Language of document : ECLI:EU:T:2001:253

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

18 ottobre 2001 (1)

«Procedimento sommario - FEAOG - Soppressione di un contributo finanziario - Urgenza - Insussistenza»

Nel procedimento T-196/01 R,

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, rappresentata dall'avv. D. Nikopoulos,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Condou-Durande, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 8 giugno 2001, C (2001) 1284, che sopprime un contributo finanziario comunitario,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20), contiene, al punto IV (artt. 14-16), le norme relative all'esame delle domande di contributo finanziario a carico dei Fondi strutturali, le condizioni di accesso al finanziamento e talune disposizioni a carattere specifico.

2.
    L'art. 14, n. 3, del regolamento n. 4253/88, come modificato, dispone quanto segue:

«La Commissione esamina le domande in particolare al fine di:

-    valutare la conformità delle azioni e delle misure proposte con la legislazione comunitaria corrispondente e eventualmente con il quadro comunitario di sostegno;

-    valutare il contributo dell'azione proposta alla realizzazione dei suoi obiettivi specifici e, se si tratta di un programma operativo, la coerenza delle misure che lo costituiscono;

-    verificare che i meccanismi amministrativi e finanziari siano adeguati ad assicurare l'efficace esecuzione dell'azione;

-    determinare le modalità precise dell'intervento del o dei Fondi interessati, eventualmente in base alle informazioni già fornite in qualsiasi quadro comunitario di sostegno corrispondente.

La Commissione decide il contributo dei Fondi (...), sempreché le condizioni poste dal presente articolo siano soddisfatte, entro un termine di sei mesi, di norma, a decorrere dal ricevimento della domanda. La concessione del contributo di tutti i Fondi e degli altri strumenti finanziari esistenti che contribuiscono al finanziamento di un intervento, compresi gli interventi configurati sotto forma di un approccio integrato, è stabilita con un'unica decisione della Commissione.»

3.
    L'art. 24 del regolamento n. 4253/88, come modificato, recante il titolo «Riduzione, sospensione o soppressione del contributo», così dispone:

«1. Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l'attuazione dell'azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.

2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione, se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

(...)»

4.
    In data 25 settembre 1996, la Commissione ha adottato la decisione C (96) 2542 (in prosieguo: la «decisione di concessione»), la cui base giuridica è costituita, in particolare, dal regolamento n. 4253/88, come modificato, e segnatamente dall'art. 14, n. 3, di tale regolamento.

5.
    L'art. 1 della decisione di concessione prevede che venga attuata un'azione sotto forma di un progetto pilota relativo all'accelerazione della rigenerazione delle foreste devastate dal fuoco in Grecia (nell'ambito del progetto 93.EL.06.023), i cui dettagli sono descritti nell'allegato 1 della decisione stessa. In base al detto articolo, la responsabilità dell'attuazione del progetto in questione è affidata al Laboratorio per la genetica forestale ed il miglioramento delle specie di piante legnose (Laboratory of Forest Genetics and Plant Breeding), il quale è anche beneficiario del finanziamento comunitario, ai sensi dell'art. 5 della decisione di concessione (in prosieguo: il «beneficiario»). Il beneficiario fa parte dell'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Università aristotelica di Tessalonica in Grecia; in prosieguo: la «richiedente»).

6.
    In base all'art. 2 della decisione di concessione, le spese ammesse al contributo sono quelle realizzate dopo il 1° settembre 1996, data prevista per l'inizio dell'azione. La detta norma dispone altresì che la realizzazione dell'azione venga conclusa al più tardi il 28 febbraio 2001.

7.
    L'art. 3 della decisione di concessione prevede che l'importo totale del costo sovvenzionabile dell'azione ammonti ad euro 717 532; relativamente a tale somma, la Comunità si impegna a versare un importo massimo di euro 538 149 a titolo di contributo finanziario.

8.
    In base all'art. 4 della decisione di concessione, «le condizioni di applicazione della presente decisione sono indicate nell'allegato 2».

