Language of document : ECLI:EU:T:2003:215

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

1° agosto 2003 (1)

«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Obbligo di recupero - Fumus boni iuris - Urgenza - Ponderazione degli interessi - Circostanze eccezionali - Sospensione provvisoria»

Nel procedimento T-198/01 R (II),

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, con sede in Ilmenau (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Schohe e C. Arhold, con domicilio eletto in Lussemburgo,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci e V. Kreuschitz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

sostenuta da

Schott Glas, con sede in Mainz (Germania), rappresentata dall'avv. U. Soltész,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di proroga della sospensione dell'esecuzione, disposta nella presente causa con ordinanza del presidente del Tribunale 4 aprile 2002, dell'art. 2 della decisione della Commissione 12 giugno 2001, 2002/185/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (GU 2002, L 62, pag. 30),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

cancelliere: sig. H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

    Fatti

1.
    Il 12 giugno 2001 la Commissione ha adottato, in merito all'aiuto al quale essa ha attribuito il numero di riferimento C 19/2000 e che è stato esaminato nell'ambito di un procedimento d'indagine formale avviato, in forza dell'art. 88, n. 2, CE, il 4 aprile 2000, la decisione 2002/185/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (GU 2002, L 62, pag. 30; in proseguo: la «decisione controversa»). Dopo avere espressamente rinunciato in questa decisione ad esaminare tutti gli aiuti potenzialmente incompatibili con il mercato comune concessi alla richiedente e compresi nelle misure comunicate dalla Germania il 1° dicembre 1998, la Commissione si è concentrata su una di queste misure, ossia la dispensa dal pagamento, per un importo pari a 4 milioni di marchi tedeschi (DEM) (EUR 2 045 168; in prosieguo: la «dispensa dal pagamento»), del prezzo d'acquisto dovuto dalla Technische Glaswerke Ilmenau (in prosieguo: la «TGI») alla Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (istituto federale per gli interventi speciali collegati alla riunificazione; in prosieguo: la «BvS») in forza di un accordo datato 26 settembre 1994 (in prosieguo: l'«asset-deal 1»).

2.
    Secondo la decisione controversa, la concessione della dispensa dal pagamento non era conforme al comportamento di un investitore privato. La decisione constata che essa costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, che non poteva costituire oggetto di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 87, n. 3, CE (art. 1). Essa obbliga pertanto la Germania ad esigerne la restituzione (art. 2).

3.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 agosto 2001, la richiedente ha presentato un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione controversa.

4.
    Con lettera del 17 settembre 2001, la Commissione ha respinto l'istanza volta alla sospensione del recupero dell'importo della dispensa dal pagamento, presentata dal governo tedesco con lettera del 23 agosto 2001.

5.
    Con lettera del 2 ottobre 2001, la BvS trasmetteva alla richiedente copia della lettera della Commissione 17 settembre 2001 e la metteva in mora, intimandole di restituire, entro e non oltre il 15 ottobre 2001, la somma di DEM 4 830 481,10 (EUR 2 469 785,77), corrispondente all'ammontare dell'aiuto controverso maggiorato degli interessi, pari, secondo i propri calcoli, a DEM 830 481,10 (EUR 424 618,24). La BvS, prendendo atto del fatto che la richiedente le aveva comunicato la propria intenzione di presentare dinanzi al Tribunale una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione controversa, ha precisato altresì che, per evitare di compromettere l'esito di tale domanda, essa non avrebbe insistito per ottenere il rimborso dell'aiuto prima della pronuncia del giudice del procedimento sommario.

6.
    Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2001, la richiedente ha presentato, ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, una domanda diretta ad ottenere, in via principale, la sospensione dell'esecuzione dell'art. 2 della decisione controversa.

7.
    Con ordinanza 4 aprile 2002, emessa nella presente causa T-198/01 R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione (Racc. pag. II-2153; in prosieguo: l'«ordinanza iniziale»), il presidente del Tribunale ha ordinato (punto 1 del dispositivo) la sospensione dell'esecuzione dell'art. 2 della decisione controversa sino al 17 febbraio 2003 (in prosieguo: la «sospensione iniziale»). Nel punto 2 del detto dispositivo egli ha subordinato la sospensione concessa al rispetto, da parte della richiedente, di tre condizioni.

8.
    Le circostanze di fatto essenziali della presente causa che hanno preceduto la presentazione della domanda di provvedimenti urgenti sono descritte nei punti 7-21 dell'ordinanza iniziale mentre una sintesi più particolareggiata della decisione controversa è contenuta nei punti 22-27 della medesima ordinanza. Il giudizio svoltosi dinanzi al giudice del procedimento sommario che ha portato a questa ordinanza iniziale è descritto nei punti 36-47.

