Language of document : ECLI:EU:T:2014:21

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

13 gennaio 2014

Cause riunite T‑116/13 P e T‑117/13 P

Georgio Lebedef

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizi di valutazione 2008 e 2009 – Esonero a metà tempo a fini di rappresentanza sindacale – Rapporti informativi riguardanti le funzioni esercitate nel servizio di assegnazione – Designazione sindacale – Rigetto dei ricorsi in primo grado in quanto manifestamente infondati – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazioni dirette all’annullamento delle ordinanze del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012, Lebedef/Commissione (F‑70/11 e F‑109/11).

Decisione: Le impugnazioni sono respinte. Il sig. Giorgio Lebedef sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, § 1)

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto alla rettifica della sentenza del Tribunale della funzione pubblica – Incompetenza del Tribunale

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 139, § 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 84, § 1)

1.      Un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici specificamente addotti a sostegno di detta domanda.

Non risponde a questo requisito il motivo d’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente inteso ad individuare l’errore che vizierebbe la pronuncia impugnata, si limiti a riprodurre gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Infatti, un motivo di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame di un motivo dedotto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il che esula dalla competenza del Tribunale.

(v. punti 23 e 89)

Riferimento:

Corte 9 giugno 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, Racc. pag. I‑4911, punto 61 e la giurisprudenza citata

Tribunale 16 dicembre 2010, Lebedef/Commissione, T‑52/10 P, punto 35 e la giurisprudenza citata

2.      L’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, riguardante la rettifica degli errori materiali o di calcolo o di altre evidenti inesattezze, non è applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale, il quale è disciplinato in via esclusiva dal proprio regolamento di procedura. Un ricorrente non può dunque porre rimedio al suo comportamento omissivo ai sensi del suddetto articolo chiedendo al Tribunale di correggere o rettificare presunti errori materiali o evidenti inesattezze contenuti nelle decisioni del Tribunale della funzione pubblica impugnate.

(v. punti 44 e 45)