9.
    L'allegato 1 della decisione di concessione contiene la descrizione di tutti gli elementi caratterizzanti il progetto in questione: l'intitolazione, gli obiettivi generali e particolari, il calendario delle scadenze di attuazione, le modalità di ciascuna delle azioni dirette a raggiungere gli obiettivi fissati, i dati relativi al beneficiario (nella fattispecie, il conto bancario è intestato al comitato di ricerca dell'Università aristotelica di Tessalonica; in prosieguo: il «comitato»), l'importanza dei risultati attesi per la Commissione, il costo del progetto ed il suo budget complessivo, così come ripartito tra i diversi organismi che finanziano tale progetto. La partecipazione della Comunità ammonta al 75% del costo complessivo.

10.
    Il punto 10 dell'allegato 2 della decisione di concessione dispone quanto segue:

«Qualora non venga rispettata una delle succitate condizioni ovvero vengano intraprese azioni non previste nell'allegato 1, la Comunità può sospendere, ridurre o annullare i propri contributi e procedere al recupero delle somme versate. In caso di rimborso, essa può domandare il pagamento di interessi. In tal caso, il beneficiario ha la facoltà di inviare le proprie osservazioni, entro un termine fissato dalla Commissione, prima dell'esecuzione dei detti provvedimenti di sospensione, riduzione, annullamento o delle domande di rimborso».

11.
    A partire dal 1° settembre 1996, il beneficiario ha ricevuto dalla Comunità un importo complessivo di euro 215 260, vale a dire il 40% del finanziamento comunitario previsto.

12.
    Nel corso di sopralluoghi effettuati tra il 9 e il 12 novembre 1998, la Commissione ha riscontrato fatti che potevano costituire irregolarità. Di conseguenza, essa ha deciso di avviare il procedimento previsto dall'art. 24 del regolamento n. 4253/88 e dal punto 10 dell'allegato 2 della decisione di concessione.

13.
    A mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 25 ottobre 1999, inviata in copia alla Repubblica ellenica, la Commissione ha comunicato al beneficiario i fatti che, a suo avviso, erano idonei a costituire irregolarità, facendo presente che questi potevano eventualmente giustificare - tra i diversiprovvedimenti adottabili - il recupero dell'importo del contributo già versato. La Commissione ha chiesto altresì al beneficiario di fornirle, entro un termine di sei settimane, la prova, mediante copie certificate conformi di documenti amministrativi e contabili, dell'adempimento degli obblighi ad esso incombenti in conformità della decisione di concessione.

14.
    Il beneficiario ha risposto alla Commissione con lettera in data 3 dicembre 1999.

15.
    In data 8 giugno 2001, la Commissione ha adottato la decisione C (2001) 1284, che sopprime il contributo concesso al beneficiario con la decisione di concessione (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

16.
    L'art. 2 della decisione impugnata stabilisce che il beneficiario e, «se del caso, le persone giuridicamente responsabili dei debiti di quest'ultimo sono tenuti a rimborsare la somma di [euro] 215 260 entro un termine di 60 giorni a partire dalla notifica della presente decisione (...)». Sia la Repubblica ellenica che il beneficiario sono indicati quali destinatari della decisione impugnata dall'art. 3 di quest'ultima.

17.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 agosto 2001, la richiedente ha presentato un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata.

18.
    Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 settembre 2001, la richiedente ha presentato altresì l'odierna domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata.

19.
    Il 20 settembre 2001, la Commissione ha presentato le proprie osservazioni in merito a tale domanda di sospensione.

20.
    Allo stato degli atti, il giudice dell'urgenza ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di sospensione dell'esecuzione, senza che occorra sentire le osservazioni orali delle parti.

In diritto

21.
    In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ovvero emettere i provvedimenti provvisori necessari.

22.
    L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che la domanda di provvedimenti provvisori deve precisare i motivi di urgenza e gliargomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Tali presupposti sono cumulativi, di modo che una domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno di essi [ordinanza del Presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30; ordinanza del Presidente del Tribunale 10 febbraio 1999, causa T-211/98 R, Willeme/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-15 e II-57, punto 18, confermata in sede d'impugnazione dall'ordinanza del Presidente della Corte 25 marzo 1999, causa C-65/99 P(R), Willeme/Commissione, Racc. pag. I-1857, e ordinanza del Presidente della Seconda Sezione del Tribunale 16 luglio 1999, causa T-143/99 R, Hortiplant/Commissione, Racc. pag. II-2451, punto 15].

23.
    Nella fattispecie, il giudice dell'urgenza ritiene opportuno verificare anzitutto se risulti soddisfatto il presupposto relativo all'urgenza.