9.
    Con lettera del 3 luglio 2001, la Commissione ha aperto un secondo procedimento di indagine formale a norma dell'art. 88, n. 2, CE, al quale essa ha attribuito il numero di riferimento C 44/2001. Questo nuovo procedimento si è limitato all'esame, in primo luogo, della novazione della garanzia bancaria relativa al saldo del prezzo d'acquisto stabilito dall'asset-deal 1, in secondo luogo, del prestito della Thüringer Aufbaubank (in prosieguo: la «TAB») e, in terzo luogo, della dilazione al 2003 del versamento del detto saldo. I detti provvedimenti, considerati provvisoriamente aiuti incompatibili con il mercato comune, sono stati descritti nella comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 27 settembre 2001 (Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE, in merito alla misura di aiuto C 44/2001 (ex NN 147/98) - Aiuto a favore di TGI - Germania) (GU C 272, pag. 2).

10.
    Con ordinanza 15 maggio 2002 del presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale, è stato autorizzato l'intervento dell'impresa Schott Glas, nell'ambito del procedimento principale nella presente causa, a sostegno delle conclusioni dell'istituzione resistente.

11.
    Conformemente all'ordinanza iniziale, la società di revisione berlinese Pfizenmayer & Birkel ha prodotto una terza perizia (le prime due perizie della detta società sono state depositate nella fase iniziale del presente procedimento sommario) relativamente alla situazione economica della TGI, nella fattispecie sulla situazione al 1° luglio 2002 (in prosieguo: la «perizia intermedia 2002»). Questa perizia è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale il 5 agosto 2002 e notificata da quest'ultimo alla Commissione il 7 agosto 2002.

12.
    Il 2 ottobre 2002, la Commissione ha adottato, in esito al nuovo procedimento d'indagine, la decisione C (2002) 2147 def., relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (in prosieguo: la «seconda decisione»). Ai sensi dell'art. 1 di questa seconda decisione, la Germania ha concesso alla richiedente aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Questi aiuti comprendevano la novazione della garanzia bancaria ed il prestito della TAB pari a DEM 2 000 000 (EUR 1 015 677). In virtù dell'art. 2 di tale decisione, la Germania è tenuta a recuperare immediatamente l'importo di questi aiuti presso la richiedente.

13.
    L'ordinanza iniziale è stata confermata in sede d'impugnazione, il 18 ottobre 2002, con ordinanza del presidente della Corte (causa C-232/02 P(R), Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, Racc. pag. I-8977).

14.
    Conformemente all'ordinanza iniziale, il 16 dicembre 2002 la richiedente ha rimborsato l'importo di EUR 256 000 alla BvS; i relativi giustificativi sono stati forniti mediante documentazione depositata presso la cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 2002.

15.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2002, la richiedente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della seconda decisione.

16.
    Il 31 dicembre 2002, la richiedente ha inoltre ridotto, mediante un versamento anticipato, il valore del prestito della TAB a un importo di circa EUR (...) (2).

17.
    Il 28 gennaio 2003, lo studio Pfizenmayer & Birkel, sempre in forza dell'ordinanza iniziale, ha presentato una quarta perizia sulla situazione economica della richiedente, ossia aggiornata al 31 dicembre 2002, una copia della quale è stata depositata da quest'ultima presso la cancelleria del Tribunale ed inviata alla Commissione il 31 gennaio 2003 (in prosieguo: la «perizia finale 2002»).

18.
    Essendo stata invitata, il 3 febbraio 2003, a depositare le sue eventuali osservazioni su questa perizia, la Commissione ha depositato la detta documentazione l'11 febbraio 2003 (in prosieguo: le «osservazioni sulla perizia finale 2002»).

19.
    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 2003, la TGI ha chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'art. 2 della seconda decisione (causa T-378/02 R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione).

Procedimento

20.
    La richiedente, poiché riteneva (in forza delle circostanze sintetizzate nei precedenti punti 11, 14 e 17) di aver rispettato tutti gli obblighi ad essa incombenti in forza del punto 2 del dispositivo dell'ordinanza iniziale, con atto depositato il 17 febbraio 2003 ha inoltrato presso il presidente del Tribunale un'istanza diretta ad ottenere la proroga della sospensione iniziale sinché il Tribunale non si sia definitivamente pronunciato sul ricorso principale (in prosieguo: la «domanda di proroga»). Quest'istanza è basata in particolare, per quanto concerne l'urgenza, su una quinta perizia dello studio Pfizenmayer & Birkel del 7 febbraio 2003, sulla situazione economica della richiedente aggiornata a tale data (allegato 2 alla domanda; in prosieguo: la «perizia Pfizenmayer 5»).

21.
    Con ordinanza 18 febbraio 2003, adottata ex art. 105, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, il presidente del Tribunale ha deciso di disporre la proroga temporanea della sospensione iniziale finché non si giunga ad una decisione nel merito della presente domanda di proroga.

22.
    In seguito al ricevimento, il 27 febbraio 2003, di una lettera dell'interveniente concernente la sua posizione di interveniente nel presente procedimento sommario, il cancelliere del Tribunale ha scritto alle parti principali ed all'interveniente per confermare loro che, in considerazione dell'ordinanza del presidente della Quinta Sezione ampliata 15 maggio 2002 e della natura accessoria del presente procedimento sommario, era opportuno, di conseguenza, considerare l'interveniente come tale anche nell'ambito del presente procedimento.

