Language of document : ECLI:EU:T:2004:147

Ordonnance du Tribunal

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
12 maggio 2004 (1)

«Procedimento sommario – Aiuti concessi dagli Stati – Obbligo di recupero – Fumus boni juris – Urgenza – Ponderazione degli interessi – Circostanze eccezionali»

Nel procedimento T-198/01 R [III],

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, con sede in Ilmenau (Germania), rappresentata inizialmente dagli avv.ti G. Schohe e C. Arhold, successivamente dagli avv.ti C. Arhold e N. Wimmer, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci e V. Kreuschitz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Schott Glas, con sede in Mayence (Germania), rappresentata dall'avv. U. Soltész,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di proroga della sospensione dell'esecuzione dell'art. 2 della decisione della Commissione 12 giugno 2001, 2002/185/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (GU 2002, L 62, pag. 30), disposta nel presente procedimento con le ordinanze del presidente del Tribunale 4 aprile 2002 e 1° agosto 2003,



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÁ EUROPEE,



ha emesso la seguente



Ordinanza




Fatti e procedimento

1
Il 12 giugno 2001 la Commissione ha adottato la decisione 2002/185/CE relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (GU 2002, L 62, pag. 30; in prosieguo: la «decisione controversa»). Avendo espressamente rinunciato in questa decisione ad esaminare tutti gli aiuti potenzialmente incompatibili con il mercato comune concessi alla Technische Glaswerke Ilmenau GmbH (in prosieguo: la «TGI» o la «ricorrente») e compresi nelle misure notificate dalla Repubblica federale di Germania il 1° dicembre 1998, la Commissione si è concentrata su una soltanto di tali misure, vale a dire la dispensa dal pagamento, per un ammontare di 4 milioni di marchi tedeschi (DEM) (EUR 2 045 168; in prosieguo: la «dispensa dal pagamento»), del prezzo d’acquisto dovuto dalla TGI al Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (Istituto federale per gli interventi speciali collegati alla riunificazione; in prosieguo: il «BvS») in base ad un accordo del 26 settembre 1994 [in prosieguo: l’«asset‑deal 1» (accordo di cessione di beni)].

2
Secondo la decisione controversa (art. 1), la concessione della dispensa dal pagamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, che non poteva formare oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE. La decisione controversa (art. 2) obbliga pertanto la Repubblica federale di Germania ad esigerne la restituzione.

3
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 agosto 2001 la ricorrente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione controversa.

4
Con lettera 17 settembre 2001 la Commissione ha respinto la domanda di sospensione del recupero dell’importo oggetto della dispensa dal pagamento, avanzata dal governo tedesco in una lettera del 23 agosto 2001.

5
Con lettera 2 ottobre 2001 la BvS ha inviato alla ricorrente copia della lettera della Commissione 17 settembre 2001 e le ha intimato di rimborsare entro il 15 ottobre 2001 la somma di DEM 4 830 481,10 (EUR 2 469 785,77 ), corrispondente all’ammontare dell’aiuto controverso maggiorato degli interessi. La BvS, prendendo atto del fatto che la ricorrente le aveva manifestato il suo intento di investire il Tribunale di una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, ha altresì precisato che, per evitare di pregiudicare l’esito di tale domanda, essa non avrebbe insistito per ottenere il rimborso dell’aiuto controverso prima che il giudice del procedimento sommario si fosse pronunciato.

6
Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2001 la ricorrente ha presentato una domanda, ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, diretta ad ottenere in via principale la sospensione dell’esecuzione dell’art. 2 della decisione controversa.

7
Con una prima ordinanza, in data 4 aprile 2002, resa nella presente causa T‑198/01 R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione (Racc. pag. II‑2153; in prosieguo: l’«ordinanza iniziale»), il presidente del Tribunale ha ordinato, ai sensi del punto 1 del dispositivo, la sospensione dell’esecuzione dell’art. 2 della decisione controversa sino al 17 febbraio 2003 (in prosieguo: la «sospensione iniziale»). Al punto 2 del detto dispositivo il presidente del Tribunale ha subordinato la sospensione concessa al rispetto da parte della ricorrente di tre condizioni.

