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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş (Romania) il 21 marzo 2023 – UG / SC Raiffeisen Bank SA

(Causa C-176/23, Raiffeisen Bank)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Mureş

Parti

Ricorrente-appellante: UG

Convenuta-appellata: SC Raiffeisen Bank SA

Questioni pregiudiziali

1)    Se, nell’applicazione delle previsioni dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE 1 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, trasposta nel diritto nazionale attraverso le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della Legea nr. 193/2000, republicată, privind clauzele abuzive în contractele încheiate între profesioniști și consumatori (legge n. 193/2000, ripubblicata, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori),

alla luce, in particolare, dei considerando 12 e 13 della direttiva,

ma tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 80 e 81 della Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (decreto legge n. 50/2010 concernente i contratti di credito al consumo; in prosieguo: l’”OUG”),

esse debbano essere interpretate nel senso che non escludono la possibilità che i giudici nazionali esaminino anche i sospetti relativi al carattere abusivo delle clausole contrattuali stipulate in atti aggiuntivi ai contratti di credito conclusi dai professionisti con i consumatori prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo atto con forza di legge, vale a dire in virtù delle disposizioni dell'articolo 95 dell'OUG n. 50/2010, se esse siano state espressamente accettate dal consumatore, secondo le modalità previste dalle disposizioni dell’articolo 40, paragrafo 1, dell’OUG n. 50/2010, concernente i contratti di credito al consumo, oppure se le stesse siano state considerate tacitamente accettate ope legis, secondo le modalità previste dalle disposizioni dell’articolo 40, paragrafo 3, dell’OUG n. 50/2010.

2)    In caso di risposta affermativa alla prima questione, il giudice nazionale chiede anche se sarebbe contraria [alla possibilità di cui alla questione 1], in base alle premesse sopra esposte e alle circostanze della controversia pendente, una giurisprudenza dei giudici nazionali la quale stabilisce che l'accettazione espressa dell’atto aggiuntivo formulato secondo le modalità previste dalle disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 1, e in forza delle disposizioni dell'articolo 95 dell’OUG n. 50/2010 concernente i contratti di credito al consumo implica automaticamente la conclusione che [detto atto aggiuntivo] è stato negoziato e, di conseguenza, le clausole stipulate nel suo contenuto sono escluse dall'esame di eventuali sospetti che esse abbiano carattere abusivo.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).