23.
    La Commissione ha depositato le sue osservazioni scritte sulla domanda di proroga il 12 marzo 2003.

24.
    Con lettera datata 17 marzo 2003, integrata da altra lettera, datata 20 marzo 2003, la richiedente ha presentato una domanda, ex art. 116, n. 2, del regolamento di procedura, nei confronti dell'interveniente, di trattamento riservato di taluni passi dalla sua domanda di provvedimenti urgenti, di alcuni allegati e di determinati passi di altri allegati alla detta domanda, nonché di certi documenti inseriti nel fascicolo. Essa ha parimenti depositato una versione pubblica dei documenti di cui trattasi.

25.
    Dopo che alcune versioni pubbliche dei detti documenti erano state notificate dalla cancelleria del Tribunale all'interveniente, quest'ultima non ha formulato obiezioni o osservazioni riguardo a tale documentazione.

26.
    Poiché la Commissione ha effettivamente messo in dubbio, nelle sue osservazioni scritte, la veridicità della dichiarazione sull'onore resa, in data 8 ottobre 2001, dai coniugi Geiß (allegato 9 alla presente domanda di provvedimenti urgenti), il presidente del Tribunale ha chiesto alla richiedente, con lettera del 18 marzo 2003, di depositare alcuni documenti relativi ai redditi dei coniugi, per il periodo 1° gennaio 1994-28 febbraio 2003, contenenti, in particolare, alcuni estratti di tutti i loro conti bancari privati ed ogni notizia relativa al loro patrimonio.

27.
    Il 3 aprile 2003, la richiedente ha depositato la documentazione domandata con lettera del 18 marzo 2003, relativa al patrimonio dei coniugi Geiß, in versione sia riservata sia pubblica.

28.
    Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti del giudice del procedimento sommario nel corso dell'udienza svoltasi l'11 aprile 2003. In tal sede quest'ultimo, prendendo atto in particolare della mancanza di contestazioni da parte della resistente e dell'interveniente, ha deciso di accogliere la domanda di trattamento riservato della richiedente nei confronti dell'interveniente.

29.
    In seguito all'udienza, il giudice del procedimento sommario ha invitato la richiedente, con lettera del cancelliere del Tribunale datata 16 aprile 2003, a rispondere per iscritto a taluni quesiti.

30.
    La richiedente ha risposto a tali quesiti l'8 maggio 2003 (in prosieguo: la «risposta ai quesiti»). Essa ha parimenti chiesto il trattamento riservato, ex art. 116, n. 2, del regolamento di procedura, nei confronti dell'interveniente, di alcuni passi di questa risposta e dei documenti alla stessa allegati, una versione pubblica dei quali è stata contemporaneamente depositata presso la cancelleria del Tribunale.

31.
    Con lettera del 13 maggio 2003, l'interveniente ha sollevato alcune obiezioni nei confronti di taluni omissis inseriti nella detta versione pubblica della risposta ai quesiti.

32.
    La richiedente ha depositato le sue osservazioni sulla detta obbiezione dell'interveniente con lettera del 22 maggio 2003.

33.
    Il 23 maggio 2003 la Commissione ha depositato le sue osservazioni sulla risposta ai quesiti (in prosieguo: le «osservazioni supplementari della Commissione»). Con lettera del giorno stesso, essa ha rinunciato a formulare osservazioni sull'obbiezione dell'interveniente in merito alla domanda di trattamento riservato della richiedente riguardante la detta risposta.

34.
    Con lettera del 3 giugno 2003, la richiedente ha presentato una domanda di trattamento riservato, nei confronti dell'interveniente, riguardo a taluni dati contenuti nelle osservazioni supplementari della Commissione. Essa ha parimenti depositato una versione pubblica di questa memoria presso la cancelleria del Tribunale.

35.
    Con lettera del 5 giugno 2003 l'interveniente, nel confermare la sua obiezione del 13 maggio 2003 in merito agli omissis inseriti nella versione pubblica della risposta ai quesiti, ha dichiarato viceversa di non aver obiezioni in merito agli omissis inseriti nella versione pubblica delle osservazioni supplementari della Commissione depositata dalla richiedente.

36.
    Con lettera del giorno successivo, l'interveniente ha rinunciato alle sue obbiezioni avverso gli omissis inseriti nella versione pubblica della risposta ai quesiti. Essa ha parimenti dichiarato che le osservazioni scritte da essa depositate il 3 giugno 2003 riguardo a detta risposta, nonostante la sua suddetta obbiezione del 13 maggio 2003, da quel momento potevano considerarsi definitive.

In diritto

37.
    Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell'art. 225, n. 1, CE, dall'altro, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

38.
    L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che una domanda di provvedimenti provvisori debba precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che la domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti (ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30; ordinanza del presidente del Tribunale 8 dicembre 2000, causa T-237/99 R, BP Nederland e a./Commissione, Racc. pag. II-3849, punto 34, e ordinanza iniziale, punto 50). Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C-445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I-1461, punto 73, e ordinanza iniziale, punto 50).

