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Ricorso proposto il 24 novembre 2023 – Abramovich / Consiglio

(Causa T-1105/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roman Arkadyevich Abramovich (Nemchinovo, Russia) (rappresentanti: T. Bontinck, C. Zatschler, S. Bonifassi, J. Goffin, J. Bastien e M. Brésart, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    in via principale,

dichiarare illegittimo il criterio di iscrizione previsto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC, nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2014/269, nella parte in cui riguarda «imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti, o altre persone fisiche, che ne traggono vantaggio, ovvero imprenditori che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina» e di conseguenza:

annullare la decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio del 13 settembre 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui proroga l’applicazione delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente dalla decisione del Consiglio (PESC) 2022/429 del 15 marzo 2022 e il regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) 2022/427 del 15 marzo 2022;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui proroga l’applicazione delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente dalla decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio del 15 marzo 2022 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del 15 marzo 2022;

in subordine, sugli altri motivi invocati dal ricorrente:

annullare la decisione del Consiglio (PESC) 2023/1767 del 13 settembre 2023, nella parte in cui proroga l’applicazione delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente dalla decisione del Consiglio (PESC) 2022/429 del 15 marzo 2022 e il regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) 2022/427 del 15 marzo 2022;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del 13 settembre 2023, nella parte in cui proroga l’applicazione delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente dalla decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio del 15 marzo 2022 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del 15 marzo 2022.

condannare il Consiglio a versare EUR 1 000 000 in via provvisionale per il danno morale subito dal ricorrente.

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità del nuovo criterio (g) come modificato dalla decisione (PESC) 2023/1094 e dal regolamento (UE) 2023/1089.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e di tutela giurisdizionale.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato.

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