8
Gli elementi di fatto essenziali della presente causa che hanno preceduto la presentazione della domanda di provvedimenti urgenti sono descritti nei punti 7‑21 dell’ordinanza iniziale. Una sintesi più dettagliata della decisione controversa figura inoltre ai punti 22-27 di questa stessa ordinanza. Il procedimento dinanzi al giudice del procedimento sommario che ha dato luogo all’ordinanza iniziale è descritto nei punti 36-47 di quest’ultima. L’ordinanza iniziale è stata confermata a seguito d’impugnazione con l’ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 2002, causa C-232/02 P(R), Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau (Racc. pag. I‑8977).

9
Con ordinanza 15 maggio 2002 del presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale, è stato ammesso nella presente causa l’intervento in via principale dell’impresa Schott Glas, a sostegno delle conclusioni dell’istituzione convenuta.

10
Il 2 ottobre 2002 la Commissione ha adottato, a seguito di un altro procedimento di indagine formale avviato con lettera 5 luglio 2001 ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, la decisione 2003/383/CE relativa all’aiuto di Stato C 44/01 (ex NN 147/98) al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore della TGI (GU 2003, L 140, pag. 30; in prosieguo: la «seconda decisione»). Nella seconda decisione, la Commissione, da un lato, ha considerato che la Repubblica federale di Germania aveva concesso alla ricorrente aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, comprendenti la novazione della garanzia bancaria relativa al saldo del prezzo d’acquisto stabilito con l’asset‑deal 1 e un prestito della Thüringer Aufbaubank (in prosieguo: la «TAB») pari a DEM 2 000 000 (EUR 1 015 677) e, dall’altro, ha obbligato la Repubblica federale di Germania a recuperare immediatamente l’ammontare di tali aiuti presso la ricorrente.

11
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2002 la ricorrente ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della seconda decisione, registrato con il numero T‑378/02. Inoltre, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 2003, la TGI ha chiesto la sospensione dell’esecuzione dell’art. 2 della seconda decisione. Con ordinanza 1° agosto 2003 resa nella detta causa T‑378/02 R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione (Racc. pag. II‑2921), il giudice del procedimento sommario ha sospeso l’esecuzione, sino al 31 ottobre 2003, dell’art. 2 della seconda decisione. La detta sospensione era subordinata a quattro condizioni.

12
La ricorrente inoltre, ritenendo di aver rispettato tutti gli obblighi ad essa incombenti ai sensi del punto 2 del dispositivo dell’ordinanza iniziale, ha presentato al presidente del Tribunale, con atto depositato il 17 febbraio 2003, una domanda diretta ad ottenere la proroga della sospensione iniziale sin quando il Tribunale non avesse definitivamente statuito sul ricorso principale.

13
Con ordinanza adottata il 1° agosto 2003 nella presente causa T‑198/01 R [II], Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione (non ancora pubblicata in Raccolta; in prosieguo: la «seconda ordinanza»), il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione dell’art. 2 della decisione controversa sino al 17 febbraio 2004 e subordinato tale sospensione a tre condizioni:

in primo luogo, il rispetto da parte della ricorrente delle quattro condizioni imposte dal punto 2 del dispositivo dell’ordinanza 1° agosto 2003, causa T‑378/02 R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione (in prosieguo: la «prima condizione»);

in secondo luogo, il rimborso alla BvS da parte della ricorrente, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, di un importo aggiuntivo pari a EUR 256 000 e il deposito nella cancelleria del Tribunale e presso la Commissione, nel termine di una settimana dal detto rimborso, e non oltre il 7 gennaio 2004, di un giustificativo del detto rimborso (in prosieguo: la «seconda condizione»);

in terzo luogo, il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria del Tribunale e presso la Commissione, entro il 6 febbraio 2004, di una perizia particolareggiata di un revisore sulla sua situazione economica al 31 dicembre 2003 e, in particolare, sull’importo supplementare che essa sarebbe in grado di versare entro e non oltre il 30 giugno 2004, qualora la sentenza nella causa principale non venisse pronunciata entro quest’ultima data (in prosieguo: la «terza condizione»).

