Language of document : ECLI:EU:C:2015:284

Causa C‑456/13 P

T & L Sugars Ltd

e

Sidul Açúcares Unipessoal Lda

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Diritto di ricorso – Legittimazione ad agire – Persone fisiche o giuridiche – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Atto riguardante individualmente le ricorrenti – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota – Campagna di commercializzazione 2010/2011»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 aprile 2015

1.        Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano o no misure di esecuzione – Nozione – Ricorsi giurisdizionali disponibili contro tali atti – Condizioni per il ricorso all’eccezione d’irricevibilità o al rinvio pregiudiziale per accertamento di validità

(Art. 19 TUE; artt. 263, comma 4, TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE)

2.        Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Regolamenti n. 222/2011 e n. 293/2011 – Ricorso proposto da imprese che non possiedono la qualità di produttrici di zucchero e sulla cui situazione giuridica i citati regolamenti non incidono direttamente – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti della Commissione n. 222/2011, artt. 1, 2, §§ 2 e 4, e 6, e n. 293/2011)

3.        Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari che comportano o no misure di esecuzione – Nozione – Regolamenti n. 302/2011 e n. 393/2011 – Produzione di effetti mediante atti adottati dalle autorità nazionali – Atti che costituiscono misure di esecuzione

(Regolamenti della Commissione n. 302/2011 e n. 393/2011)

4.        Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto da parte del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento di validità

(Artt. 6, § 1, TUE e 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47, 51, § 1, e 52, § 7)

5.        Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento d’esecuzione n. 393/2011 – Situazione individuale delle imprese non presa in considerazione quando è stato adottato il regolamento – Insussistenza di incidenza individuale

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione n. 393/2011, art. 1, § 1)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 29‑32)

2.        Dato che, da un lato, le ricorrenti non possiedono la qualità di produttrici di zucchero richiesta dai regolamenti dell’Unione adottati come misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota e che, dall’altro, i suddetti regolamenti non incidono direttamente sulla loro situazione giuridica, esse non sono direttamente interessate da questi ultimi ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Ne consegue che il Tribunale, non avendo esaminato se le ricorrenti fossero direttamente interessate dai regolamenti summenzionati e avendo fondato l’irricevibilità del ricorso sul fatto che i medesimi regolamenti comportavano misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, ha commesso un errore di diritto.

Tuttavia, dato che tali regolamenti non riguardano direttamente le ricorrenti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, questo diritto non può comportare l’annullamento della sentenza del Tribunale per quanto riguarda l’irricevibilità del ricorso contro i suddetti regolamenti.

(v. punti 37‑39)

3.        Dal momento che i regolamenti n. 302/2011, recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/2011, e n. 393/2011, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dal 1° al 7 aprile 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli, dispiegano i loro effetti giuridici nei confronti delle ricorrenti unicamente per il tramite di atti adottati dalle autorità nazionali in seguito alla presentazione di domande di certificati in base al regolamento di esecuzione n. 302/2011, le decisioni delle autorità nazionali di concedere tali certificati, che applicano nei confronti degli operatori interessati i coefficienti fissati dal regolamento di esecuzione n. 393/2011, nonché le decisioni recanti rigetto totale o parziale di tali certificati, costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla presunta meccanicità delle misure adottate a livello nazionale poiché questo criterio è privo di rilievo in proposito.

(v. punti 40‑42)

4.        V. il testo della decisione.

(v. punti 43‑50)

5.        Quando un regolamento è stato adottato, come misura eccezionale riguardante l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota, tenendo conto non già delle qualità particolari delle parti ricorrenti, bensì esclusivamente del fatto che i quantitativi coperti dalle domande di titoli di importazione presentate presso le autorità competenti nel corso di un periodo determinato eccedono il quantitativo disponibile, e che né dette domande di certificato, né la situazione individuale delle parti ricorrenti sono state prese in considerazione al momento dell’adozione del suddetto regolamento, esse non sono individualmente interessate ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

(v. punti 66, 67)