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Ricorso presentato il 13 aprile 2007 - Agrofert Holding / Commissione

(Causa T-111/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Agrofert Holding a.s. (Praga, Repubblica ceca) (Rappresentante: avv. R. Pokorný)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 13 febbraio 2007, SG.E.3/MIB/md D (2007) 1360, relativa ad una richiesta di accesso ai documenti del procedimento di fusione COMP/M.3543 - PKN Orlen/Unipetrol, e la decisione della Commissione 2 agosto 2006, n. 16796/16797;

ordinare alla Commissione di produrre i documenti in questione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il proprio ricorso la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 2 agosto 2006 (in prosieguo: la "decisione I") nonché della successiva decisione di conferma della Commissione 13 febbraio 2007 (in prosieguo: la "decisione II"), relative alla richiesta di accesso a tutti i documenti non pubblicati relativi alle fasi di notifica e pre-notifica della fusione in esame.

La ricorrente afferma che entrambe le decisioni contrastano con il regolamento (CE) n. 1049/2001 1, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo: il "regolamento"), poiché non ricadono nelle eccezioni indicate all'art. 4, n. 2, dello stesso, in materia di tutela degli interessi commerciali, delle attività di indagine e delle attività di consulenza legale, né in quella di cui all'art. 4, n. 3, sulla tutela del processo decisionale.

La ricorrente sostiene inoltre che l'art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento non deve essere interpretato nel senso che le eccezioni si applicano a tutti i documenti ma nel senso che le stesse riguardano soltanto quelli che possono contenere segreti d'affari o informazioni commerciali riservate. Pertanto, secondo la ricorrente, la convenuta potrebbe aver reso pubbliche parti dei documenti richiesti o cancellato le parti contenenti le informazioni riservate senza ostacolare le attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, i diritti delle parti notificanti e di terzi, la tutela della consulenza legale o del processo decisionale dell'istituzione.

La ricorrente sostiene inoltre che la convenuta, anziché svolgere una valutazione specifica di ciascun documento rientrante a suo avviso nelle eccezioni di cui all'art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento, ha negato in via generale l'accesso richiesto sulla base del solo fatto che tutti i documenti contengono segreti commerciali e non possono essere rivelati ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CE) del Consiglio n. 139/20042. Una simile generalizzazione sarebbe contraria all'art. 4, n. 6, del regolamento.

La ricorrente afferma poi che le eccezioni sopra ricordate si applicano soltanto qualora non siano poste in secondo piano da un prevalente interesse pubblico all'accesso. A giudizio della ricorrente, tale interesse all'accesso ai documenti richiesti, derivante dal danno patito dalla ricorrente e dagli azionisti di minoranza della società acquisita, esiste e prevale sulle eccezioni al diritto di accesso.

La ricorrente sostiene anche che le decisioni I e II sono contrarie all'art. 1 UE, secondo comma, che consacra il principio di trasparenza.

La ricorrente sostiene infine che la convenuta non ha trattato prontamente la domanda di conferma ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento, ed ha invece oltrepassato di 100 giorni lavorativi il termine per la risposta.

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1 - Regolamento 30 maggio 2001, GU L 145, pagg. 43-48.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pagg. 1-22).