Language of document : ECLI:EU:T:2009:81

Causa T‑109/07

L’Oréal SA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario SPA THERAPY — Marchio denominativo nazionale anteriore SPA – Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1.      Sussiste, per il consumatore medio, un rischio di confusione tra il segno denominativo SPA THERAPY, di cui è stata richiesta la registrazione come marchio comunitario per prodotti cosmetici rientranti nella classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo SPA, registrato anteriormente presso l’Ufficio dei marchi del Benelux per prodotti identici.

Il consumatore in generale presta maggiore attenzione all’inizio di un marchio che non alla sua fine. Orbene, il marchio anteriore è situato all’inizio del marchio richiesto. Ne risulta che la posizione distintiva autonoma che esso occupa al suo interno può tanto più generare la confusione del pubblico pertinente in ordine all’origine commerciale dei prodotti.

La parola «therapy» non è un nome commerciale rinomato, ma un termine che, pur non essendo descrittivo dei prodotti cosmetici, non dispone rispetto ad essi di un carattere distintivo particolarmente marcato, in quanto lo si potrebbe intendere come un’allusione ai benefici dei detti prodotti.

Infine, i fabbricanti di cosmetici immettono spesso sul mercato varie linee di prodotti con sottomarchi distinti. Di conseguenza, il fatto che il marchio richiesto sia costituito dal marchio anteriore SPA, poi dalla parola «therapy», può indurre il consumatore a ritenere che si tratti di una linea di prodotti commercializzati dal titolare del marchio anteriore.

Pertanto, le differenze tra i segni, relative alla presenza della parola «therapy» nel marchio richiesto, non sono tali da compensare le rilevanti somiglianze tra i segni in conflitto, relative alla presenza del marchio anteriore al principio del marchio richiesto ed alla posizione distintiva autonoma che esso vi occupa, senza peraltro costituire l’elemento dominante. Inoltre, dal momento che i prodotti designati dai marchi in conflitto sono identici, si deve concludere che il pubblico pertinente riterrà che essi provengano, quantomeno, da imprese economicamente collegate.

Infatti, in una tale configurazione, l’accertamento dell’esistenza di un rischio di confusione non può essere subordinato alla condizione che, nell’impressione complessiva generata dal segno composto, risulti dominante quella parte dello stesso che è costituita dal marchio anteriore.

(v. punti 15, 19‑20, 30‑33)

2.      Al di là del caso normale in cui il consumatore medio percepisce un marchio come un tutt’uno, e nonostante il fatto che uno o più componenti di un marchio complesso possano risultare dominanti nell’impressione complessiva, non può in alcun modo escludersi che, in un caso particolare, un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell’ambito di un segno composto, conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pur senza costituirne l’elemento dominante, e che, per questo, l’impressione complessiva prodotta dal segno composto possa indurre il pubblico a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano, quantomeno, da imprese economicamente collegate, nel qual caso deve ammettersi l’esistenza di un rischio di confusione. Infatti, in una tale configurazione, l’accertamento dell’esistenza di un rischio di confusione non può essere subordinato alla condizione che, nell’impressione complessiva generata dal segno composto, risulti dominante quella parte dello stesso che è costituita dal marchio anteriore.

(v. punto 19)