Argomenti delle parti

24.
    La richiedente fa valere che l'esecuzione della decisione impugnata le causerebbe un danno morale evidente.

25.
    In primo luogo, essa sostiene che le irregolarità, la cui esistenza sarebbe stata asseritamente «confermata» dalla decisione impugnata, arrecano pregiudizio, in maniera manifesta e catastrofica, alla sua immagine pubblica ed alla sua reputazione, nella sua qualità di istituzione che gestisce progetti finanziati con fondi pubblici.

26.
    In secondo luogo, la richiedente asserisce che, per valutare l'urgenza e l'importanza delle conseguenze assai nefaste connesse a tale danno morale, occorre prendere in considerazione le garanzie previste dalla legge per la funzione di gestione esercitata sulle attività del beneficiario dal comitato di ricerca della richiedente. Quest'ultima fa osservare che, in base al diritto nazionale vigente (vale a dire, l'art. 50, nn. 1, 2 e 4, della legge n. 2413/1996, il decreto presidenziale n. 432/1981 ed il regolamento ministeriale comune KA/679 del 22 agosto 1996 emanato dal Ministro delle Finanze e dal Ministro dell'Educazione nazionale e dei Culti greci), il comitato costituisce il principale organo di gestione del conto speciale da essa creato. Un organismo analogo al comitato esisterebbe in seno a ciascuna istituzione di insegnamento superiore in Grecia. L'obiettivo del comitato sarebbe quello di amministrare e gestire le sovvenzioni destinate a finanziare le spese per la ricerca scientifica, l'insegnamento, l'organizzazione, lo sviluppo tecnologico e la fornitura dei relativi servizi, in maniera indipendente dalla richiedente, la quale, tuttavia eserciterebbe la vigilanza ed il controllo. Il danno morale per il comitato e per l'Università in generale dovrebbe essere valutato in diretto rapporto con le censure formulate nel ricorso principale. Secondo la richiedente, tali censure riguardano il modo in cui si è svolto il sopralluogo, l'assenza di conclusioni ricavate dal detto sopralluogo ed il considerevole ritardo con cui quest'ultimo è stato portato atermine, alla luce, in particolare, del fatto che il finanziamento è rimasto sospeso per lungo tempo, senza alcuna decisione della Commissione, nonché alla luce delle nuove concezioni e dei nuovi metodi adottati successivamente dal legislatore comunitario nel settore in questione.

27.
    L'esecuzione immediata della decisione impugnata comporterebbe un evidente svilimento morale della richiedente e, per la sua severità, contrasterebbe con la reputazione di quest'ultima, mentre, in caso di concessione del provvedimento di sospensione, la reputazione dell'istituzione rimarrebbe immutata ed intatta fino alla pronuncia definitiva del Tribunale sul ricorso nel merito. Inoltre, l'esecuzione della decisione impugnata costituirebbe un marchio di infamia morale senza precedenti nella storia del comitato ed impedirebbe la promozione pubblica delle attività della richiedente.

28.
    In ultimo luogo, la richiedente fa valere che il detto danno morale sarebbe oggettivamente irreparabile, in particolare perché l'esecuzione della decisione impugnata la priverebbe della sua qualità di possibile organo di gestione, anche a titolo occasionale, di finanziamenti comunitari o di altro tipo.

29.
    La richiedente osserva, tuttavia, come essa, alla luce delle sue capacità finanziarie, possa garantire in ogni momento l'esecuzione della decisione impugnata.

30.
    La Commissione sottolinea come la richiedente non affermi che essa subirebbe un danno materiale irreparabile, tale da non poter continuare le proprie attività. A parere della Commissione, la dimensione economica della richiedente è sufficiente a garantire l'esecuzione della decisione impugnata.

31.
    Quanto all'asserita offesa alla reputazione della richiedente, la Commissione rileva come quest'ultima non indichi elementi concreti che facciano apparire che il pregiudizio dedotto, da essa asseritamente subito in seguito all'adozione della decisione impugnata, non possa essere riparato mediante la decisione da emanarsi nel procedimento principale. Posto che tale danno morale è connesso alla decisione impugnata e, in particolare, alle conclusioni di quest'ultima in ordine all'esistenza di irregolarità, la Commissione sostiene che esso potrà essere evitato soltanto dalla sentenza nel merito. Ad avviso della Commissione, tale tipo di danno non può essere considerato irreparabile alla luce della giurisprudenza (ordinanza Hortiplant/Commissione, citata, punti 17-20).

