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Ricorso proposto il 4 gennaio 2008 - Koinotita Grammatikou / Commissione

(Causa T-13/08)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Koinotita Grammatikou (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti A. Papaconstantínou, M. Chaïntarlís)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Il ricorrente chiede che venga annullata la decisione della Commissione 21 dicembre 2004 C(2004) 5509, relativa alla concessione di un contributo da parte del Fondo di Coesione per l'azione "Costruzione di una discarica di rifiuti nell'Organismo di trattamento e di gestione dei rifiuti dell'Attica sud-orientale nel sito "Mavro Vouno Grammatiko" nella Repubblica ellenica";

in caso di dubbi, che venga disposta un'indagine in loco nella controversa area dell'azione e che vengano richiesti pareri tecnici indipendenti a sostegno delle affermazioni del ricorrente;

che la Commissione venga condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Relativamente al legittimo interesse all'esercizio del ricorso di annullamento in base all'art. 230 CE, il ricorrente ritiene che la decisione impugnata, la quale è diretta alla creazione di discarica di rifiuti in un'estensione compresa all'interno del territorio della Koinotita Grammatikou lo riguardi direttamente e individualmente, in quanto esso costituisce un soggetto pubblico per la protezione della sanità pubblica e dell'ambiente nella regione dell'opera finanziata.

La ricorrente fa valere che la decisione impugnata, del cui contenuto esso sostiene di aver preso conoscenza il 13 agosto 2007, viola tanto una serie di disposizioni del diritto comunitario primario per la protezione della salute e dell'ambiente, quanto altresì disposizioni del diritto comunitario derivato che le specificano.

In particolare, la ricorrente sostiene che il finanziamento dell'azione contrasta con gli obiettivi della conservazione, della protezione e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della sanità pubblica nonché della prudente e razionale utilizzazione delle risorse naturali. Parimenti, secondo il ricorrente, l'impugnata disposizione della Commissione elude innanzi tutto le disposizioni degli artt. 3, 4 e 6 della direttiva 75/442 1 e degli artt. 3 e 4 della direttiva 91/156 2, le quali pongono determinati obblighi nei settori della prevenzione, della riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti.

Infine, secondo la ricorrente, è evidente che la creazione di un impianto di gestione e di smaltimento di rifiuti all'interno di una regione protetta non può in nessun caso essere considerata come un'opera ammissibile al finanziamento da parte di uno strumento finanziario, come il Fondo di Coesione, il quale finanzia per definizione solo opere conformi ai requisiti di tutela dell'ambiente.

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1 - Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39).

2 - Direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (GU L 78, pag. 32).