14
Con riferimento, anzitutto, alla prima condizione, con lettera 15 settembre 2003, registrata nella cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2003, la ricorrente ha depositato un’attestazione della TAB indicante il rimborso del proprio debito a quest’ultima. Inoltre, con lettera 16 ottobre 2003, registrata il giorno successivo nella cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha depositato documenti che indicavano, da un lato, che l’ipoteca di primo grado a favore della TAB sul quarto forno era stata estinta e sottoscritta nuovamente in favore della BvS al fine di garantire il diritto di quest’ultima a vedersi rimborsato il saldo del prezzo di vendita dell’asset‑deal 1 e, dall’altro, che il sig. Geiß aveva prestato a favore della BvS per il saldo del prezzo dell’asseT‑deal 1 una garanzia simile alla garanzia personale e solidale dallo stesso prestata il 3 marzo 1998 per il rimborso del prestito della TAB.

15
Con riferimento inoltre alla seconda condizione, con lettera 22 dicembre 2003, registrata il giorno successivo nella cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha depositato documenti che certificavano che, il 16 dicembre 2003, essa aveva trasferito alla BvS un importo pari a EUR 256 000.

16
Infine, riguardo alla terza condizione, con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2004, la ricorrente ha domandato che il termine finale per il deposito della perizia dettagliata di un revisore sulla sua situazione economica al 31 dicembre 2003 fosse spostato al 13 febbraio 2004. Il 28 gennaio 2004 il Presidente del Tribunale ha accolto tale domanda.

17
Con lettera 12 febbraio 2004, registrata il giorno successivo nella cancelleria del Tribunale, la TGI ha depositato una perizia prodotta dalla società di revisione Pfizenmayer & Birkel, in data 10 febbraio 2004, sulla situazione economica della ricorrente al 31 dicembre 2003 (in prosieguo: la «perizia Pfizenmayer 6»). Con lettera registrata in cancelleria il 17 febbraio 2004, la ricorrente ha presentato, nei confronti dell’interveniente, una domanda ai sensi dell’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale riguardante il trattamento riservato di alcune informazioni contenute nella sua lettera e nella perizia Pfizenmayer 6.

18
La ricorrente, ritenendo (in virtù dei fatti riassunti nei precedenti punti 14-17) di aver rispettato tutti gli obblighi ad essa incombenti ai sensi del punto 2 del dispositivo della seconda ordinanza, con atto depositato il 17 febbraio 2004 ha presentato una domanda al presidente del Tribunale diretta ad ottenere la proroga della sospensione della decisione controversa sino a quando il Tribunale non si fosse definitivamente pronunciato sul ricorso principale (in prosieguo: la «domanda di proroga»).

19
Il 27 febbraio 2004 e il 1° marzo 2004 la Schott Glas e la Commissione hanno rispettivamente presentato le loro osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti.

20
Con ordinanza 3 marzo 2004, adottata ai sensi dell’art. 105, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale ha ordinato la proroga temporanea della sospensione dell’esecuzione della decisione controversa sino alla pronuncia sulla domanda di proroga.

21
Su invito del giudice del procedimento sommario la ricorrente ha depositato, il 24 marzo 2004, le sue osservazioni scritte a seguito delle osservazioni della Commissione del 1° marzo 2004.

22
Il 6 aprile 2004 la Commissione ha depositato osservazioni scritte a seguito delle osservazioni della ricorrente del 24 marzo 2004. La Schott Glas, da parte sua, non ha presentato osservazioni.


Conclusioni delle parti

23
La ricorrente chiede che il giudice del procedimento sommario voglia:

sospendere l’esecuzione dell’art. 2 della decisione controversa sino alla pronuncia definitiva nel merito o, in subordine, sino al 30 giugno 2004;

condannare la convenuta alle spese.

