Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2024 – Mostovdrev / Consiglio
(Causa T-259/22)1
(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Divieti vertenti sull’importazione, l’acquisto, il trasporto e la fornitura dei prodotti e dei servizi nel settore dei prodotti legnosi provenienti dalla Bielorussia – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Sviamento di potere – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa»)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: AAT Mostovdrev (Mosty, Bielorussia) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Rebasti e A. Boggio-Tomasaz, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. Carpus Carcea e J. Norris, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2022, L 67, pag. 103), e, dall’altro, del regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2022, L 67, pag. 1), nella parte in cui la riguardano.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La AAT Mostovdrev è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.
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1 GU C 257 del 4.7.2022.