Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 marzo 2017 –
IR / EUIPO – Pirelli Tyre (popchrono)
(causa T‑132/15)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo popchrono – Mancato uso effettivo di un marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale (1991), artt. 44, § 1, c), 130, § 1, e 132, § 1]
(v. punti 15‑17)
2. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)
(v. punti 31, 40)
3. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1 e 51, § 1, a)]
(v. punti 75‑78)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 13 febbraio 2015 (procedimento R 217/2014‑5), relativa a un procedimento di decadenza tra la Pirelli Tyre e il sig. IR. |
Dispositivo
2) | | Il sig. IR è condannato alle spese. |