Language of document : ECLI:EU:F:2009:48

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

18 maggio 2009

Cause riunite F‑138/06 e F‑37/08

Herbert Meister

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporti informativi 2001/2002, 2003/2004 e 2004/2005 – Redazione tardiva – Competenza – Dialogo – Promozione – Punti di promozione – Molestie psicologiche – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto: Ricorsi, proposti ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con i quali il sig. Meister chiede, sostanzialmente, in primo luogo, l’annullamento dei suoi rapporti informativi redatti per i periodi 1° aprile 2001 ‑ 31 dicembre 2002, 1° gennaio 2003 ‑ 30 settembre 2004 e 1° ottobre 2004 ‑ 30 settembre 2005, in secondo luogo, l’annullamento delle decisioni recanti attribuzione dei punti di promozione per gli esercizi di promozione 2006 e 2007, in terzo luogo, l’annullamento della decisione con cui è stata respinta la sua domanda di assistenza ai sensi dell’art. 24 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, nella sua versione risultante dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che lo modifica (GU L 124, pag. 1), in quarto luogo, l’annullamento della decisione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) con cui è stata respinta la sua domanda diretta all’istituzione di un programma individuale di sviluppo personale concepito per i membri del personale che hanno svolto un’attività lavorativa prima di entrare in servizio presso l’UAMI, in quinto luogo, la condanna dell’UAMI a versargli un risarcimento danni.

Decisione: Il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente redatto per il periodo 1° aprile 2001 ‑ 31 dicembre 2002 è annullato. Il rapporto informativo del ricorrente redatto per il periodo 1° ottobre 2004 ‑ 30 settembre 2005 è annullato. La decisione recante attribuzione dei punti di promozione al ricorrente per l’esercizio di promozione 2006 è annullata. L’UAMI è condannato a versare al ricorrente la somma di EUR 5 000. Per il resto, il ricorso F‑138/06 nonché il ricorso F‑37/08 sono respinti. Nella causa F‑138/06, l’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, i due terzi di quelle del ricorrente. Nella causa F‑37/08, il ricorrente sopporterà l’insieme delle spese, e cioè le sue proprie spese nonché quelle dell’UAMI.

Massime

1.      Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Ambito di applicazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 24)

2.      Funzionari – Decisione individuale – Notifica di una decisione di rigetto – Redazione in una lingua che permetta all’interessato di prenderne utilmente conoscenza

3.      Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Comportamento diretto al discredito dell’interessato o al deterioramento delle sue condizioni di lavoro

(Statuto dei funzionari, artt. 12 bis, n. 3 e 4; direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 1 e 2, n. 3)

4.      Funzionari – Statuto – Deroghe attraverso disposizioni generali di esecuzione – Inammissibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 43, primo comma, e 90, n. 2)

5.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi e argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

6.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Intervento del vidimatore nella procedura di valutazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

7.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

8.      Funzionari – Ricorso – Procedimento amministrativo previo – Inosservanza da parte dell’amministrazione dei termini per la risposta

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

1.      In forza dell’obbligo di assistenza previsto dall’art. 24 dello Statuto, in presenza di un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, l’amministrazione deve intervenire con tutta l’energia necessaria, rispondendo con la tempestività e la sollecitudine richieste dal caso di specie, al fine di accertare i fatti e di potere, in tal modo, trarne con cognizione di causa le dovute conseguenze.

Il fatto che l’autorità che ha il potere di nomina, in violazione del dovere di sollecitudine, non abbia risposto con la necessaria celerità a una domanda di assistenza, se può far sorgere la responsabilità dell’istituzione interessata per il danno eventualmente causato all’interessato, non può, di per se, inficiare la legittimità della decisione esplicita di rigetto di tale domanda. Infatti, se una tale decisione dovesse essere annullata per il solo motivo della sua tardività, la nuova decisione che dovrebbe sostituire la decisione annullata non potrebbe comunque essere meno tardiva di quest’ultima.

(v. punti 73 e 76)

Riferimento:

Corte: 26 gennaio 1989, causa 224/87, Koutchoumoff/Commissione (Racc. pag. 99, punti 15 e 16)

Tribunale di primo grado: 21 aprile 1993, causa T‑5/92, Tallarico/Parlamento (Racc. pag. II‑477, punto 31); 6 novembre 1997, causa T‑15/96, Liao/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑897, punto 34); 5 dicembre 2000, causa T‑136/98, Campogrande/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑267 e II‑1225, punto 42), e 25 ottobre 2007, causa T‑154/05, Lo Giudice/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 136)

2.      Perché una decisione sia debitamente notificata occorre che sia stata comunicata al suo destinatario e che quest’ultimo sia stato in grado di prendere utilmente conoscenza del contenuto della decisione. Quindi, la decisione di rigetto di una domanda di assistenza ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, formulata in una lingua che non è né la lingua materna del funzionario né quella in cui la domanda di assistenza è stata redatta, è regolare a condizione che l’interessato possa prenderne utilmente conoscenza.

