Language of document :

Ricorso proposto il 26 luglio 2010 - Three-N-Products Private / UAMI - Shah (AYUURI NATURAL)

(Causa T-313/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Three-N-Products Private Ltd (Nuova Delhi, India) (rappresentante: avv. C. Jäger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mr S Shah, Mr A Shah, Mr M Shah - A partnership t/a FUDCO (Wembley, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° giugno 2010, procedimento R 1005/2009-4;

ordinare al convenuto di confermare la decisione della divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 luglio 2009 e respingere integralmente la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 5805387;

condannare il convenuto alle spese;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso ed alla divisione di opposizione, qualora essa intervenga nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "AYUURI NATURAL", per prodotti delle classi 3 e 5

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 2996098 del marchio figurativo "Ayur", per, fra gli altri, prodotti delle classi 3 e 5; registrazione comunitaria n. 5429469 del marchio denominativo "AYUR", per, fra gli altri, prodotti della classe 3 e 5

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto integrale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso, annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: La ricorrente deduce due motivi a sostegno del proprio ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola gli artt. 7 e 8 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che non sussiste rischio di confusione e che i marchi anteriori hanno una connotazione evocativa dei prodotti di cui trattasi che riduce il carattere distintivo dei marchi anteriori.

Con il secondo motivo, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi l'art. 65, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in uno sviamento di potere statuendo sulla decisione impugnata, poiché quest'ultima è priva di obiettività e di fondamento giuridico.

____________