Language of document : ECLI:EU:C:2021:311

Causa C896/19

Repubblika

contro

Il-Prim Ministru

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili ‑ Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali)

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 aprile 2021

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 2 TUE – Valori dell’Unione europea – Stato di diritto – Articolo 49 TUE – Adesione all’Unione – Non regressione del livello di tutela dei valori dell’Unione – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 19 TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Indipendenza dei giudici di uno Stato membro – Procedura di nomina – Potere del Primo Ministro – Partecipazione di un Comitato per le nomine in magistratura»

1.        Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Questioni poste ai fini del controllo, da parte del giudice nazionale, della conformità di disposizioni del diritto nazionale al diritto dell’Unione – Controllo riservato alla Corte nell’ambito di un ricorso per inadempimento – Insussistenza

(Art. 258, 259 e 267 TFUE)

(v. punti 29, 31)

2.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Questioni riguardanti atti di diritto dell’Unione, laddove l’applicabilità di tali atti al procedimento principale è messa in discussione – Inclusione – Presupposto – Contestazione collegata in modo indissociabile alle risposte da fornire alle questioni pregiudiziali

(Art. 267 TFUE)

(v. punto 33)

3.        Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Applicazione nell’ambito di un ricorso vertente sulla conformità al diritto dell’Unione di disposizioni nazionali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici

(Artt. 19 e § 1, comma 2 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

(v. punti 36-39, 46 e dispositivo 1)

4.        Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto a un ricorso effettivo – Invocabilità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 51, § 1)

(v. punti 41, 42, 44)

5.        Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Portata

(Artt. 19, § 1, comma 2 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

(v. punti 50-57)

6.        Diritto dell’Unione europea – Valori e obiettivi dell’Unione – Valori – Rispetto dello Stato di diritto – Portata – Adesione all’Unione – Non regressione del livello di tutela dei valori dell’Unione

(Art.2, 19, § 1, comma 2, e 49 TUE)

(v. punti 60-64)

7.        Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Costituzione nazionale che conferisce al Primo ministro un potere decisivo nel processo di nomina dei giudici – Intervento di un organo indipendente incaricato di valutare i candidati e di fornire un parere – Ammissibilità

(Art. 19, § 1, comma 2 TUE)

(v. punti 66, 69-73 e dispositivo 2)

Sintesi

Le disposizioni nazionali di uno Stato membro che conferiscono al Primo ministro un potere decisivo nella nomina dei giudici, prevedendo nel contempo l’intervento di un organo indipendente incaricato di valutare i candidati e di fornire un parere, non sono contrarie al diritto dell’Unione

Repubblika è un’associazione per la promozione della tutela della giustizia e dello Stato di diritto a Malta. A seguito della nomina di nuovi giudici, avvenuta nell’aprile del 2019, essa ha proposto un’azione popolare dinanzi alla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Prima sezione del Tribunale civile, in veste di giudice costituzionale, Malta), allo scopo, segnatamente, di contestare la procedura di nomina dei giudici maltesi, quale disciplinata la Costituzione (1). Le disposizioni costituzionali interessate, che sono rimaste immutate dalla loro adozione, nel 1964, fino alla riforma nel 2016, conferiscono al Il-Prim Ministru (Primo ministro, Malta) il potere di presentare al presidente della Repubblica la nomina di un candidato a tale posto. In pratica, il Primo ministro dispone quindi di un potere decisivo nella nomina dei giudici maltesi che, secondo Repubblika, solleva dubbi quanto all’indipendenza di detti giudici. Tuttavia, i candidati devono soddisfare talune condizioni, anch’esse previste dalla Costituzione, e, dalla riforma del 2016, è stato istituito un Comitato per le nomine in magistratura, incaricato di valutare i candidati e di fornire un parere Primo ministro.

In tale contesto, il giudice adito ha deciso di interrogare la Corte quanto alla conformità del sistema maltese di nomina dei giudici con il diritto dell’Unione e, più precisamente, con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Si ricorda che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, e l’articolo 47 della Carta enuncia il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di ogni singolo che si avvalga, in una determinata fattispecie, di un diritto che gli deriva dal diritto dell’Unione.

La Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che il diritto dell’Unione non osta a disposizioni costituzionali nazionali quali le disposizioni di diritto maltese relative alla nomina dei giudici. Infatti, tali disposizioni non sembrano atte a condurre a una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità dei giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.