24
La Commissione, sostenuta dalla Schott Glas, chiede che il giudice del procedimento sommario voglia:

respingere la domanda di proroga della sospensione dell’esecuzione della decisione controversa;

condannare la ricorrente alle spese.


In diritto

25
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

26
L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che una domanda di provvedimenti urgenti deve specificare i motivi dell’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni juris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Tali condizioni sono cumulative, così che una domanda di sospensione dell’esecuzione dev’essere respinta qualora una di esse non sia soddisfatta (ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30; ordinanza del presidente del Tribunale 8 dicembre 2000, causa T‑237/99 R, BP Nederland e a./Commissione, Racc. pag. II‑3849, punto 34). Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I‑1461, punto 73, e ordinanza iniziale, punto 50).

27
Dato che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie per statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori, non occorre sentire le loro osservazioni orali.

Sulle domande di trattamento riservato del 17 febbraio, dell’11 e del 25 marzo 2004

28
Con lettere registrate nella cancelleria del Tribunale in data 17 febbraio, 11 e 25 marzo 2004, la ricorrente ha presentato nei confronti dell’interveniente, domande ai sensi dell’art. 116, n. 2 del regolamento di procedura riguardanti il trattamento riservato di alcune informazioni contenute rispettivamente nella sua domanda di provvedimenti urgenti, nelle osservazioni della Commissione del 1° marzo 2004 e nelle proprie osservazioni del 24 marzo 2004. Essa ha altresì depositato una versione non riservata di tali documenti. A seguito della notifica all’interveniente, ad opera della cancelleria del Tribunale, di tali versioni non riservate, quest’ultima non ha effettuato obiezioni od osservazioni al riguardo.

29
Il giudice del procedimento sommario ritiene che, tenuto conto dell’assenza di obiezioni dell’interveniente, le domande di trattamento riservato del 17 febbraio, dell’11 e del 25 marzo 2004 possano essere accettate, salve le parti che riguardano gli importi già rimborsati dalla ricorrente alla BvS in esecuzione dell’ordinanza iniziale e della seconda ordinanza. I detti importi sono infatti di pubblico dominio, tenuto conto della pubblicazione di tali due ordinanze nella Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado e/o della loro diffusione sul sito Internet dell’istituzione.

Sul fumus boni juris

Argomenti delle parti

30
Nella sua domanda di provvedimenti urgenti, la ricorrente ritiene in sostanza che, con riferimento al fumus boni juris, non vi sia alcuna ragione per discostarsi dalla valutazione effettuata al riguardo dal giudice del procedimento sommario nell’ordinanza iniziale e nella seconda ordinanza.

31
La Commissione, da parte sua, ritiene che riguardo al trattamento della domanda di proroga il giudice del procedimento sommario non possa basarsi sulla valutazione del fumus boni juris effettuata nell’ordinanza iniziale e nella seconda ordinanza. Infatti tale valutazione sarebbe fondata sulla considerazione per la quale i motivi primo e terzo sollevati dalla ricorrente non sono manifestamente infondati. Orbene, da un lato, la valutazione del presidente del Tribunale riguardante il terzo motivo sarebbe stata respinta dal presidente della Corte nella sua ordinanza emanata a seguito di impugnazione dell’ordinanza iniziale (ordinanza Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, precedente punto 8, punto 76). Dall’altro, con riferimento al primo motivo, la ricorrente avrebbe prodotto nell’ambito della causa principale la «convenzione sull’adeguamento dei contratti di privatizzazione (contratto I e contratto II) tra la BvS e la TGI». Orbene, tale convenzione dimostrerebbe che la dispensa dal pagamento del prezzo d’acquisto da parte della BvS non costituiva un adeguamento del contratto di privatizzazione a causa del venir meno di una condizione essenziale del contratto, ma un aiuto nuovo, che anche la ricorrente avrebbe sempre considerato come tale.

