una misura senza disporre dei corrispondenti poteri.

Settimo motivo di ricorso, vertente sul fatto che i convenuti avrebbero violato il diritto delle ricorrenti a una buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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1 GU L, 2023/2405.