Language of document : ECLI:EU:T:2004:147

Causa T-198/01 R [III]

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH

contro

Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Aiuti concessi dagli Stati — Obbligo di recupero — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi — Circostanze eccezionali»

Massime dell’ordinanza

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — «Fumus boni iuris» — Urgenza — Carattere cumulativo — Ponderazione dell’insieme degli interessi in causa

(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che una domanda di provvedimenti urgenti deve specificare i motivi dell’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Tali condizioni sono cumulative, cosicché una domanda di sospensione dell’esecuzione deve essere respinta qualora una di esse non sia soddisfatta. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.

(v. punto 26)