32
Nelle sue osservazioni del 24 marzo 2004 la ricorrente risponde in particolare a tali argomenti che la notifica di una misura alla Commissione non costituisce riconoscimento della sua qualificazione come aiuto di Stato.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

33
Nell’ordinanza iniziale il giudice del procedimento sommario ha ritenuto che il primo motivo sollevato dalla ricorrente nel suo ricorso principale non potesse, a prima vista, essere respinto (ordinanza iniziale, punti 74-79). Tale valutazione è stata confermata dal presidente della Corte nell’ordinanza Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, di cui al precedente punto 8 (punti 63-69 e 78 della detta ordinanza).

34
La Commissione sostiene tuttavia che, con riferimento al primo motivo sollevato dalla ricorrente, la condizione relativa al fumus boni juris viene ormai meno in ragione di elementi prodotti dalla ricorrente il 12 settembre 2003 nell’ambito del ricorso principale, in risposta ad un invito del Tribunale, vale a dire successivamente alla seconda ordinanza. Occorre dunque accertare se, come sostiene la Commissione, la valutazione del giudice del procedimento sommario relativa al primo motivo nell’ordinanza iniziale e nella seconda ordinanza possa essere ribadita nell’ambito della presente ordinanza.

35
Al riguardo occorre ricordare che la posizione del giudice del procedimento sommario nell’ambito dell’ordinanza iniziale si basa in particolare su alcune valutazioni provvisorie circa l’assenza di contestazione da parte della Commissione, nella decisione controversa, dell’esistenza di una promessa del Land della Turingia che potrebbe essere rientrata in un regime di aiuti approvato (punti 75-78 dell’ordinanza iniziale).

36
Orbene, la Commissione sostiene che in base alla «convenzione sull’adeguamento dei contratti di privatizzazione (contratto I e contratto II) tra la BvS e la TGI» sembra che la dispensa dal prezzo di acquisto di cui trattasi non integrasse un adeguamento del contratto di privatizzazione a causa del venir meno di una condizione essenziale del contratto, ma un aiuto nuovo che la ricorrente ha sempre considerato come tale. La Commissione si basa in particolare su una clausola formulata come segue:

«Le parti sono consapevoli che la dispensa dal prezzo di acquisto di DEM 4 milioni, la novazione della garanzia per l’ultima parte del prezzo d’acquisto per un ammontare di DEM 1,8 milioni e la concessione del prestito della TAB a concorrenza di DEM 2 milioni devono essere notificate alla Commissione europea. Il procedimento in parola è stato avviato dalla BvS il 3 dicembre 1998, con la necessaria cooperazione delle parti, e la BvS veglierà sul suo ulteriore sviluppo».

37
Tuttavia, l’esistenza di tale clausola non rimette affatto in discussione l’osservazione del giudice del procedimento sommario, al punto 75 dell’ordinanza iniziale, secondo la quale la Commissione, al punto 82 della decisione controversa, non ha preso in considerazione la rottura dell’asserita promessa e le sue conseguenze e, pertanto, non ha apparentemente contestato l’esistenza di detta promessa.

38
Inoltre, la clausola considerata dalla Commissione non consente, in tale fase, né di escludere la possibilità che la promessa citata dalla ricorrente sia realmente esistita né, a maggior ragione, di considerare manifestamente infondata l’argomentazione della ricorrente secondo la quale l’aiuto controverso non costituisce un aiuto nuovo. Infatti la sola circostanza che la clausola di cui trattasi non contenga un riferimento preciso ad una promessa non basta, prima facie, a dimostrare che la detta promessa non sia stata altrimenti consentita . La soluzione di tale contestata questione di fatto spetterà, se del caso, al giudice del merito.

39
In tale fase, sulla base delle informazioni prodotte dinanzi al giudice del procedimento sommario, gli argomenti presentati dalla Commissione non consentono quindi di modificare la valutazione effettuata, nell’ordinanza iniziale e nella seconda ordinanza, concernente il primo motivo. Quest’ultimo non può quindi nemmeno in questa sede essere considerato manifestamente infondato. La condizione relativa al fumus boni juris resta pertanto soddisfatta senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri motivi del ricorso principale.

