Ricorso proposto il 12 giugno 2015 – IR/UAMI - Pirelli Tyre (popchrono)
(Causa T-132/15)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: IR (Caen, Francia) (rappresentante: C. de Marguerye, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pirelli Tyre SpA (Milano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «popchrono» – Marchio comunitario n. 4 177 267
Procedimento dinanzi all’UAMI: Decadenza
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 13 febbraio 2015 nel procedimento R 217/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
accogliere le sue conclusioni;
annullare la decisione della commissione di ricorso del 13 febbraio 2015;
confermare i diritti di proprietà del marchio POPCHRONO;
condannare l’UAMI alle spese.
Motivi invocati
Violazione del diritto al contraddittorio.
Interpretazione restrittiva della nozione di «uso effettivo» da parte della commissione di ricorso.
Ripresa dell’uso effettivo del marchio comunitario in esame avrebbe dovuto essere esaminata dall’UAMI conformemente ai documenti forniti dalla ricorrente, incluso un anteriore contratto di licenza di durata superiore a tre mesi precedente alla presentazione della domanda di decadenza;
Mancata considerazione, da parte dell’UAMI, dell’inosservanza delle regole di concorrenza di base e della volontà di una parte di ostacolare l’altra parte.
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