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Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 - Koninklijke Grolsch / Commissione

(Causa T-234/07) 1

("Concorrenza - Intese - Mercato olandese della birra - Decisione che accerta una violazione unica e continuata dell'art. 81 CE - Partecipazione della ricorrente alla violazione accertata - Insufficienza di prove - Difetto di motivazione")

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Grolsch NV (Enschede, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Biesheuvel e J. de Pree, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet, S. Noë e A. Nijenhuis, agenti, successivamente A. Bouquet e S. Noë, assistiti dall'avv. M. Slotboom, avocat)

Oggetto

In via principale, la domanda di annullamento, nella parte che riguarda la ricorrente, della decisione della Commissione 18 aprile 2007, C (2007) 1697, relativa a una procedura di applicazione dell'art. 81 [CE] (procedimento COMP/B-2/37.766 - Mercato olandese della birra) e, in subordine, la domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo

La decisione della Commissione 18 aprile 2007, C (2007) 1697 relativa a una procedura di applicazione dell'art. 81 [CE] (procedimento COMP/B-2/37.766 - Mercato olandese della birra) è annullata nella parte riguardante la Koninklijke Grolsch NV.

La Commissione europea è condannata alle spese.

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1 - GU C 211 dell'8.9.2007.