39.
    A norma dell'art. 107, n. 3, del regolamento di procedura, benché un'ordinanza emessa in procedimento sommario produca i suoi effetti sino alla pronuncia della sentenza nella causa di merito, essa può nondimeno fissare una data di cessazione di efficacia del provvedimento (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 16 luglio 1984, causa 160/84 R, Oryzomyli Kavallas e Oryzomyli Agiou Konstantinou/Commissione, Racc. pag. 3217, punto 9, e ordinanza iniziale, punto 51).

Sulle domande di trattamento riservato dell'8 maggio e del 3 giugno 2003

40.
    Nelle sue domande, la richiedente invoca l'art. 116, n. 2, del regolamento di procedura. Il giudice del procedimento sommario, in considerazione della rinuncia alle obbiezioni contro l'invocazione del segreto industriale in merito a talune informazioni omesse dalla richiedente dalle sue domande supplementari di trattamento riservato datate 8 maggio e 3 giugno 2003, giudica che le dette domande possono essere accolte, ad eccezione di una sola. Per quanto riguarda il nome della società di revisione, nonché quello del perito nell'ambito di tale società, che ha presentato una perizia per conto della TGI nella presente causa, è chiaro che questa informazione non può essere considerata un segreto industriale della richiedente. Ad ogni modo, questi nomi sono ormai di pubblico dominio, in seguito all'ordinanza iniziale, che è già stata pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado e diffusa attraverso il sito internet dell'istituzione, senza che la richiedente abbia formulato una qualsiasi riserva a tale proposito.

41.
    Ne consegue che occorre respingere la domanda a tal riguardo.

Sul fumus boni juris

42.
    La Commissione non contesta più l'esistenza di un fumus boni juris nella presente causa.

43.
    Tenuto conto del fatto che la valutazione favorevole del giudice del procedimento sommario nei confronti di questo requisito nell'ordinanza iniziale è stata confermata nel frattempo dalla citata ordinanza Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau (v. punti 54-79 della detta ordinanza) e che in seguito non si è manifestato nessun mutamento delle circostanze tale da modificare questa valutazione (v., in tal senso, ordinanza della Corte 14 febbraio 2002, causa C-440/01 P(R), Commissione/Artegodan, Racc. pag. I-1489, punti 61-64), occorre considerare tutt'ora soddisfatto nella fattispecie il detto requisito.

Sull'urgenza

Argomenti delle parti

44.
    La richiedente asserisce essenzialmente che, nonostante gli sviluppi positivi della situazione economica della TGI (il suo fatturato è aumentato del ... % nel 2002), rimane chiaro che essa non potrebbe rimborsare l'aiuto controverso senza fare fallimento, ciò soprattutto entro il termine impostole dalla BvS nella sua lettera del 2 ottobre 2001. Questa affermazione sarebbe corroborata dalle perizie intermedia e finale 2002 e dalla perizia Pfizenmayer 5. Dagli sviluppi economici della TGI dopo l'adozione della decisione controversa si ricaverebbe che sarebbe manifestamente errata l'affermazione della Commissione, formulata in risposta alla domanda iniziale di provvedimenti urgenti, secondo la quale la richiedente fallirebbe anche qualora fosse disposta la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa.

45.
    Nelle sue osservazioni sulla perizia finale 2002, la Commissione formula talune riserve in merito alla rilevanza della relazione concernente la situazione economica della TGI al 31 dicembre 2002, che è stata presentata dai suoi amministratori unitamente al deposito della perizia finale 2002.

46.
    Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione, al fine di contestare l'urgenza della domanda di proroga, si limita sostanzialmente ad asserire che il sig. Geiß, proprietario principale ed amministratore della TGI, ha i mezzi per rimborsare l'aiuto controverso. La Commissione asserisce che, in considerazione del fatto che il sig. Geiß, secondo le osservazioni depositate dalla Germania nel corso del nuovo procedimento di indagini, ha rinunciato a un premio di direzione pari a DEM un milione fin dal 1997, egli ha pertanto dovuto ricevere un premio del genere per diversi anni, sin dalla fondazione della richiedente nel 1994. Pertanto, egli dovrebbe essere in grado di anticipare egli stesso alla richiedente l'importo da restituire in forza della decisione controversa. Ad ogni modo, egli potrebbe almeno ottenere, a titolo personale, un prestito presso una banca privata alle condizioni di mercato per rimborsare il saldo del prestito della TAB.