Valutazione del giudice dell'urgenza

32.
    Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che la parte richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Quest'ultima è tenuta a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno di questo tipo (ordinanza del Presidente della Corte12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-8787, punto 14; ordinanze del Presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98 R, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-2769, punto 36, e 28 maggio 2001, causa T-53/01 R, Poste Italiane/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 110). Per poter valutare se il danno temuto dalla richiedente sia grave e irreparabile e giustifichi conseguentemente la sospensione, in via eccezionale, dell'esecuzione della decisione, il giudice dell'urgenza deve disporre di concrete indicazioni che consentano di accertare le precise conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata concessione dei provvedimenti richiesti (ordinanza del Presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale 2 aprile 1998, causa T-86/96 R, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione, Racc. pag. II-641, punto 64, e ordinanza Hortiplant/Commissione, citata, punto 18).

33.
    Tuttavia, non è necessario che l'imminenza del danno dedotto venga comprovata con un'assoluta certezza. E' sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente [ordinanza del Presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 38].

34.
    Preliminarmente, occorre osservare come la richiedente, nella sua domanda di provvedimenti provvisori, affermi di poter garantire l'esecuzione della decisione impugnata. In una lettera del rettore presidente del comitato, citata dalla richiedente nella detta domanda, vengono indicati i seguenti dati:

«L'Università aristotelica di Tessalonica, la più grande università greca, conta 60 000 studenti, un personale di ricerca permanente di 2 000 persone, 2 000 tecnici, 9 scuole e 43 sezioni; essa assicura l'attuazione di 3 500 programmi, i quali beneficiano di un finanziamento esterno annuo di circa 16 miliardi [di dracme greche] (GRD) [euro 46 955 245].»

35.
    Ne consegue che la richiedente sarebbe, prima facie, in grado di procedere immediatamente all'esecuzione della decisione in questione.

36.
    Quanto al preteso danno morale dedotto dalla richiedente, anche a supporre che l'esecuzione della decisione impugnata possa avere le conseguenze nefaste da essa temute, occorre constatare come la richiedente medesima non possa utilmente far valere, per provare l'esistenza di un danno grave ed irreparabile, che soltanto una sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata permetterebbe di evitare che venga arrecato pregiudizio alla sua reputazione ovvero che essa venga privata della possibilità di gestire in futuro progetti che beneficiano di un finanziamento pubblico. Infatti, un annullamento pronunciato nell'ambito della causa principale consentirebbe una riparazione adeguata di un pregiudizio di questo tipo (v. sentenza della Corte 9 luglio 1981, cause riunite 59/80 e 129/80, Turner/Commissione, Racc. pag. 1883, punto 74; ordinanze del Presidente delTribunale 11 aprile 1995, causa T-82/95 R, Gómez de Enterria/Parlamento, Racc. PI pagg. I-A-91 e II-297, punto 21, 10 febbraio 1999, Willeme/Commissione, citata, punto 43, 25 marzo 1999, Willeme/Commissione, citata, e 21 settembre 2001, causa T-138/01 R, F/Corte dei conti, non pubblicata nella Raccolta, punto 49).

37.
    Ne consegue che, nella fattispecie, per quanto riguarda il danno morale, manca il presupposto relativo all'urgenza, in quanto la finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito (ordinanza 25 marzo 1999, Willeme/Commissione, citata, punto 62).

38.
    Ad ogni modo, sembra verosimile che l'offesa alla reputazione della richiedente, ove fosse accertata, non deriverebbe dall'esecuzione della decisione impugnata bensì, in realtà, dall'adozione stessa di tale decisione. Di conseguenza, anche nel caso in cui venisse ordinata la sospensione dell'esecuzione domandata dalla richiedente, tale provvedimento non potrebbe evitare l'insorgere del danno morale da essa temuto.

39.
    Posto che non risulta dimostrato il sussistere dell'urgenza, non è necessario procedere all'esame del presupposto relativo al fumus boni iuris.

40.
    Pertanto, la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2.    La decisione sulle spese è riservata.

Lussemburgo, 18 ottobre 2001

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: il greco.