Language of document :

Ricorso proposto il 4 luglio 2007 - Bavaria / Commissione

(Causa T-235/07)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Bavaria NV (rappresentanti: O.W. Brouwer, advocaat, D. Mes, advocaat, e A.C.E. Stoffer, advocaat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullamento totale o parziale della decisione della Commissione 18 aprile 2007, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81 CE (caso COMP/B/2/37.766 - Mercato olandese della birra - C(2007) 1697 def.) in quanto essa riguarda la Bavaria NV;

in subordine, riduzione dell'ammenda inflitta alla Bavaria NV;

condanna della Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 18 aprile 2007, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 del trattato CE (caso COMP/B/2/37.766 - Mercato olandese della birra) con cui viene inflitta un'ammenda alla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere in primo luogo una violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la Commissione ha omesso di effettuare un'indagine completa, accurata ed imparziale.

In secondo luogo la Commissione avrebbe violato l'art. 81 CE a causa di manifesti errori di valutazione, un'erronea applicazione del diritto nell'accertamento dell'infrazione, una violazione della presunzione di innocenza, del principio di legalità e dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

In terzo luogo la Commissione avrebbe inesattamente determinato la durata dell'infrazione.

In quarto luogo la Commissione nell'accertamento dell'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente avrebbe violato l'art. 23 del regolamento n. 1/2003 1, gli orientamenti sulle ammende su di esso basati 2, il principio di uguaglianza e il principio di proporzionalità.

In quinto luogo la ricorrente fa valere un manifesto superamento del termine ragionevole per l'indagine della Commissione che è durata oltre sette anni.

In sesto luogo la ricorrente fa valere una violazione delle forme sostanziali, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa, dovuto al rifiuto di concedere l'accesso alle risposte di altre birrerie sui punti del reclamo e alle parti del fascicolo della Commissione che erano di essenziale rilevanza per la difesa della ricorrente.

____________

1 - Regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato.

2 - Comunicazione della Commissione - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998 C 9, pag. 3).