Giudizio della Corte

In un primo momento, la Corte dichiara che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è destinato ad applicarsi nel caso di specie, considerato che il ricorso mira a contestare la conformità al diritto dell’Unione di disposizioni di diritto nazionale che disciplinano la procedura di nomina di giudici chiamati dirimere questioni di applicazione o di interpretazione del diritto dell’Unione, disposizioni asseritamente idonee ad incidere sulla loro indipendenza. Con riguardo all’articolo 47 della Carta, la Corte fa presente che, seppur non applicabile in quanto tale(2) giacché Repubblika non si avvale di un diritto soggettivo che essa trarrebbe dal diritto dell’Unione, esso deve tuttavia essere preso in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

In un secondo momento, la Corte dichiara che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non osta a disposizioni nazionali che conferiscono a un Primo ministro un potere decisivo nel processo di nomina dei giudici, prevedendo l’intervento, in tale processo, di un organo indipendente incaricato, segnatamente, di valutare i candidati ad un posto di giudice e di fornire un parere a tale Primo ministro.

Per giungere a tale conclusione, la Corte pone in evidenza, anzitutto, in via generale, che, fra requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva che devono essere soddisfatti dagli organi giurisdizionali nazionali che possono trovarsi a statuire sull’applicazione o l’interpretazione del diritto dell’Unione, l’indipendenza dei giudici riveste un’importanza fondamentale, in particolare, per l’ordinamento giuridico dell’Unione, e ciò sotto diversi profili. Essa è infatti essenziale per il buon funzionamento del meccanismo di rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, che può essere attivato unicamente da un organo indipendente. Essa costituisce peraltro un aspetto essenziale del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo previsto all’articolo 47 della Carta.

Successivamente, la Corte ricorda la sua recente giurisprudenza (3), in cui ha fornito precisazioni quanto alle garanzie d’indipendenza e imparzialità dei giudici, richieste ai sensi del diritto dell’Unione. Tali garanzie presuppongono segnatamente la sussistenza di regole che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità dei giudici rispetto ad elementi esterni, in particolare, ad influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti.

Infine, la Corte pone in rilievo che, ai sensi dell’articolo 49 TUE, l’Unione riunisce Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito ai valori comuni previsti dall’articolo 2 TUE, come lo Stato di diritto, che rispettano tali valori e che si impegnano a promuoverli. Uno Stato membro non può quindi modificare la propria normativa, specialmente in materia di organizzazione della giustizia, in modo da comportare una regressione della tutela del valore dello Stato di diritto, valore che si concretizza, in particolare, nell’articolo 19 TUE. In siffatta ottica, gli Stati membri devono astenersi dall’adottare regole che possano pregiudicare l’indipendenza dei giudici.

Dopo tali precisazioni, la Corte considera, da un lato, che la creazione, nel 2016, del Comitato per le nomine in magistratura rafforza, al contrario, la garanzia dell’indipendenza dei giudici maltesi rispetto alla situazione derivante dalle disposizioni costituzionali in vigore al momento dell’adesione di Malta all’Unione europea. In proposito, la Corte indica che, in linea di principio, l’intervento di un tale organo può contribuire a rendere obiettivo il processo di nomina dei giudici, delimitando il margine di manovra di cui dispone il Primo ministro in materia, purché siffatto organo sia a sua volta sufficientemente indipendente. Nella fattispecie, la Corte constata la sussistenza di una serie di regole che appaiono idonee a garantire l’indipendenza di cui trattasi.

D’altro lato, la Corte sottolinea che, sebbene il Primo ministro disponga di un potere certo nella nomina dei giudici, l’esercizio di tale potere è delimitato dai requisiti di esperienza professionale, previsti dalla Costituzione, che devono essere soddisfatti dai candidati ai posti di giudice. Inoltre, se il Primo ministro può decidere di presentare al presidente della Repubblica la nomina di un candidato non proposto dal Comitato per le nomine in magistratura, egli è allora tenuto a comunicare le sue ragioni, segnatamente al potere legislativo. Secondo la Corte, nei limiti in cui questi eserciti detto potere soltanto in via eccezionale e si attenga al rigoroso ed effettivo rispetto di un siffatto obbligo di motivazione, il suo potere non è tale da creare dubbi legittimi quanto all’indipendenza dei candidati prescelti.



1      Articoli 96, 96A e 100 della Costituzione maltese.


2      Conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.


3      V., ad esempio, sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982), nonché del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema - Ricorso), (C‑824/18, EU:C:2021:153).