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Comunicazione sulla GU

 

     SENTENZA DEL TRIBUNALE

     30 settembre 2003

nella causa T-196/01: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis contro Commissione delle Comunità europee(1)

    ("FEAOG ( Soppressione di un contributo finanziario ( Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ( Errore di valutazione ( Principio di proporzionalità ( Termine ragionevole ( Motivazione")

    (Lingua processuale: il greco)

Nella causa T-196/01, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, con sede in Salonicco (Grecia), rappresentata dall'avv. D. Nikopoulos, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signora M. Condou-Durande), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 8 giugno 2001, C(2001) 1284, relativa alla soppressione del contributo concesso al laboratorio di genetica forestale e di miglioramento delle specie forestali dell'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Università aristotelica di Salonicco) con la decisione della Commissione 25 settembre 1996 C(1996) 2542, relativa alla concessione di un contributo del FEAOG ( Sezione orientamento, in base al regolamento (CEE) del Consiglio n. 4456/88, nell'ambito del progetto n. 93.EL.06.023 dal titolo "Progetto pilota sul rimboschimento rapido degli spazi forestali devastati dagli incendi in Grecia", il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)La decisione della Commissione 8 giugno 2001, C(2001) 1284, relativa alla soppressione del contributo concesso al laboratorio di genetica forestale e di miglioramento delle specie di piante legnose, appartenente all'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Università aristotelica di Salonicco), con la decisione della Commissione 25 settembre 1996, C(96) 2542, relativa alla concessione di un contributo del FEAOG ( Sezione orientamento, in base al regolamento (CEE) del Consiglio n. 4256/88, nell'ambito di un progetto n. 93.EL.06.023 dal titolo "Progetto pilota sul rimboschimento rapido degli spazi forestali devastati dagli incendi in Grecia", è annullata.

2)Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

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1 - GU C 289 del 13.10.2001