Sull’urgenza

Argomenti delle parti

40
Nella sua domanda di provvedimenti urgenti e nelle sue osservazioni del 24 marzo 2004, la ricorrente sostiene in sostanza che, con riferimento all’urgenza di ordinare provvedimenti provvisori, gli argomenti dalla stessa precedentemente presentati in tale causa restano validi. Come risulterebbe dalla perizia Pfizenmayer 6, nonostante la positiva evoluzione della situazione economica della TGI, il cui fatturato sarebbe aumentato dello (…) (2)  % nel 2003, sarebbe accertato che essa non potrebbe rimborsare l’aiuto controverso senza fallire. La TGI aggiunge che, tenuto conto, da un lato, del rimborso anticipato del prestito alla TAB e del pagamento eccezionale a favore della BvS richiesti nell’ordinanza iniziale e nella seconda ordinanza, e, dall’altro, della brusca ed improvvisa caduta del dollaro, le liquidità a sua disposizione al 31 dicembre 2003 erano quasi interamente esaurite.

41
La Commissione, per contro, pone in rilievo nelle sue osservazioni scritte diversi elementi diretti a dimostrare che la situazione economica della ricorrente è molto difficile e che essa dunque fallirebbe in ogni caso.

42
In primo luogo la Commissione constata che, secondo la stessa perizia Pfizenmayer 6 la liquidità dell’impresa si trova in una situazione critica e di gravità tale che l’impresa non sarebbe ancora una volta in grado di pagare nuovamente l’importo precedentemente versato in esecuzione delle condizioni stabilite nell’ordinanza iniziale e nella seconda ordinanza.

43
In secondo luogo la perizia Pfizenmayer 6 non indicherebbe la provenienza dei fondi indispensabili agli investimenti dei quali la ricorrente dichiara ormai impossibile il differimento.

44
In terzo luogo, la perizia Pfizenmayer 6, da un lato, considererebbe in modo non realistico che i fornitori della ricorrente le concederebbero dilazioni di pagamento e, dall’altro, non indicherebbe le ragioni per le quali la ricorrente sarebbe in grado di dominare le conseguenze della caduta del dollaro che ha contribuito al sorgere delle sue difficoltà.

45
La Commissione ritiene inoltre che questi stessi elementi dimostrano che il sig. Pfizenmayer non può essere considerato come un esperto obiettivo e imparziale.

46
Nelle sue osservazioni il sig. Schott Glas rileva, in sostanza, che le condizioni della ricorrente sono più critiche che mai.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

47
Occorre anzitutto ribadire le valutazioni che figurano nei punti 96-99 dell’ordinanza iniziale.

48
Inoltre occorre constatare che, secondo la perizia Pfizenmayer 6, anche se la situazione economica della ricorrente resta difficile, essa tende comunque a migliorare.

49
Sembrerebbe così in primo luogo che anche se la situazione della TGI, in miglioramento, resta difficile, tenuto conto in particolare della diminuzione delle sue risorse disponibili, non sia comunque possibile affermare con sufficiente veridicità che essa rischia in ogni caso di fallire prima della pronuncia della sentenza nella causa principale. In particolare, risulta che il suo fatturato sia aumentato nell’anno 2003 e che il livello delle sue liquidità disponibili, che resta ancora positivo, dovrebbe leggermente crescere da oggi al 30 giugno 2004. Orbene, poiché l’udienza nella causa principale ha avuto luogo l’11 dicembre 2003, la pronuncia della sentenza sul merito è ora molto vicina. Sembra dunque poco probabile che, in un lasso di tempo così breve, la situazione della ricorrente possa deteriorarsi al punto che essa debba essere dichiarata insolvente.

50
In secondo luogo, dalla perizia Pfizenmayer 6 risulta che nell’ipotesi in cui la ricorrente dovesse rimborsare le somme reclamate dalla BvS e ad essa non ancora restituite, la sua situazione economica potrebbe immediatamente aggravarsi fino a farla dichiarare insolvente.