47.
    Durante l'udienza, sostenuta dagli intervenienti, la Commissione ha ribadito questo argomento. L'interveniente ha osservato che, alla luce della normativa tedesca in materia di insolvenza, non si può parlare di impossibilità di pagamento quando un debitore può ottenere un prestito bancario grazie a una cauzione. Essa si è chiesta per quale motivo la richiedente non abbia mai tentato di ottenere il pagamento del risarcimento corrispondente al suo presunto diritto di natura civile nei confronti del Freistaat Thüringen (in prosieguo: il «Land della Turingia»). L'amministratore di un'impresa del tipo della richiedente sarebbe tenuto a far valere siffatti diritti. Un credito del genere potrebbe persino essere ceduto ad una banca o impegnato in cambio di un credito. Pertanto, la richiedente non può realmente asserire di essere a corto di liquidità. Essa aggiunge, nelle sue osservazioni scritte, che la richiedente potrebbe opporre a un'eventuale domanda di rimborso da parte della TAB basata sul suo prestito lo «Zurückbehaltungsrecht» (diritto di ritenzione), in forza dell'art. 273, n. 1, del codice civile tedesco. Ad ogni modo la TAB, cercando di ottenere un tale rimborso, agirebbe secondo le regole dell'economia di mercato e non rischierebbe pertanto di provocare il fallimento della richiedente, in considerazione, in particolare, dell'importo del prestito già rimborsato.

48.
    Nelle osservazioni supplementari della Commissione, quest'ultima ribadisce che dalla risposta ai quesiti risulta una contraddizione manifesta tra la posizione assunta dalla richiedente ai fini della presente domanda di proroga e della domanda di provvedimenti urgenti avverso la seconda decisione nella causa T-378/02 R, da un lato, e quella difesa in sede di ricorso principale nel detto giudizio, dall'altro, in merito al valore effettivo della cauzione del sig. Geiß nel contratto che regola il prestito della TAB. Se è vero, come è stato dichiarato nella risposta ai quesiti, che la cauzione è sprovvista di un valore proprio, la TGI non può asserire nel merito della causa T-378/02 R che il prestito sia stato accordato alle condizioni di mercato. Secondo la Commissione, questa contraddizione inficia l'urgenza sia della domanda di proroga, sia della domanda di provvedimenti urgenti in questo secondo procedimento. Peraltro, la lettera della TAB allegata a questa risposta contraddirebbe l'affermazione della richiedente a proposito di tale cauzione. Infine, sarebbe quasi impossibile che il sig. Geiß, il quale, in base alla documentazione depositata il 3 aprile 2003, ha percepito dalla richiedente una retribuzione pari a EUR (...) nel periodo 1994-2003, non sia riuscito a costituirsi un patrimonio personale.

49.
    Più in generale, la Commissione, sostenuta dall'interveniente, afferma che la richiedente si contraddice quando sostiene di essere un'impresa al tempo stesso sana ed incapace di rimborsare l'importo corrispondente alla dispensa dal pagamento.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

50.
    Occorre anzi tutto reiterare le valutazioni giuridiche svolte nei punti 96-99 dell'ordinanza iniziale.

51.
    Per quanto concerne preliminarmente le riserve avanzate dalla Commissione nelle sue osservazioni sulla perizia finale 2002, occorre constatare che la semplice circostanza che la richiedente abbia scelto di allegare alla detta perizia, il cui deposito era obbligatorio in forza delle condizioni cui era subordinata la concessione della sospensione iniziale, un'altra relazione proveniente dagli amministratori della richiedente non può inficiare la rilevanza delle informazioni fornite con la perizia finale 2002. Il giudice del procedimento sommario osserva che, nelle dette osservazioni, la Commissione non contesta nel merito la valutazione della situazione economica della richiedente compiuta nella perizia finale 2002. Ebbene, in considerazione dell'obbiezione che la Commissione solleva nei confronti della relazione degli amministratori, il giudice del procedimento sommario si limita, per quanto riguarda la sua valutazione della presente domanda di proroga, a tener conto di alcuni dati forniti nella detta relazione, che sono espressamente confermati o dalla perizia finale 2002, o dalla perizia Pfizenmayer 5.

52.
    Dalla perizia finale 2002 e dalla perizia Pfizenmayer 5 si evince con chiarezza che le disponibilità della richiedente al 31 dicembre 2002 in seguito, in particolare, al rimborso di EUR 256 000 alla BvS, alla ricostruzione del secondo forno, al costo molto elevato di EUR (...), e al pagamento anticipato effettuato a favore della TAB, in seguito all'adozione della seconda decisione, ammontano a soli EUR (...). Ebbene, questa situazione, lungi dall'essere in contraddizione con l'affermazione della richiedente secondo la quale gli sviluppi della situazione economica della TGI sarebbero positivi, dimostra viceversa che, in caso di proroga della sospensione iniziale, la richiedente non farebbe fallimento prima della pronuncia della sentenza nella causa principale, ossia, verosimilmente, fino alla prima parte del 2004.

