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Ricorso proposto il 22 febbraio 2008 - Centre de coordination Carrefour / Commissione

(Causa T-94/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre de coordination Carrefour SNC (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: X. Clarebout e K. Platteau, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione impugnata in quanto non prevede un periodo transitorio come richiesto dalla sentenza Forum 187 1;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione 17 febbraio 2003, 2003/755/CE, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno il regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio 2. Tale decisione è stata annullata dalla sentenza della Corte 22 giugno 2006 3 (in prosieguo: "la sentenza Belgio e Forum 187/Commissione") in quanto non prevedeva misure transitorie per taluni centri di coordinamento la cui domanda di beneficiare del regime in questione era pendente alla data di notifica di tale decisione, o la cui autorizzazione scadeva contemporaneamente o poco dopo la notifica di questa. Il ricorrente nel presente ricorso faceva parte dei centri di coordinamento cui si riferisce il dispositivo in questione della sentenza.

Il 13 novembre 2007, la Commissione ha adottato una nuova C(2007) 5416 def., con la quale ha modificato la decisione 2003/757/CE dichiarando incompatibile con il mercato interno la legge belga adottata in seguito alla sentenza Belgio e Forum 187/Commissione e volta a consentire la proroga fino alla fine del 2010 del periodo transitorio durante il quale i centri interessati da tale sentenza potevano beneficiare del regime. La decisione C(2007) 5416 def. prevedeva anche che tale periodo transitorio scadesse il 31 dicembre 2005. Si tratta della decisione impugnata nell'ambito del presente ricorso.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

In via principale, il ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola il principio di uguaglianza nonché l'obbligo della Commissione di attuare i provvedimenti di cui alla sentenza Belgio e Forum 187/Commissione, per il fatto che non pone termine all'illegalità sollevata da tale sentenza in quanto il periodo transitorio accordato al ricorrente sarebbe molto più breve di quello accordato a centri che si trovano in una situazione analoga secondo l'indicazione della Corte. Il ricorrente sostiene che avrebbe dovuto beneficiare di un periodo transitorio con scadenza 31 dicembre 2010.

In subordine, il ricorrente deduce un motivo relativo alla violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento in quanto la decisione impugnata stabilisce un periodo transitorio limitato al 31 dicembre 2005, il che ha effetto retroattivo e comporta che il ricorrente non ha potuto adottare tempestivamente le disposizioni necessarie per adeguarsi al cambiamento di regime prima di tale data. Su questa base, e in subordine, il ricorrente pretende di poter beneficiare di un periodo transitorio con scadenza non prima del 31 dicembre 2009.

In ulteriore subordine, il ricorrente solleva un motivo relativo alla violazione del principio di uguaglianza poiché la decisione impugnata lo tratterebbe differentemente rispetto ai quattro centri di coordinamento che si trovavano, al momento della prima decisione 2003/757/CE, in una situazione identica ma che hanno ottenuto un rinnovo della loro autorizzazione per un periodo illimitato. In base a tale motivo, e in ulteriore subordine, il ricorrente fa valere che avrebbe dovuto beneficiare di un periodo transitorio con scadenza non prima del 31 dicembre 2006.

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1 - Sentenza della Corte 22 giugno 2006, cause reunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I-5479

2 - GU L 282, pag. 25, versione rettificata GU 2003 L 285, pag. 52

3 - Cfr. nota 1.