51
In particolare dalla perizia Pfizenmayer 6 risulta che le risorse della ricorrente disponibili al 31 dicembre 2003 ammontavano a EUR (…) e che i livelli di liquidità in contanti e a breve termine della TGI, anche se non potevano essere valutati e soppesati con precisione, rimanevano complessivamente bassi, benché positivi. Le liquidità previste per il 30 giugno 2004, che sono nell’ordine di EUR (…) , sono altresì scarse. Infine, sembra che il rischio d’insolvenza possa verificarsi anche nell’ipotesi in cui la TGI non intraprendesse alcuni investimenti importanti e, in particolare, la ricostruzione del quarto forno.

52
Infine, il giudice del procedimento sommario ritiene che le affermazioni della Commissione circa la mancanza di obiettività e circa le imprecisioni della perizia Pfizenmayer 6 si fondino in parte su interpretazioni soggettive o abusive della detta perizia e siano in ogni caso insufficienti ad alterare la veridicità delle constatazioni effettuate ai precedenti punti 48-51.

53
Tenuto conto di quanto precede, la ricorrente ha potuto dimostrare con sufficiente fondamento, da un lato, che essa sopravviverà economicamente almeno sino alla sentenza della causa principale e, dall’altro, che l’immediata esecuzione della decisione controversa metterebbe in pericolo entro breve, se non immediatamente, la sua esistenza.

54
Conseguentemente, la condizione relativa all’urgenza è nel caso di specie soddisfatta. È pertanto necessario ponderare tutti gli interessi in gioco.

Sulla ponderazione degli interessi

Argomenti delle parti

55
Nella sua domanda di provvedimenti urgenti e nelle sue osservazioni del 24 marzo 2004, la ricorrente richiama gli stessi interessi avanzati nella sua prima domanda di provvedimenti urgenti (punti 110 e 111 dell’ordinanza iniziale). Essa sottolinea che due ulteriori elementi depongono a favore di una proroga della sospensione dell’esecuzione della decisione controversa senza particolari condizioni.

56
In primo luogo, poiché l’udienza nella causa principale ha avuto luogo l’11 dicembre 2003, una proroga della sospensione si limiterebbe ad un periodo breve. In secondo luogo, i pagamenti eccezionali resi necessari per rispettare le condizioni poste dal presidente del Tribunale avrebbero reso impossibile la costituzione da parte della ricorrente di riserve di liquidità. Tenuto conto della necessità di ricostruire il quarto forno, la ricorrente non sarebbe più in grado di procedere ad un pagamento ulteriore.

57
Nelle sue osservazioni la Commissione considera che la situazione nel presente procedimento non pone affatto in rilievo circostanze eccezionali e altamente specifiche che possano deporre a favore della concessione di provvedimenti provvisori.

58
In primo luogo, come constaterebbe la decisione controversa, dieci imprese sarebbero presenti sul mercato nel quale la ricorrente è attiva e potrebbero quindi beneficiare di un rimborso delle somme controverse. Inoltre, sarebbe accertato che il rimborso degli aiuti controversi non rafforzerebbe per nulla la posizione dominante della Schott Glas, che peraltro non dominerebbe il mercato di cui trattasi.

59
In secondo luogo, la Commissione rimette in discussione la valutazione effettuata dal giudice del procedimento sommario nella seconda ordinanza. Anzitutto la seconda ordinanza si allontanerebbe dall’ordinanza iniziale, limitandosi a rilevare che la Schott Glas gode di un fatturato molto più elevato di quello della ricorrente, mentre da parte sua l’ordinanza iniziale si baserebbe, secondo la Commissione, su un rafforzamento della posizione dominante della Schott Glas, che non era in ogni caso pertinente nella fattispecie. Inoltre la seconda ordinanza non spiegherebbe il motivo per il quale il fatturato della Schott Glas costituisca un criterio pertinente nell’ambito della ponderazione degli interessi. Qualora tale fatturato debba essere letto nel senso che la Schott Glas può ottenere dalla sua società controllante fondi pressoché illimitati per compensare le sue eventuali perdite, la posizione del giudice del procedimento sommario sarebbe contraria alla giurisprudenza (sentenze della Corte 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑1433, punto 21, e causa C-305/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑1603, punto 23).