53.
    Occorre constatare che le perizie intermedia e finale 2002 e la perizia Pfizenmayer 5 confermano che, dopo l'ordinanza iniziale, la ristrutturazione della TGI è stata realizzata in modo tutt'altro che trascurabile. Anzi tutto, occorre ricordare che la perizia Pfizenmayer 2 aveva previsto che la TGI avrebbe presentato un bilancio in attivo per soli EUR 15 850 circa nel 2002 (ordinanza iniziale, punto 103). In secondo luogo, si deve constatare che la TGI ha potuto incrementare in modo evidentissimo la fornitura di «Komplettierung» (prodotti completi); ciò ha permesso alla stessa di aumentare il suo fatturato di EUR (...) nel 2002 (pari ad un aumento del ...% rispetto al 2001). Anche se questi sviluppi non fossero tenuti in considerazione, dalla perizia finale 2002 si evince che l'aumento del fatturato per ciascun gruppo di prodotti paragonabile a quelli fabbricati durante gli anni precedenti è dell'ordine di EUR (...), ossia del (...)%. A ciò si aggiunga un portafoglio ordini in crescita, valutabile pari ad EUR (...) milioni alla fine del 2002.

54.
    Ne discende che la richiedente ha potuto dimostrare in modo sufficientemente verosimile che essa rimarrà in attività almeno fino alla sentenza nella causa principale. Viceversa l'esecuzione immediata della decisione controversa metterebbe in pericolo nel prossimo futuro, se non immediatamente, la sua esistenza, come sostengono tutte le citate relazioni e perizie.

55.
    La Commissione e l'interveniente asseriscono, come già fatto nelle loro osservazioni nella causa T-378/02 R, avente ad oggetto la domanda mirante alla sospensione dell'esecuzione dell'art. 2 della seconda decisione, che il requisito dell'urgenza non sussiste più nell'ambito della presente causa. Esse si basano essenzialmente sulle scoperte riguardanti la retribuzione percepita dal sig. Geiß a partire dal 1994 e sul fatto ch'egli ha potuto fornire, a titolo personale, il 26 febbraio e il 3 marzo 1998, una cauzione a garanzia del prestito della TAB, pari a un importo di DEM 2 milioni (EUR 1 015 677).

56.
    Ebbene, dalla dichiarazione sull'onore dei coniugi Geiß dell'8 ottobre 2001, corroborata dalla documentazione fornita al Tribunale il 4 aprile 2003, si ricava che il patrimonio personale dei proprietari della TGI è assai modesto. Pertanto, è poco probabile che un'altra banca conceda un prestito ai coniugi Geiß al fine di consentire loro di rimborsare il saldo dell'importo corrispondente alla dispensa dal pagamento, valutabile (secondo la perizia Pfizenmayer 5 e tenuto conto del pagamento, il 16 dicembre 2002, di EUR 256 000, conformemente alle condizioni imposte per la sospensione iniziale) pari a EUR (...).

57.
    Per quanto riguarda i dubbi effettivamente formulati dalla Commissione in merito alla completezza di questa documentazione a causa, in particolare, del fatto che, alla luce della retribuzione percepita dal sig. Geiß dalla TGI dal 1994, sarebbe impossibile che quest'ultimo non si sia costituito un proprio patrimonio, basta constatare che l'esame di questa documentazione e delle spiegazioni del sig. Pfizenmayer che l'accompagnano nella sua perizia del 26 marzo 2003 non danno nessun motivo di mettere in dubbio l'affidabilità delle informazioni ricavabili da questa documentazione. E' chiaro che la retribuzione del sig. Geiß, paragonata alla retribuzione media degli amministratori di una società tedesca di dimensioni analoghe, è rimasta modesta. Il sig. Geiß, al pari degli altri amministratori della TGI, si è privato di alcuni introiti, quali il premio di Natale, per alleviare i problema di liquidità dell'impresa. Per quanto riguarda gli altri suoi redditi non derivanti dalla TGI, si tratta essenzialmente delle pensioni tedesche di vecchiaia che il sig. Geiß percepisce dalla Germania, il cui importo è relativamente basso. Gli estratti dei conti bancari dei coniugi Geiß per gli anni 1999-2002, e sino al 28 febbraio 2003, corroborano manifestamente l'argomento della richiedente, secondo il quale il patrimonio del proprietario della TGI è realmente limitato.

58.
    Alla luce di ciò, non spetta al giudice del procedimento sommario speculare sull'apparente incapacità dei coniugi Geiß di risparmiare importi più consistenti, a partire dal 1994, come vorrebbe la Commissione, vista l'insistenza di quest'ultima nel menzionare l'esistenza di disponibilità occulte appartenenti ai proprietari della TGI, soprattutto al sig. Geiß.

59.
    Peraltro, la semplice circostanza che non sembra che la TAB, nella sua lettera del 2 maggio 2003 (allegato 3 alla risposta ai quesiti), ritenga priva di valore la cauzione prestata dal sig. Geiß non dimostra assolutamente che quest'ultimo disponga di un patrimonio rilevante. Ciò dimostra verosimilmente la volontà di questa banca di insistere sulla responsabilità personale del sig. Geiß per il prestito della TAB.

