Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi) - Zuid-Chemie BV / Philippo's Mineralenfabriek NV / SA
(Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Nozione di "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto")
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Zuid-Chemie BV
Convenuto: Philippo's Mineralenfabriek NV / SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale - Hoge Raad der Nederlanden Den Haag - Interpretazione dell'art. 5, parte iniziale e punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Bruxelles I") (GU 2001, L 12, pag. 1) - Interpretazione della nozione di "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire" - Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto - Luogo dell'evento causale ("Handlungsort") e luogo in cui il danno si è verificato("Erfolgsort") - Criteri di collegamento
Dispositivo
L'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di una controversia quale quella di cui alla causa principale, i termini "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" designano il luogo in cui si è verificato il danno iniziale in ragione del normale utilizzo del prodotto ai fini cui esso è destinato.
____________1 - GU C 183 del 19.7.2008.