60
In terzo luogo, la seconda ordinanza non terrebbe conto della situazione degli otto concorrenti della TGI e della Schott Glas nominati nella decisione controversa.

61
Infine, in quarto luogo, la seconda ordinanza si baserebbe su constatazioni di fatto errate dal momento che essa avrebbe constatato che la Schott Glas ha apparentemente ricevuto aiuti importanti da parte del Land della Turingia. Infatti la decisione cui il Tribunale si riferirebbe riguarderebbe un’impresa che non è né l’interveniente né la società controllante quest’ultima.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

62
Il giudice del procedimento sommario, come nelle considerazioni di cui ai punti 115-117 dell’ordinanza iniziale e ai punti 66 e 67 della seconda ordinanza, ritiene che esistano comunque circostanze eccezionali e molto specifiche nel caso di specie che depongono a favore di una proroga delle misure provvisorie.

63
In primo luogo, occorre constatare che, nelle sue osservazioni sulla ponderazione degli interessi, la Commissione si limita in sostanza a criticare la valutazione effettuata dal giudice del procedimento sommario nella seconda ordinanza, contro la quale essa non ha proposto impugnazione, senza invocare tuttavia un mutamento di circostanze che potesse giustificare una modifica della detta valutazione da parte del giudice del procedimento sommario.

64
In secondo luogo, in ogni caso, le argomentazioni della Commissione non consentono di inficiare la constatazione, già effettuata al punto 117 dell’ordinanza iniziale e al punto 67 della seconda ordinanza, secondo la quale, tenuto conto delle circostanze particolarissime del caso di specie, e, specificamente, dell’importo molto contenuto dell’aiuto controverso in relazione all’importo complessivo degli aiuti concessi alla ricorrente, non è realistico ritenere che il rimborso immediato del detto aiuto consenta di ristabilire una situazione di concorrenza specifica esistente anteriormente sul mercato o sui mercati del vetro di cui trattasi. Queste stesse argomentazioni non consentono inoltre di rimettere in discussione il fatto che il fatturato della Schott Glas, che è molto più elevato di quello della ricorrente, le impedisce di subire un danno grave risultante dalla concessione di provvedimenti provvisori. Inoltre, com’è già stato constatato al punto 67 della seconda ordinanza, resta comunque molto poco probabile che la TGI, tenuto conto della sua situazione finanziaria, possa adottare comportamenti che diano luogo ad una distorsione della concorrenza, tale da colpire sia la Schott Glas sia le altre concorrenti della TGI.

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Infine, in terzo luogo, occorre tener conto, nell’ambito specifico della presente ordinanza, del fatto che la pronuncia della sentenza nella causa principale è oramai imminente. Conseguentemente, anche supponendo che una sospensione dell’esecuzione della decisione controversa possa, tenuto conto del mantenimento della TGI sul mercato o sui mercati del vetro di cui trattasi, comportare determinate distorsioni di concorrenza o pregiudicare altri interessi presenti, tali effetti si produrrebbero in un periodo ormai molto limitato.

66
Ne consegue che la concessione di provvedimenti provvisori, nelle particolarissime circostanze del caso di specie, è giustificata e risponde in maniera adeguata alla necessità di garantire una protezione giuridica provvisoria effettiva. Inoltre, tenuto conto della data molto vicina della pronuncia della sentenza nella causa principale, non è necessario subordinare tale sospensione a condizioni particolari o limitarne la durata.


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



così provvede:

1)
È sospesa l’esecuzione, sino alla pronuncia della sentenza nella causa principale, dell’art. 2 della decisione della Commissione 12 giugno 2001, 2002/185/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore della Technische Glaswerke Ilmenau GmbH.

2)
Le spese, comprese quelle dell’interveniente, sono riservate.

Lussemburgo, 12 maggio 2004

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1
Lingua processuale: il tedesco.


2
− Dato riservato occultato.