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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş (Romania) il 21 marzo 2023 – ERB New Europe Funding II / YI

(Causa C-178/23, ERB New Europe Funding II)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Mureş

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ERB New Europe Funding II

Convenuto: YI

Questione pregiudiziale

Se l’applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 1 , alla luce in particolare del ventitreesimo considerando della direttiva medesima e del principio di effettività, comporti che esse devono essere interpretate nel senso che non escludono la possibilità per un giudice nazionale di esaminare i sospetti relativi al carattere abusivo delle clausole contrattuali stipulate in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, anche quando questi ultimi sono stati precedentemente esaminati da un altro giudice nazionale nell'ambito di un procedimento giudiziario di prima istanza avviato dal consumatore, il quale non ha partecipato al relativo dibattimento e non è stato opportunamente assistito o rappresentato da un avvocato, e siano stati respinti mediante una decisione giudiziaria che non è stata impugnata da parte del consumatore – la quale, pertanto, ha acquisito, nell'ordinamento processuale interno, l'autorità di cosa giudicata (res judicata) – se, dalle particolari circostanze della controversia, risulti, in modo plausibile e ragionevole, che tale consumatore non ha utilizzato il mezzo di ricorso nell’ambito del suddetto primo procedimento giudiziario a causa delle sue conoscenze o informazioni limitate.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).