60.
    Per quanto concerne il presunto obbligo di agire in giudizio contro il Land della Turingia per ottenere un risarcimento, su cui si fondano la Commissione e l'interveniente, occorre osservare che ciò presuppone l'esistenza di un diritto a favore della TGI ed un nesso diretto tra la sua eventuale violazione da parte del Land della Turingia e il costo delle spese anticipate dalla richiedente nel 1998. Secondo quest'ultima, ottenendo il prestito della TAB, essa ha spuntato il miglior compromesso possibile nelle circostanze difficilissime in cui si trovava nel 1998. Ad ogni modo, è lungi dall'esser certo che la presentazione di un ricorso del tipo di quello prospettato dalla Commissione e dall'interveniente, nella situazione di precarietà economica in cui la TGI si trova tutt'ora, basterebbe ad evitare il suo fallimento qualora la presente domanda fosse respinta. Infatti, il giudice del procedimento sommario ritiene poco probabile che un giudice tedesco, investito di una richiesta di rimborso di un prestito concesso dalla TAB, la sospenda o la respinga solamente a motivo di un possibile diritto di ritenzione, ex art. 273, n. 1, del codice civile tedesco, che la TGI potrebbe far valere sulla base del presunto obbligo del Land nei suoi confronti.

61.
    Di conseguenza, occorre giudicare soddisfatto nella fattispecie il requisito relativo all'urgenza. E' pertanto necessario ponderare tutti gli interessi in gioco.

Sulla ponderazione degli interessi

62.
    La richiedente invoca gli stessi interessi rilevanti nella causa T-198/01 R (v. punti 110 e 111 dell'ordinanza iniziale). A suo parere, poiché le circostanze di fatto non sono fondamentalmente mutate nel frattempo, la ponderazione degli interessi dovrebbe giungere al medesimo risultato. Riguardo all'interesse dell'interveniente, essa asserisce che quest'ultima aveva ottenuto sovvenzioni molto più rilevanti di quelle di cui la richiedente avrebbe eventualmente beneficiato, sia all'inizio degli anni '90, all'atto della privatizzazione della Jenaer Glaswerk, sia recentemente. A sostegno di quest'ultima affermazione, la TGI dichiara che l'interveniente ha ricevuto nel 2002 un aiuto pubblico da parte del Land della Turingia, pari a EUR 80 500 000, per l'installazione di una fabbrica nel detto Land.

63.
    In udienza, la richiedente, in seguito a un quesito formulato dal giudice del procedimento sommario, pur negando la necessità di un pagamento supplementare a favore della BvS, ha dichiarato di poter prendere in considerazione l'eventualità, in aggiunta al rimborso del saldo del prestito della TAB e tenuto conto degli sviluppi positivi della sua situazione economica nel 2002 e delle sue prospettive per il 2003, di pagare un importo supplementare di EUR 256 000 entro un termine ragionevole.

64.
    Nella sua risposta ai quesiti la richiedente conferma la detta possibilità. Alla luce dell'esame attualizzato dello stato delle sue finanze al 24 aprile 2003, essa prevede di disporre alla data del 31 dicembre 2003 di mezzi valutabili pari a EUR (...). Essa precisa che questa previsione tiene conto di un aggiustamento (ossia, per la precisione, del rinvio al 2004 della riparazione del tetto del quarto forno), di alcuni investimenti ritenuti necessari dalla perizia Pfizenmayer 5 e di un primo rimborso, previsto per il 31 dicembre 2003, di un importo di EUR (...), relativo al saldo del prezzo d'acquisto previsto dall'asset-deal 1. Pertanto, se dovesse pagare altri EUR 256 000 alla BvS, essa disporrebbe di una liquidità pari solo a EUR (...). Di conseguenza, il pagamento supplementare di un siffatto importo rappresenterebbe lo sforzo massimo concepibile, oltre il quale la richiedente correrebbe seri rischi di fallimento.

65.
    Nelle sue osservazioni supplementari la Commissione difende la posizione dalla medesima adottata in udienza, secondo la quale nel presente caso di specie non esisterebbe più nessuna circostanza eccezionale ai sensi del punto 116 dell'ordinanza iniziale. Essa sottolinea a tal riguardo il fatto che l'importo degli aiuti di cui trattasi nelle due cause considerate congiuntamente, tenuto conto degli interessi, è ora notevolmente più elevato rispetto al totale di DEM 67 425 000 (EUR 34 473 855) di aiuti ricevuti dalla TGI (ordinanza iniziale, punto 117), rispetto al 6% del detto totale preso in considerazione dal giudice del procedimento sommario nella citata ordinanza. Inoltre, dieci imprese presenti sul mercato della richiedente potrebbero profittare di un rimborso degli aiuti di cui trattasi. Infine, sostenuta dall'interveniente, essa precisa che quest'ultima, nel settore della produzione di merci concorrenti rispetto ai prodotti della TGI, sarebbe di dimensioni più o meno paragonabili alla richiedente.

66.
    E' convinzione del giudice del procedimento sommario, al pari di quanto esposto nei punti 115-117 dell'ordinanza iniziale, e alla luce delle previsioni economiche della TGI da ora al 31 dicembre 2003, che esistono parimenti circostanze eccezionali ed assolutamente specifiche nell'ambito della presente causa che giocano a favore di una proroga dei provvedimenti provvisori.

