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Ricorso proposto il 4 gennaio 2008 da M avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 19 ottobre 2007, causa F-23/07, M/EMEA

(Causa T-12/08 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: M (Broxbourne, Regno Unito) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali (EMEA)

Conclusioni del ricorrente

Annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 19 ottobre 2007, causa F-23/07, M/Agenzia europea per i medicinali (in prosieguo: l'"Agenzia");

annullare la decisione dell'Agenzia 25 ottobre 2006 in quanto essa respinge la domanda 8 agosto 2006 volta ad adire la commissione di invalidità;

annullare la decisione dell'Agenzia che respinge la domanda di risarcimento danni;

condannare la convenuta alle spese dei due procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che dichiara irricevibile il ricorso diretto all'annullamento della decisione 25 ottobre 2006, con la quale l'Agenzia europea per i medicinali ha respinto la sua domanda volta alla costituzione di una commissione di invalidità, nonché della decisione 31 gennaio 2007, che respinge la sua domanda di risarcimento danni.

A sostegno del suo ricorso avverso la pronuncia del Tribunale della funzione pubblica, il ricorrente adduce un motivo unico, fondato sulla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale della funzione pubblica. Egli ritiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore d'interpretazione della portata del suo ricorso in primo grado e, conseguentemente, avrebbe statuito ultra petita. Egli sostiene altresì che il Tribunale avrebbe inoltre violato l'art. 33, nn. 1 e 2, del Regime applicabile agli altri agenti (RAA).

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