Language of document : ECLI:EU:T:2010:396

Causa T‑97/08

KUKA Roboter GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario consistente in una tonalità di arancione — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Legittimità della decisione di una commissione di ricorso — Contestazione mediante deduzione di fatti nuovi — Presupposto di ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Segni idonei a costituire un marchio — Colori o combinazioni cromatiche — Presupposto — Carattere distintivo — Presa in considerazione dell’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 4)

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

4.      Ricorso di annullamento — Motivi di ricorso — Sviamento di potere — Nozione

1.      La legittimità di una decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) potrebbe essere messa in discussione sollevando fatti nuovi dinanzi al Tribunale solo se fosse dimostrato che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione d’ufficio tali fatti durante il procedimento amministrativo, prima di adottare qualsiasi decisione nel caso di specie.

(v. punto 11)

2.      Nel caso di un colore, l’esistenza di un carattere distintivo anteriormente a qualsiasi uso potrebbe ipotizzarsi solamente in circostanze eccezionali, segnatamente quando il numero dei prodotti o servizi per i quali venga richiesta la registrazione del marchio risulti molto limitato ed il mercato pertinente molto specifico.

Giacché il diritto di marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato stabilito dal Trattato, i diritti e le facoltà che il marchio conferisce al rispettivo titolare devono essere esaminati in funzione di tale obiettivo. Orbene, tenuto conto della circostanza che il marchio registrato conferisce al suo titolare, per prodotti o servizi determinati, un diritto esclusivo che gli consente di monopolizzare il segno registrato come marchio senza limiti di tempo, la possibilità di registrare un marchio può essere oggetto di restrizioni per motivi di interesse pubblico. A questo proposito, dal numero ridotto di colori effettivamente disponibili deriva che un numero esiguo di registrazioni come marchi per determinati prodotti o servizi potrebbe esaurire tutta la gamma di colori disponibili. Un monopolio così esteso non sarebbe compatibile con un sistema di concorrenza non falsato, soprattutto in quanto rischierebbe di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico. Nell’ambito del diritto dei marchi deve essere quindi riconosciuto un interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.

(v. punti 33‑35)

3.      Risulta privo di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il segno costituito da una tonalità di arancione, la cui registrazione è chiesta per «robot a braccia articolate per manipolazione, trattamento e saldatura, ad eccezione dei robot per camere asettiche, dei robot medici e dei robot per verniciatura; pezzi di ricambio dei prodotti sopraelencati», di cui alla classe 7 ai sensi dell’Accordo di Nizza.

L’imperativo di disponibilità dei colori, che influisce sull’interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del suddetto regolamento, tende a costituire, salvo circostanze eccezionali, un ostacolo alla registrazione di un marchio costituito da un colore. Non sono stati presentati elementi che consentano di supporre che si siano verificate circostanze eccezionali e, in particolare, che il numero dei prodotti per cui il marchio è richiesto sia così limitato e che il mercato pertinente sia così specifico che, per un verso, un colore sarebbe idoneo di per sé ad indicare l’origine commerciale dei prodotti che riveste e che, per altro verso, la sua monopolizzazione non creerebbe un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore del titolare del marchio, contrario all’interesse pubblico.

Le specificità del settore in esame, attinenti in particolare al fatto che i robot designati dal marchio richiesto costituirebbero prodotti estremamente specifici, che sarebbero beni di investimento di lunga durata, costosi, impiegati per operazioni altamente specializzate e che l’acquisto di un robot richiederebbe all’acquirente importanti lavori di adattamento, non modificano la circostanza secondo cui è normale, nel settore dei prodotti di cui trattasi, che essi siano disponibili nei colori più vari. Il richiedente stesso sostiene a tale proposito che i clienti sceglierebbero i colori dei prodotti al momento dell’ordinativo. Si deve quindi necessariamente considerare che nel settore interessato il pubblico di professionisti particolarmente attento è normalmente confrontato ai prodotti di cui trattasi in colori diversi, senza che questi ultimi siano percepiti come un’indicazione dell’origine commerciale di detti prodotti.

(v. punti 39, 44, 46-47)

4.      La nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa nel diritto dell’Unione e riguarda la situazione in cui un’autorità amministrativa esercita i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati.

(v. punto 65)