67.
    Questa conclusione non è assolutamente inficiata da una considerazione complessiva dell'importanza degli aiuti controversi nelle due cause, il cui importo resta molto basso rispetto al totale degli aiuti ricevuti dalla TGI, nei confronti dei quali nessuna obbiezione è stata sollevata dalla Commissione. Per quanto concerne la posizione dell'interveniente, benché sia esatto che il suo intervento ha potuto dimostrare con maggior precisione le dimensioni rispettive della Schott Glas e della TGI nell'ambito pertinente della vetreria, cionondimeno la prima fa parte di un gruppo che realizza un fatturato molto più elevato della richiedente. In considerazione delle condizioni di liquidità tuttora delicate della richiedente, è poco probabile che essa disponga di risorse che consentano ad essa di tenere un comportamento che possa eventualmente integrare gli estremi di una distorsione della concorrenza, come una politica dei prezzi aggressiva, alla medesima addebitata dalla Commissione e dall'interveniente. Inoltre, parrebbe che quest'ultima abbia potuto beneficiare assai di recente di una sovvenzione, a quanto sembra con l'approvazione della Commissione, per un importo assai rilevante, da parte del Land della Turingia, laddove gli aiuti controversi in questo procedimento e nella causa T-378/02 R risalgono al 1998.

68.
    Tuttavia, tenuto conto dell'interesse comunitario collegato al recupero effettivo degli aiuti di Stato, ivi compresi quelli relativi alla ristrutturazione, che sono, a priori, concessi alle imprese che si trovano in difficoltà economiche, non è giustificabile la concessione di una sospensione completa dell'esecuzione della decisione controversa sino all'emanazione della sentenza nella causa principale. In ultimo, la richiedente non si è opposta nella fattispecie a una siffatta limitazione. Così, essa propone, nella risposta ai quesiti formulati per iscritto, di produrre una nuova perizia particolareggiata, dopo il pagamento di un importo supplementare massimo di EUR 256 000 da adesso al 31 gennaio 2004, nella quale venga esaminata la possibilità, in funzione dello stato della sua liquidità in tale momento, di eseguire un altro versamento supplementare alla BvS.

69.
    Ne consegue che, alla luce delle circostanze particolarissime del caso di specie, la concessione di provvedimenti provvisori circoscritti è giustificata e risponde adeguatamente al bisogno di garantire una tutela giuridica provvisoria effettiva.

70.
    Fermo restando il rispetto dell'interesse generale a che un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune e del quale viene disposto il recupero sia recuperato non appena ciò sia possibile, occorre prorogare la sospensione dell'esecuzione dell'art. 2 della decisione controversa sino al 17 febbraio 2004.

71.
    La detta sospensione va subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: primo, le quattro condizioni imposte dal punto 2 del dispositivo dell'ordinanza emessa in data odierna nella causa T-378/02 R devono essere soddisfatte dalla richiedente, in particolare per quanto riguarda le date ivi indicate; secondo, la richiedente deve rimborsare alla BvS, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, un importo aggiuntivo pari a EUR 256 000 e deve depositare presso la cancelleria del Tribunale e presso la Commissione, entro il termine di una settimana dopo il detto rimborso, e comunque non oltre il 7 gennaio 2004, un giustificativo del detto rimborso; terzo, essa deve depositare presso la cancelleria del Tribunale e presso la Commissione, entro il 6 febbraio 2004, una perizia particolareggiata di un revisore sulla sua situazione economica al 31 dicembre 2003 e, in particolare, sull'importo supplementare che essa sia in grado di versare entro e non oltre il 30 giugno 2004, qualora la sentenza nella causa principale non venga pronunciata entro quest'ultima data.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)    E' sospesa l'esecuzione, fino al 17 febbraio 2004, dell'art. 2 della decisione della Commissione 12 giugno 2001, 2002/185/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH.

2)    La detta sospensione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: primo, le quattro condizioni imposte dal punto 2 del dispositivo dell'ordinanza emessa in data odierna nella causa T-378/02 R devono essere soddisfatte dalla richiedente, in particolare per quanto riguarda le date ivi indicate; secondo, la richiedente deve rimborsare alla Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, un importo aggiuntivo pari a EUR 256 000 e deve depositare presso la cancelleria del Tribunale e presso la Commissione, entro il termine di una settimana dopo il detto rimborso, e comunque non oltre il 7 gennaio 2004, un giustificativo del detto rimborso; terzo, essa deve depositare presso la cancelleria del Tribunale e presso la Commissione, entro il 6 febbraio 2004, una perizia particolareggiata di un revisore sulla sua situazione economica al 31 dicembre 2003 e, in particolare, sull'importo supplementare che essa sia in grado di versare entro e non oltre il 30 giugno 2004, qualora la sentenza nella causa principale non venga pronunciata entro quest'ultima data.

3)    Le spese, ivi comprese quelle della parte interveniente, sono riservate.

Lussemburgo, 1° agosto 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: il tedesco.


2: -    Dati riservati coperti da segreto.