(v. punti 84 e 85)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 giugno 1994, causa T‑94/92, X/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑481, punto 24); 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolph/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑241, punto 44), e 7 febbraio 2001, causa T‑118/99, Bonaiti Brighina/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑97, punti 16 e 17)

3.      L’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto definisce la molestia psicologica come una «condotta inopportuna» che, per essere dimostrata, richiede il soddisfacimento di due condizioni cumulative. La prima condizione riguarda l’esistenza di comportamenti, parole, atti, gesti o scritti che si manifestino «in maniera durevole, ripetitiva o sistematica», il che presuppone che le molestie psicologiche debbano intendersi come un processo che dura necessariamente nel tempo e che si verifichino azioni riprovevoli ripetute o continue, e che siano «intenzionali». La seconda condizione, separata dalla prima dalla congiunzione «e», richiede che tali comportamenti, parole, atti, gesti o scritti abbiano per effetto di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona.

Il fatto che l’aggettivo «intenzionale» riguardi la prima condizione, e non la seconda, significa, da un lato, che i comportamenti, le parole, gli atti, i gesti o gli scritti di cui all’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto devono essere volontari, il che esclude dalla sfera di applicazione di tale disposizione le azioni compiute casualmente. Dall’altro, invece, non è previsto che tali comportamenti, parole, atti, gesti o scritti siano stati commessi con l’intenzione di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. In altri termini, possono esservi molestie psicologiche ai sensi dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto senza che il molestatore abbia voluto, con il proprio comportamento, screditare la vittima o deteriorarne intenzionalmente le condizioni di lavoro. È sufficiente che siffatto comportamento, in quanto volontario, abbia oggettivamente comportato tali conseguenze. Un’interpretazione contraria dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto avrebbe come risultato di privare tale disposizione di ogni effetto utile, data la difficoltà di dimostrare l’intenzione di nuocere dell’autore di molestie psicologiche.

Una tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dalle disposizioni dell’art. 12 bis, n. 4, prima frase, dello Statuto, ai sensi delle quali «[p]er molestia sessuale si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un’atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante». Anche se l’espressione «avente come scopo o come effetto» figura nell’art. 12 bis, n. 4, prima frase, dello Statuto ma non nelle disposizioni dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto, siffatta assenza non può essere interpretata nel senso che solo le azioni riprovevoli aventi «come scopo» quello di screditare o di deteriorare le condizioni di lavoro di una persona possano essere considerate come costituenti molestia psicologica.

Infine, un’interpretazione dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto che fosse basata sull’intenzione di nuocere del presunto molestatore non corrisponderebbe alla definizione di molestia fornita dalla direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. L’uso, nella direttiva 2000/78, dell’espressione «avente lo scopo o l’effetto» sottolinea il fatto che il legislatore comunitario ha voluto garantire alle vittime di molestie psicologiche una «adeguata protezione giuridica».

(v. punti 102, 104‑108 e 111‑113)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 9 dicembre 2008, causa F‑52/05, Q/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 135 e 144, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑80/09 P)

4.      Un rapporto informativo costituisce un atto che arreca pregiudizio contro il quale un funzionario può proporre un ricorso direttamente dinanzi al Tribunale, ovvero un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto. Se è normalmente auspicabile ricorrere alle procedure interne istituite da disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, tali disposizioni non possono derogare al diritto statutario di cui sopra che consente ai funzionari di proporre ricorso dinanzi al Tribunale o di presentare un reclamo contro un rapporto informativo senza esaurire preliminarmente tali procedure interne.

Le istituzioni non hanno competenza a derogare ad una norma espressa dallo Statuto mediante una disposizione di esecuzione.

(v. punti 138‑140)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 1° dicembre 1994, causa T‑54/92, Schneider/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑281 e II‑887, punto 22), e 4 maggio 2005, causa T‑398/03, Castets/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑109 e II‑507, punto 32)

5.      La regola della concordanza tra il reclamo amministrativo previo e il ricorso richiede, pena l’irricevibilità, che un motivo sollevato dinanzi al giudice comunitario sia già stato dedotto nell’ambito del procedimento precontenzioso, di modo che l’autorità che ha il potere di nomina sia stata posta in grado di conoscere con sufficiente precisione le critiche formulate dall’interessato nei confronti della decisione impugnata. Anche se le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario possono contenere soltanto «censure» fondate sulla stessa causa petendi di quelle dedotte nel reclamo, tali censure possono essere sviluppate, dinanzi al giudice comunitario, deducendo motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente.

(v. punto 145)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 giugno 1995, causa T‑496/93, Allo/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑127 e II‑405, punto 26)

6.      Un regime che prevede che il rapporto informativo sia redatto da un valutatore e controfirmato da un vidimatore, e che, in caso di disaccordo con il valutatore, spetti al vidimatore la decisione definitiva, divenendo così il vidimatore un valutatore nel senso pieno del termine, dev’essere considerato come una garanzia tale da neutralizzare un eventuale rischio di parzialità nella persona del valutatore.

(v. punto 156)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑28/06, Sequeira Wandschneider/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43)

7.      Un rapporto informativo non può essere annullato, salvo circostanze eccezionali, solo perché è stato redatto tardivamente. Anche se il ritardo nella redazione di un rapporto informativo può far sorgere un diritto a risarcimento a favore del funzionario interessato, esso non può inficiare la validità del rapporto informativo né, di conseguenza, giustificarne l’annullamento.

(v. punto 171)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 20 novembre 2007, causa T‑205/04, Ianniello/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 139)

8.      L’inosservanza dei termini previsti dall’art. 90 dello Statuto può far sorgere la responsabilità dell’istituzione interessata per il danno eventualmente causato agli interessati.

(v. punto 212)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 26 gennaio 2005, causa T‑267/03, Roccato/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1 e II‑1, punto 84)